Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23941 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 17/02/2017, dep.12/10/2017),  n. 23941

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26094-2014 proposto da:

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SPA, società soggetta all’attività di

direzione e coordinamento di ATLANTIA SPA, in persona del

Responsabile della Funzione Affari Regolatori e Concessori, Dott.

D.B.D. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CERVETERI

21, presso lo studio dell’avvocato LUCA GIUSTI, che la rappresenta e

difende giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

ORIANI 85, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE TAMBERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO TAMBERI giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

T.R., C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4860/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

R. e C.S. avevano evocato in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la S.p.A. Autostrade per l’Italia per ottenere risarcimento dei danni subiti dall’autovettura, della quale erano comproprietari, che, mentre viaggiava sull’autostrada Al immettendosi, a causa di lavori in corso, nella carreggiata opposta, aveva subito danni agli pneumatici, i cerchi e agli organi di trasmissione a causa delle profonde buche non segnalate, presenti sul manto stradale. La convenuta, costituitasi in giudizio, aveva dedotto l’assenza di responsabilità, l’applicabilità dell’art. 2043 c.c. e la mancanza di prova del quantum;

con sentenza n. 7982 del 2009 il Tribunale accoglieva la domanda condannando la società al risarcimento dei danni;

avverso tale decisione proponeva appello Autostrade per l’Italia S.p.A. il giudizio veniva interrotto per l’intervenuto decesso dell’appellato C.S. mentre a seguito di riassunzione rimanevano contumaci gli eredi;

con sentenza del 18 settembre 2013 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello con condanna al pagamento delle spese di lite;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Autostrade per l’Italia S.p.A. sulla base di cinque motivi;

resiste in giudizio C.R. con controricorso. La società ricorrente deposita memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo Autostrade per l’Italia S.p.A. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 213 c.p.c., in relazione all’art. 115 stesso codice e art. 2967 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale acquisendo d’ufficio la copia integrale del prontuario per le annotazioni e gli accertamenti urgenti, predisposto dalla Polizia stradale di Grosseto al momento della denunzia del sinistro, di fatto, ha aggirato l’onere di fornire la prova del danno, che gravava sul danneggiato. Deduce la ricorrente che tale documento sarebbe stato allegato dal danneggiato soltanto con la memoria conclusionale di replica, oltre i termini di decadenza. Poichè tale allegato era stato prodotto dall’attore in maniera parziale (costituito da due sole pagine, prive della descrizione dei danni subiti dal veicolo) l’ordinanza con la quale la Corte territoriale aveva acquisito d’ufficio le informazioni mancanti era stata resa in violazione del divieto di esercitare tale potere quando la parte è nelle condizioni di produrre i documenti ritenuti indispensabili;

con il secondo motivo la società lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 213, in relazione all’art. 184 e agli artt. 345 e 184 bis c.p.c., con riferimento al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3. Acquisendo d’ufficio la documentazione indicata, la Corte territoriale ha aggirato il divieto di produzione di nuovi documenti previsto dall’art. 345 c.p.c. e l’istituto della rimessione in termini, di cui all’art. 184 bis c.p.c. Contesta l’ipotesi di smarrimento parziale del documento che costituisce una mera supposizione da parte della Corte territoriale;

I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perche strettamente connessi e sono fondati;

come si evince dal contenuto della sentenza impugnata (pagina 4 della decisione di appello), la Corte territoriale rileva che il riferimento alla constatazione dei “danni non visibili nella carrozzeria, ovalizzazione dei cerchi in lega e degli pneumatici, da accertare parti meccaniche”, risultava “indicato nei suoi atti processuali di primo e secondo grado, dimostrando, altresì, che si era effettivamente trattato di involontario smarrimento di un documento già prodotto”, aggiungendo che non sarebbe stato possibile riportare l’esatta indicazione di quanto risultava nella scheda di constatazione, in assenza del relativo documento. Da ciò la Corte territoriale desume che tale documento era stato inizialmente allegato, tanto che l’attore aveva fatto riferimento al contenuto dell’atto (descrizione dei danni), mentre in un secondo momento, risultava smarrita una parte di quell’allegato;

