Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23943 del 15/11/2011
Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23943
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ FELSINEA SRL (OMISSIS) (quale incorporante della
Colombarola Srl) in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRO FARNESE 7, presso lo studio degli
avvocati COGLIATI DEZZA ALESSANDRO e BERLIRI CLAUDIO, che la
rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49/2008 della Commissione Tributaria Regionale
di BOLOGNA del 10.3.08, depositata il 29/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;
udito per la controricorrente l’Avvocato Alessandro Cogliati Dezza
che si riporta alla memoria;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDERICO
SORRENTINO che si riporta alla relazione scritta e in subordine
chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su motivo unico, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Emilia Romagna n. 42/16/08, depositata il 29 settembre 2008, con la quale è stato accolto l’appello proposto dalla società Felsinea s.r.l. ed annullato l’avviso di rettifica e liquidazione Invim relativamente ad un appezzamento di terreno, ritenendosi da una parte che l’area in questione fosse da considerarsi utilizzabile a scopo edificatorio, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi; e dall’altra che l’ufficio non avesse allegato gli atti sui quali aveva basato la propria valutazione.
La contribuente ha controdedotto.
2. Il ricorso, accompagnato da idoneo quesito di diritto, denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice dell’appello annullato l’atto impositivo sulla base di un motivo mai dedotto dal contribuente che aveva contestato esclusivamente la qualificabilità del terreno in questione come edificabile.
2.1 Lo stesso appare manifestamente fondato.
La corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c. riguarda il “petitum” che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata. Nel caso di specie lo stesso giudice di secondo grado nella prima parte della sentenza non ha mai indicato, quale specifica doglianza svolta dal ricorrente sia in primo che in secondo grado, la mancata soddisfazione dell’onere probatorio da parte dell’Agenzia per non avere allegato gli atti sui quali ha basato la propria valutazione. Inoltre lo stesso controricorrente nelle sue deduzioni specifica – riportando testualmente il relativo passo dell’atto di appello – di aver ribadito sia in primo grado che in appello che il valore dichiarato era pienamente congnio, in quanto pressocchè conforme alla valutazione venale in comune commercio dell’area, ma non assume affatto di aver svolto una specifica doglianza sul riparto dell’onere della prova. Doglianza peraltro necessaria, stante il carattere devolutivo dell’appello nel nostro ordinamento.
3. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza”.
Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che è stata depositata memoria della resistente con la quale la stessa ribadisce la legittimità della decisione impugnata sia perchè in tal modo il giudice a quo avrebbe compiuto una valutazione dei valori contrapposti attribuiti al bene, sia perchè tale valutazione rientrerebbe nel più ampio potere di valutazione del comportamento processuale delle parti ex art. 116 c.p.c., comma 2;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, fondati su di una consolidata giurisprudenza di questa Corte, e non inficiati dalle osservazioni di parte;
che, pertanto, il ricorso va accolto;
che va cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della competente Commissione Regionale, che provvederà anche sulla regolamentazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011