Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23942 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 17/02/2017, dep.12/10/2017),  n. 23942

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26956/2014 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 134

(ST. LEG. FIORILLO E ASSOCIATI), presso lo studio dell’avvocato RAUL

SCAFFIDI ARGENTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

FRATINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1337/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 02/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

con atto di citazione del 19 ottobre 2007 T.S. aveva evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Busto Arsizio, l’amministrazione comunale di Busto Arsizio per chiedere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale del (OMISSIS), verificatosi a causa del fondo stradale sconnesso e dell’insufficiente illuminazione artificiale, che aveva determinato la caduta dell’attore dentro una buca profonda 4 centimetri, posta in adiacenza di un tombino, mentre questi procedeva a bordo del proprio ciclomotore;

il Tribunale con sentenza n. 427 del 2012 rigettava la domanda dell’attore condannando l’attore al pagamento delle spese legali;

avverso tale decisione proponeva atto di appello il T. con atto del 23 novembre 2012 rilevando che, nonostante il pessimo stato del manto stradale e l’insufficiente illuminazione, il Tribunale aveva rigettato la domanda non ritenendo provato in quale buca fosse effettivamente incorso il motociclista e censurando la valutazione operata dal consulente medico legale;

con sentenza emessa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., in data 2 aprile 2014, la Corte d’Appello di Milano rigettava l’appello, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.S. sulla base di due motivi.

Considerato che:

con il primo motivo il deducente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051 e 2697 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, con riferimento, quindi, alle ipotesi previste all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;

il motivo è inammissibile per difetto di specificità poichè la doglianza non coglie nel segno. Il ricorrente lamenta la mancata applicazione dell’art. 2051 c.c., in luogo dell’art. 2043 c.c., ma con la decisione impugnata il giudice di appello ha rigettato l’impugnazione ritenendo non provato il nesso causale e cioè la verificazione dell’incidente secondo le modalità indicate in citazione. I giudici di merito avevano ritenuto non provata la specifica causa della caduta del motociclista. Non avendo l’infortunato assolto all’onere di provare il nesso causale tra il bene in custodia e la caduta, le considerazioni oggetto del primo motivo non sono pertinenti. Per il resto le doglianze riguardano la dinamica dell’incidente attengono esclusivamente al merito della vicenda e non possono formare oggetto di rivalutazione in sede di legittimità;

con il secondo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, censurando – in particolare – la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui i giudici di appello affermano che il ricorrente avrebbe perso il controllo del motorino per causa propria;

il motivo è inammissibile trovando applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, trattandosi di decisione adottata nell’anno 2014, che non consente una valutazione in ordine alla contraddittorietà della motivazione;

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e nessun provvedimento va adottato in ordine alle spese di lite non avendo la controparte svolto attività difensiva in questa sede. Va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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