Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23942 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 15/11/2011), n.23942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C.R. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in OSTIA ROMA, VIA SAN FIORENZO 19, presso lo studio

dell’avvocato PIERPAOLO PETRUCCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SPINAPOLICE GIOVANNI giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA dell11/12/08,

depositata il 10/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/10/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIAIDA PERSICO;

udito l’Avvocato Spinapolice Giovanni, difensore del controricorrente

che si riporta agli scritti e chiede la P.U.; deposita inoltre

ulteriore osservazioni in merito alla causa;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO che si

riporta alla relazione.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il relatore cons. Mariaida Persico, letti gli atti depositati, osserva:

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Foggia n. 219/25/08, depositata il 10 dicembre 2008, con la quale è stato accolto l’appello proposto da M.C.R. ed annullato l’avviso di mora con il quale era stato intimato allo stesso il pagamento delle pene pecuniarie per Ipeg ed Ilor per gli anni 1984 e 1987 in qualità di coobbligato solidale D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 98 ritenendosi che nessuna responsabilità solidale potesse essere attribuita ex art. 98 citato al contribuente, ex amministratore della Cooperativa Il Triangolo fallita il (OMISSIS).

Il contribuente ha controdedotto.

2. Va preliminarmente dichiarata l’ammissibilità, contrariamente a quanto sostenuto dal controricorrente, del ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate. Il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, ha previsto, per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari Dipartimenti e dagli altri Uffici del Ministero delle finanze, l’istituzione delle Agenzie fiscali, che in base alla previsione del successivo D.M. 28 dicembre 2000, art. 73, comma 4, sono divenute operative a far tempo dall’1 gennaio 2001, contestualmente subentrando nella titolarità dei rapporti giuridici già di pertinenza degli uffici ministeriali. In forza dell’art. 61, comma 1, del medesimo testo di Legge, le Agenzie fiscali hanno personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e, quindi, quali autonomi soggetti di diritto, possono stare in giudizio nelle controversie instaurate successivamente alla loro costituzione a mezzo del direttore che ne ha la rappresentanza, avvalendosi, eventualmente, del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1, art. 43.

Ai fini della realizzazione della migliore organizzazione, il D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, ha disposto che gli uffici siano articolati tra livello centrale e livello periferico, secondo disposizioni interne. L’agenzia delle Entrate centrale ha pertanto piena legittimazione processuale sia attiva che passiva innanzi a questa Corte.

2. Il ricorso, accompagnato da idoneo quesito di diritto, denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per essere il giudice dell’appello incorso in extrapetizione avendo fondato la propria decisione su motivi non dedotti dall’appellante.

2.1 La censura, munita della necessaria autosufficienza per avere riportato testualmente l’atto di appello, appare manifestamente fondata.

Invero la corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ex art. 112 c.p.c. riguarda il “petitum”, che va determinato con riferimento a quello che viene domandato, sia in via principale che in via subordinata, e tenendo presente che nel nostro ordinamento l’appello ha un effetto devolutivo, nel senso che attribuisce a giudice dell’impugnazione soltanto quella parte della materia già decisa dal primo giudice che è stata oggetto dei motivi proposti dall’appellante.

Dall’applicazione di tali principi discende che, non essendo stato il giudice a quo investito da alcun motivo di impugnazione relativo alla ritenuta (dal giudice di primo grado) applicabilità alla fattispecie del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98 (della quale era stato invece investito il giudice di primo grado), non avrebbe potuto statuire su tale decisum della sentenza di primo grado.

3. L’accoglimento di tale motivo assorbe gli altri con i quali venivano censurati vizi di legge(violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 27 e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, comma 6) e vizio di motivazione.

4. Si ritiene, quindi, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., con il relativo accoglimento per manifesta fondatezza”.

Che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che è stata depositata memoria dal resistente con la quale lo stesso reitera la già affermata negazione di un vizio di extrapetizione assumendo che “compito del giudice di secondo grado non consiste nell’annullare la sentenza impugnata bensì nel sostituirla, riesaminando la controversia già decisa dal primo giudice e ponendosi pertanto a diretto contatto con la fattispecie sostanziale sulla quale verte la contestazione”;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, fondati su di una consolidata giurisprudenza di questa Corte. In particolare rileva che il giudizio d’appello ha, nel nostro ordinamento, carattere devolutivo in quanto possono essere esaminate e decise dal giudice dell’appello solo le questioni che le parti, attraverso i motivi dell’impugnazione e le conseguenti eccezioni sottopongono al suo esame, purchè non nuove;

che, pertanto, il ricorso va accolto;

che va, pertanto, cassata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della competente Commissione Tributaria che, oltre ad applicare il principio di cui sopra, regolamenterà anche le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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