Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23941 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 23941 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 20227-2008 proposto da:
SARTORIO LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio edell’avvocato SERGIO
GALLEANO, che la rappresenta e difende giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2013
2220

POSTE ITALIANE S.P.A.;
– intimata –

Nonché da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del

Data pubblicazione: 22/10/2013

legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE MAllINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e
difesa dall’avvocato PAOLO TOSI, giusta delega in
atti;

contro

SARTORIO LAURA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO
SERGIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in
atti;
– controricorrente al ricorsoe incidentale –

avverso la sentenza n. 706/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 05/06/2008 r.g.n. 83/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega TOSI
PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per
l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

r.g. n. 20227/08
udienza del 19.6.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Laura Sartorio ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del termine apposto a un contratto di lavoro
alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 1.4.2004 al 30.6.2004.

d’appello di Milano che, con sentenza pubblicata il 5.6.2008, ha rigettato la domanda di cui al
ricorso introduttivo, ritenendo che la lavoratrice avesse effettivamente sostituito altri addetti al
recapito, così come previsto dalla causale del contratto di lavoro a tempo determinato.
Avverso questa sentenza Laura Sartorio propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi
cui resiste con controricorso la società Poste Italiane spa che ha proposto anche ricorso incidentale
condizionato fondato su un unico motivo.
La Sartorio ha depositato controricorso al ricorso incidentale e ha depositato poi memoria ex art.
378 c.p.c. e verbale di conciliazione sindacale concernente la controversia in esame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deveitlisposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex art. 335
c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte contro la stessa sentenza.
1.- Dal verbale di conciliazione prodotto in atti, debitamente sottoscritto dalla lavoratrice
interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane spa, risulta che le parti hanno raggiunto
un accordo transattivo concernente la controversia in esame, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi
giudiziali ancor aperte – le stesse saranno definite in coerenza con lo stesso verbale.
2.- Il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del
contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti
proseguire il processo.
3.- Alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di
inammissibilità sia del ricorso principale che del ricorso incidentale in quanto l’interesse ad agire, e
quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o
l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Lodi con sentenza che è stata riformata dalla Corte

considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez.
unite 29 novembre 2006 n. 25278).
4.- In definitiva, entrambi i ricorsi devono essere dichiaraut inammissibili per sopravvenuta carenza
u,
di interesse. Tenuto conto del contento dell’accordo transattivo intervenuto tra le parti, che ha anche
regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si ritiene conforme a giustizia compensare
integralmente tra le stesse le spese del giudizio di cassazione.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 giugno 2013.

P.Q.M.

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