Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23942 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 23942 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 5969-2010 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA
FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,
rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI
2013
2383

ANTONIETTA, DE ROSE EMANUELE, STUMPO VINCENZO, giusta
delega in atti;
– ricorrente contro

TAGARELLI DOMENICA;

Data pubblicazione: 22/10/2013

-

intimata –

avverso la sentenza n. 759/2009 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 03/03/2009 r.g.n. 2367/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/07/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega CORETTI
ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per
l’accoglimento.

NAPOLETANO;

,

RG 5969-10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

– La Corte di Appello di Bari, confermando la sentenza di primo
avanzata dalla lavoratrice agricola in

epigrafe, proposta nei confronti dell’INPS,

diretta ad ottenere il

pagamento del maggior importo del trattamento di disoccupazione agricola
calcolato in base alle retribuzioni di cui alla contrattazione collettiva
integrativa provinciale comprensiva della c.d. quota di TFR.

La Corte di merito riteneva che la retribuzione giornaliera contrattuale
(cd. salario reale) – da porre a base del calcolo e da raffrontare con il
salario medio convenzionale rilevato nel 1995 – dovesse essere comprensiva
della somma percepita dal lavoratore a titolo di quota del trattamento di
fine rapporto (t.f.r.). Il salario contrattuale determinato nella provincia
di riferimento, maggiorato di tale quota, superava quello medio
convenzionale e, dunque, poteva essere invocato a fondamento della
riliquidazione in senso favorevole al lavoratore.

Avverso questa sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di un unico
motivo, illustrato da memoria.

La parte intimata non svolge attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

,

Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, denunciando violazione degli
artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in
relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 comma 4 lett. a), nonché in

1

grado,accoglieva la domanda

relazione agli artt. 1362 e 2120 cod. civ., ed alla L. n. 297 del 1982,
art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza per avere incluso nella
retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di
disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece
non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la

Il ricorso è fondato, alla luce di quanto sancito da ultimo nelle pronunce
di questa Corte n. 202 e n.11152 del 2011 e da numerose altre conformi, con
cui si è enunciato il seguente principio: Ai fini della liquidazione delle
prestazioni temporanee in agricoltura, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs.n.146
del 1997, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione
collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio
convenzionale – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto. Ne
consegue che la voce denominata “quota di TFR” dai contratti collettivi
vigenti, a partire da quello del 27 novembre 1991, va esclusa dal computo

Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

4 )1(2
della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa
dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della
disposizione di cui all’art. 3 d.l. 14 giugno 1996, n. 318, convertito in
legge 29 luglio 1996, n. 402, a norma della quale, agli effetti
previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non
può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli
accordi stessi. Non è, pertanto, ravvisabile alcuna illegittima alterazione
degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva, dovendosi
escludere che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata
dalle parti stipulanti.

2

Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata va cassata e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendosi nel merito, va
rigettata la domanda quanto all’inserimento della quota TFR nella base di
calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola, compensa le spese
dell’intero processo.

della novità della tesi propugnata dai giudici di merito, vanno interamente
compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta la domanda quanto all’inserimento della quota TFR nella base
di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola, compensa le spese
dell’intero processo.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 luglio 2013
Il Presidente

Le spese dell’intero processo, tenuto conto dell’esito finale della lite e

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