Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23942 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. II, 29/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21388-2019 proposto da:

D.S., elettivamente domiciliato in Bologna, via Farini, n.

37 presso lo studio dell’avv.to ELISA SFORZA che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il

30/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Firenze, con decreto pubblicato il 30 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da D.S., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato atteso che il racconto del richiedente non era credibile. Questi aveva raccontato di essere fuggito dal (OMISSIS) a seguito di un incidente stradale con morti e per paura di essere arrestato. La narrazione era, infatti, troppo generica, priva di qualsivoglia dettaglio o circostanza che potesse dare un minimo di valore al racconto, nonchè piena di contraddizioni e di inesattezze.

In ogni caso i fatti descritti da ricorrente non rilevavano ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato non essendovi rappresentata alcuna forma di persecuzione a causa di motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. Secondo il Tribunale, non poteva riconoscersi neanche la protezione sussidiaria, non essendoci alcun fondato rischio di atti persecutori in caso di rimpatrio, nè di condanna a morte o di esecuzione di una condanna già emessa o di tortura o di altra forma di trattamento inumano e degradante. Non ricorrevano, pertanto, neanche i presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Sulla base di fonti di conoscenza aggiornate, il (OMISSIS) non versava in una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.

Quanto alla protezione umanitaria non emergevano ulteriori elementi di vulnerabilità che potessero essere positivamente valutati in favore del ricorrente e tantomeno i presupposti di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 tali da far ritenere sussistenti le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. In particolare, il ricorrente in (OMISSIS) aveva legami familiari significativi del tutto assenti invece nel territorio italiano e il radicamento sociale in Italia era pressochè nullo.

3. D.S. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in particolare circa la specifica ragione regione di provenienza del ricorrente. Violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8: esame generico della pericolosità del paese di provenienza con omissione di specifico esame della pericolosità della regione specifica di provenienza ((OMISSIS) (OMISSIS)).

La censura attiene alla valutazione di pericolosità o sicurezza della regione di provenienza del richiedente fondata sulla situazione complessiva del (OMISSIS) e non sulla zona particolare della (OMISSIS) nota, invece, per l’annoso conflitto armato ivi presente.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione in particolare circa la minore età del ricorrente al momento della fuga dal paese di origine.

Il Tribunale avrebbe dovuto tener conto della minore età del ricorrente al momento della fuga solitaria dal paese di origine quale indice potenziale di vulnerabilità.

3. I due motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili.

In particolare, quanto alla valutazione circa la stabilità del paese di origine; la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Il ricorrente, inoltre, deduce genericamente la violazione di norme di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo avuto riguardo alla particolare zona del (OMISSIS) di provenienza del ricorrente ma non allega alcuna circostanza che dimostri che la zona della (OMISSIS) presenti aspetti riconducibili a un conflitto armato interno ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018) ma il ricorrente non indica quale sia il fatto oggetto di discussione omesso dal Tribunale, salvo lamentare una motivazione generica riferita all’intero paese del (OMISSIS) e non riferita specificamente alla zona della (OMISSIS).

In ordine alla doglianza relativa al diniego del riconoscimento della protezione umanitaria senza tener conto della minore età del richiedente al momento dell’espatrio, deve osservarsi che si tratta di una questione nuova, non emergendo la stessa dalla sentenza e non avendo il ricorrente indicato in quale atto la stessa è stata sollevata nel giudizio di merito.

Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).

4. In conclusione il ricorso è inammissibile. Nulla sulle spese per non aver svolto attività difensiva la parte intimata.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA