Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23943 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. II, 29/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23943

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5485-2016 proposto da:

D.S.A., D.P.A., elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA CORNELIO NEPOTE 21, presso lo studio dell’avvocato

GABRIELE CORONA, che le rappresenta e difende giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO TROGO

21, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MATALUNO, rappresentato e

difeso dagli avvocati RAFFAELLA VALERI, FERNANDO VALERI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.S.A., G.I., G.V.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 4430/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del 18 agosto 2007 il Tribunale di Viterbo – adito con domanda di regolamento dei confini e rilascio di terreno da D.S.R., D.S.A. e D.S.A. nei confronti di G.A., e con l’intervento di D.P.A., resasi acquirente della proprietà D.S. – accertò che il confine tra i fondi correva lungo la linea di congiunzione dei punti A e B della planimetria allegata alla CTU, rigettò ogni altra domanda e condannò le attrici alla rifusione delle spese di lite.

2. Proposto appello da D.S.A. e D.P.A., nella contumacia di D.S.A., di G.I. e di G.V., queste ultime in qualità di eredi di D.S.R., la Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata il 21 luglio 2015, ha confermato la decisione di primo grado.

3. D.S.A. e D.P.A. ricorrono per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo, al quale resiste G.A. con controricorso. Non hanno svolto difese in questa sede D.S.A., di G.I. e di G.V..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. La Corte d’appello, in assunto delle ricorrenti, non avrebbe valutato il contenuto dell’atto notaio Pinzi di Viterbo, in data 10 settembre 1888, allegato al fascicolo processuale D.P.. Da tale atto emergerebbe, in particolare, che il confine tra i fondi sarebbe costituito da una linea obliqua, per una superficie di terreno di are 0,6, come riportato nelle planimetrie del vecchio catasto pontificio.

2. La doglianza è inammissibile.

2.1. Le ricorrenti non hanno assolto gli oneri di allegazione che, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, incombono sulla parte che intenda denunciare l’omesso esame di un documento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, conv, con modif., dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al presente ricorso.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il ricorso deve non solo indicare chiaramente il fatto storico del cui mancato esame ci si duole, ma deve indicare il dato testuale (emergente dalla sentenza) o extra-testuale (emergente dagli atti processuali) da cui risulti la sua esistenza, nonchè il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e spiegarne, infine, la decisività (ex plurimis, Cass. 27/12/2019, n. 34469; Cass. 29/09/2016, n. 19312; Cass. Sez. U 07/04/2014, n. 8053).

2.2. Nella specie, il ricorso non riporta il contenuto del documento asseritamente pretermesso dal giudice d’appello, e tale carenza impedisce di per sè il sindacato di questa Corte, che ha accesso diretto agli atti soltanto a fronte di denuncia di error in procedendo (cfr. Cass. 21/04/2016, n. 8069; Cass. 30/07/2015, n. 16164).

Ulteriormente si osserva che le ricorrenti non hanno chiarito il modo nel quale sarebbe avvenuta la devoluzione della relativa questione al giudice d’appello, se è vero – come si legge nel ricorso – che il documento era stato prodotto nel giudizio di primo grado dalla D.P., e che era stato oggetto di valutazione in sede di CTU disposta nel giudizio di primo grado.

3. La carenza di allegazioni e la genericità dei riferimenti comporta l’inammissibilità del motivo e con esso del ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborso, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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