Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23943 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 23943 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: CURZIO PIETRO

SENTENZA

sul ricorso 19452-2012 proposto da:
CATELANI ENZO CTLNZE64E20E625D, VOLIANI VLADIMIRO
VLNVDM70T22E625X, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio
dell’avvocato ANGELETTI ALBERTO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato VANNUCCI VITO, giusta
2013

delega in atti;
– ricorrenti –

2395
contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale

Data pubblicazione: 22/10/2013

rappresentante pro tempore, in proprio e quale
mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di
Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e

D’ALOISIO CARLA, giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 496/2012 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 22/05/2012 r.g.n. 748/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/07/2013 dal Consigliere Dott. PIETRO
CURZIO;
udito l’Avvocato MARITATO LELIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

difesi dagli avvocati MARITATO LELIO, SGROI ANTONINO,

Enzo Catelani e Vladimiro Voliani chiedono l’annullamento della sentenza della
Corte d’appello di Firenze, pubblicata il 22 maggio 2012, che, riformando la sentenza
del Tribunale di Livorno, accogliendo l’appello dell’INPS ha rigettato le loro
opposizioni a cartelle esattoriali.
Il Catelani propose opposizione alla cartella esattoriale INPS n. 61 del 2008 con la
quale l’Istituto richiedeva il pagamento di contributi IVS commercianti in forza
dell’iscrizione di ufficio del medesimo alla suddetta gestione disposta con verbale di
accertamento del 16 aprile 2007 in relazione all’attività prestata come consigliere
della Valiani srl, di cui era amministratore, ma non socio essendo egli socio della
“Immobiliare fratelli Voliani srl” comproprietaria al 96,66% della Valiani srl.
Il Voliani propose opposizione alla cartella esattoriale 61 del 2008 con la quale
l’INPS richiedeva il pagamento dei contributio IVS commercianti in forza della
iscrizione d’ufficio del medesimo alla suddetta gestione disposta con verbale del 16
aprile 2007. Anche egli è amministratore della Voliani srl, ma non socio, essendo
socio della “Immobiliare fratelli Voliani srl”.
Entrambi sostenevano di non essere obbligati all’iscrizione nella gestione
commercianti non essendo soci della Voliani srl e per insussistenza degli altri
requisiti di partecipazione prevalente e continuativa, svolgendo solo attività di
amministratori.
Il Catelani ha poi ricevuto una terza cartella esattoriale n. 61 del 2009, proponendo
ulteriore opposizione.
La tesi di fondo degli opponenti è che essi fossero solo amministratori della Voliani
srl con conseguente obbligo (assolto) di iscrizione alla sola Gestione separata ex art.
335 del 1995.
La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado applicando l’art. 12,
comma 11, del d. 1. 78/2010, ritenuto norma di interpretazione autentica e quindi
retroattiva da Cass. s.u. 17076 del 2011.
Il ricorso del Catelani e Voliani è articolato in tre motivi. L’INPS si è difeso con
controricorso. I ricorrenti hanno depositato una memoria.
Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell’art. 1 della legge 1397
del 1960, come modificato dall’art. 1, comma 203 della 1. n. 662 del 1996.
Tale norma ha introdotto l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dei soci
di società a responsabilità limitata. Senonchè —rilevano i ricorrenti- essi non sono soci
della Voliani srl, ma sono soci della “Immobiliare fratelli Voliani srl” e quindi non
partecipano agli utili della Voliani srl.
Con il secondo motivo denunziano violazione delle medesime norme sotto un diverso
profilo, inerente all’art. 2380-bis c.c. La Corte sarebbe incorsa in tale violazione
Ricorso n. 19452. 12
Udienza 2 luglio 2013
Pietro Curzio,

