Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23941 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 15/11/2011), n.23941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SARACINO COSIMO DAMIANO giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI BRINDISI, B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 202/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, SEZIONE DISTACCATA di LECCE del 26/06/08,

depositata l’11/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO GAETA.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n. 202/23/08, depositata il 11.7.2008, la CTR della Puglia, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha rigettato il ricorso proposto da P.A.M., avverso l’avviso d’accertamento relativo ad IRPEF 1989, per i redditi accertati quale socia, con quota di partecipazione agli utili pari all’1% dell’Immobiliare Centro Sud S.r.l. La contribuente ricorre per cassazione. Gli intimati non si sono costituiti.

2. Col primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la “nullità od erroneità della sentenza (art. 360 c.p.c., n. 4); in subordine violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 102, 105, 112, 115 c.p.c., e art. 116 c.p.c. e segg. (360 c.p.c., n. 3) in ulteriore subordine omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine agli stessi punti decisivi della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), formulando, in relazione ai primi due profili, i seguenti quesiti di diritto: “accerti la Suprema Corte se sia conforme oppure non al disposto normativo rinveniente dagli artt. 102, 105, 112, 115 c.p.c. e art. 116 c.p.c. e segg. che nella motivazione di una sentenza d’appello, come nella presente fattispecie, non si faccia alcun riferimento all’eccezione di litisconsorzio proposta dalla difesa del resistente per modo che fosse possibile desumere dalla stessa motivazione quale fosse la fallacità delle argomentazioni; nel caso in cui ritenga la non conformità, dica la Corte se tale difetto abbia comportato nullità od erroneità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4), in subordine, dica la Suprema Corte, sempre ove ritenga la non conformità come da punto 1^, se tale difetto abbia comportato violazione erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (360 c.p.c., n. 3)”, ed in relazione al vizio di motivazione, il momento di sintesi: “non aver preso in alcuna considerazione la difesa del resistente circa l’esistenza di litisconsorzio senza indicare nè il percorso logico-giuridico nè il luogo e momento processuale in cui le argomentazioni dello stesso risultassero in modo chiaro ed indubitabile non meritevoli di accoglimento”. Il motivo appare inammissibile, in ogni sua articolazione: il prospettato vizio motivazionale è irrilevante perchè inerente ad una questione di diritto, ed i quesiti di diritto non sono adeguatamente formulati:

per l’assenza dei dati di fatto rilevanti nel caso di specie, gli stessi risultano incomprensibili, ad una lettura autonoma dalla precedente esposizione del motivo (quale parte è stata pretermessa, e perchè la relativa partecipazione era necessaria). La giurisprudenza di questa Corte ha, in proposito, affermato che in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste, proprio, nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (v. tra le altre, Cass. N. 20409/2008 n. 2799/2011). Il motivo non vale, infine, a sollecitare il potere del giudice di rilevare la nullità del processo celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari, tenuto conto che nell’ipotesi in esame – redditi da partecipazione a società di capitali – non sussiste il meccanismo – analogo a quello previsto dal combinato disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2, e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 – di automatica imputazione dei redditi delle società di persone ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, che, come chiarito da Cass. SU n. 14815/08, costituisce il presupposto del litisconsorzio necessario originario tra la società e tutti i soci, in relazione all’accertamento dell’ilor societaria e della corrispondente irpef dei soci.

Col secondo motivo, la ricorrente deduce “nullità od erroneità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4); in subordine, violazione erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3) ed in particolare degli artt. 2727 e 2729, per aver la ricorrente ritenuto ammissibile la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati tra i soci, sulla base del presunto specifico accertamento probatorio senza indicare il luogo e momento processuale in cui fosse emerso tale specifico accertamento probatorio; in ulteriore subordine, omessa, o insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine agli stessi punti decisivi per la controversia (360 c.p.c., n. 5)”. Il motivo appare manifestamente infondato. La CTR si è attenuta, con motivazione congrua, ai principi espressi da questa Corte secondo cui:

1), in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, per essere stati, invece, accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti (cfr. Cass. n. 18640/2008);

2) la presentazione di dichiarazione integrativa da parte della società esplica efficacia solo nei confronti della stessa dichiarante, sicchè, ove i soci non abbiano presentato analoga dichiarazione, non è precluso all’Ufficio procedere alla rettifica dei loro redditi di partecipazione (Cass. n. 26476/2008).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio” che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla ricorrente; che non sono state depositate nè memorie nè conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, e che, pertanto, il ricorso va rigettato;

non v’è luogo alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensive da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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