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Ragioni della decisione

Ricorso n. 19452.12
Udienza 2 luglio 2013

laddove ha affermato che le attività dei due ricorrenti non sarebbero riconducibili ai
compiti di amministratori ma sarebbero qualificabili come latu senso’ commerciali
in quanto “anche la mera attività organizzativa, che pure demandi ad altri il concreto
esercizio di vendita è attività commerciale”. Al contrario l’ampia dizione delle
competenze attribuite agli amministratori dall’art. 2380-bis c.c. estende la loro attività
a tutti gli atti diretti al conseguimento dell’oggetto sociale e quindi vi rientrano anche
la gestione ed il controllo dei negozi di vendita svolta dal Catelani e quella di
gestione del magazzino svolta dal Voliani. Con la conclusione che a fronte di
un’unica attività di amministratori non può che corrispondere un unico obbligo
contributivo connesso a tale carica, quello di iscrizione nella Gestione separata ex 1.
335 del 1995.
Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano un’ulteriore violazione dell’art. I della
legge 1397 del 1960, come modificato dall’art. 1, comma 203 della 1. n. 662 del 1996
e del’art. 2697 c.c. per non avere la Corte verificato la sussistenza dei presupposti di
abitualità e prevalenza delle asserite attività commerciali, che sarebbe stato onere
dell’INPS dimostrare.
Il ricorso non è fondato.
Il comma 208 dell’art. 1 della legge 662 del 1996, così recita: “Qualora i soggetti di
cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa,
varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria
per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per
l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in
misura prevalente. Spetta all’Istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla
iscrizione nell’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Avverso tale
decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica
del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell’Istituto, il quale decide in via
definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
Sulla interpretazione di tale comma è intervenuto l’art. 12, comma 11, del d.l.
78/2010, convertito nella legge 122 del 2010, che così si esprime: “L’art. 1, comma
208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attivita’
autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione
prevista per l’attivita’ prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in
una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi
dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i
quali e’ obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui
all’art. 2,comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.
Ricostruendo questo articolato normativo le Sezioni unite, con la sentenza n. 17076
del 2011, hanno così statuito: “In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento
di attività autonome, l’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con

Ricorso n. 19452.12
Udienza 2 luglio 2013

modificazioni, nella legge n. 122 del 2010 – che prevede che l’art. 1, comma 208,
legge n. 662 del 1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali
opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività
prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani
e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni
dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n.
662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione
alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica,
diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto
tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di
legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.”.
Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 15 del 23 gennaio 2012, ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 12,
comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. sollevata, con ordinanza della
Corte d’appello di Genova, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli
articoli 3, 24, primo comma, 102, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della
Costituzione, in relazione all’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848.
In conclusione, secondo l’interpretazione fornita dal legislatore con norma giudicata
di interpretazione autentica e conforme al dettato costituzionale, non rientrano nella
previsione legislativa i rapporti di lavoro per i quali è prevista l’iscrizione alla
gestione previdenziale di cui all’art. 2 della legge 335 del 1995. In questi casi vi è un
regime di doppia contribuzione. L’applicazione di questi principi comporta che 11 peri
ricorrenti sono dovuti tanto i contributi, a carico della società, relativi alla loro attività
di amministratori (da versare alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della
legge n. 6132 del 2005), quanto i contributi dovuti, personalmente, quale soci che
svolgono l’attività nella società, alla gestione commercianti. Questi contributi infatti
sono dovuti anche dai soci di società a responsabilità limitata in base alla normativa
prima richiamata (art. 1, comma 203, della legge 662 del 2006) con la quale il
legislatore ha voluto evitare che, grazie allo schermo societario l la prestazione del
socio di srl espletata nell’ambito dell’impresa commerciale sia sottratta alla
contribuzione previdenziale obbligatoria e ha voluto superare la preesistente disparità
di trattamento tra i titolari di imprese individuali o i soci di società di persone, da un
lato e, dall’altro, i soci di società a responsabilità limitata.
La peculiarità del caso in esame, costituita dal fatto che i ricorrenti non sono soci
della “Voliani srl”, bensì della “Immobiliare fratelli Voliani srl”, non incide sulla
decisione, in quanto nel giudizio di merito si è accertato che la srl di cui i ricorrenti
sono soci detiene il 96,66% del capitale sociale della Voliani srl. Da tale

PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese
del giudizio di cassazione in favore dell’INPS, che liquida in 3.300,00 euro per
compensi professionali e 50,00 euro per esborsi, oltre accessori.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2013.

accertamento la Corte ha tratto la conseguenza, con giudizio di merito argomentato
adeguatamente motivato, che i ricorrenti controllano e conducono l’attività della
Valiani srl, di cui gestiscono l’attività commerciale consistente nella lavorazione e L
L
vendita del pesce congelato. Di conseguenza deve essere condiviso il giudizio della
Corte per cui l’espediente del controllo della società che si occupa della lavorazione e
vendita del pesce congelato di cui i ricorrenti sono anche amministratori, per il
tramite di una società immobiliare, di cui i ricorrenti sono soci, non può valere a
escludere l’applicabilità dell’art. 1 della legge 1397 del 1960 come modificato
dall’art. 1, comma 203, della legge 662 del 1996.
Sono infine inammissibili gli altri due motivi di ricorso. Il secondo attiene ad una
motivazione ausiliaria della decisione e rimane quindi assorbito, il terzo concerne una
valutazione di merito, estranea al giudizio di legittimità.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità devono
essere poste a carico della parte che perde il giudizio e vengono liquidate secondo i
parametri previsti dal D.M. Giustizia, 20 luglio 2012, n. 140 (cfr. Cass. Sez. un.
17405 e 17406 del 2012).

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