sulla base di tali elementi, ha erroneamente applicato il disposto dell’art. 213 c.p.c. acquisendo d’ufficio copia integrale del prontuario per le annotazioni predisposto dalla Polizia Stradale di Grosseto. Al contrario, secondo un constante orientamento di questa Corte, l’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo che pure rientra nella discrezionalità del giudice, non può risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che tale potere può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’Amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta (Sez. L, Sentenza n. 6218 del 13/03/2009 – Rv. 608065 – 01). In particolare, la norma non può trovare applicazione per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale, che ciascun interessato può direttamente acquisire dai competenti organi, a norma del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 11, comma 4, (Sez. 3, Sentenza n. 6101 del 12/03/2013 – Rv. 625551). Nel caso di specie, la norma è stata erroneamente applicata nell’ipotesi di presunto involontario smarrimento del documento richiamato dall’attore, mentre la Corte di merito nel caso in cui, al momento della decisione della causa, risulti la mancanza di taluni atti da un fascicolo di parte, è tenuta a disporne la ricerca o, eventualmente, la ricostruzione, solo se sussistano elementi per ritenere che tale mancanza sia involontaria, ovvero dipenda da smarrimento o sottrazione (Sez. 2 -, Sentenza n. 16212 del 28/06/2017, Rv. 644677). Tale attività dovrà essere espletata dal giudice di merito in sede di rinvio, verificando preliminarmente la sussistenza dei presupposti per l’espletamento delle opportune ricerche in Cancelleria ovvero per la ricostruzione del fascicolo;

con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dalla mancata riparazione del mezzo, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e, in subordine, il vizio di omessa pronuncia sul secondo motivo di appello, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. e art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, parte ricorrente aveva sottoposto al giudice di appello la questione della contraddittorietà della motivazione di primo grado con la quale si prendeva atto della mancata esecuzione delle riparazioni, pur ritenendo sussistente e risarcibile il danno, che non è stato liquidato quale differenza di valore del bene prima e dopo il danneggiamento;

il motivo è inammissibile. Con riferimento alla prima censura, relativa al vizio di motivazione trova applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 che non consente un siffatto sindacato. Il ricorso per cassazione è disciplinato, quanto ai motivi deducibili, dalla legge temporalmente in vigore all’epoca della proposizione dell’impugnazione, in base al generale principio processuale “tempus regit actum”. Poichè la sentenza di appello è stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, (vale a dire dopo l’11 settembre 2012), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella nuova formulazione restrittiva introdotta dell’art. 54, comma 1, lett. b), suddetto D.L. (cfr. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 26654 del 18/12/2014, Rv. 633893). Non ricorre neppure l’ipotesi dell’omesso esame della mancata riparazione dell’auto, poichè tale circostanza è stata puntualmente presa in esame dalla Corte territoriale rilevando che il valore di sostituzione dei componenti danneggiati deve essere parametrato al costo del nuovo, non potendosi stimare il danno nella sola valutazione astratta riferita ai valori usati trattandosi di parametro non determinabile. Quanto al secondo profilo, quello relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., la censura è irritualmente formulata e il motivo va dichiarato inammissibile. Infatti, l’omessa pronuncia su domanda o questioni sollevate nel giudizio da parte del giudice del merito integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; pertanto, è inammissibile il motivo di ricorso con il quale siffatta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile al citato art. 360, n. 3) ovvero come vizio della motivazione, incasellabile nel n. 5) dello stesso articolo (Sez. L, Sentenza n. 13482 del 13/06/2014, Rv. 631454);

con il quarto motivo la società ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. con riferimento all’accertamento del danno, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, la curia capitolina ha elevato a livello di prova diretta del danno la constatazione delle condizioni dell’autovettura nei termini descritti dalla Polizia Stradale di Grosseto, mentre si trattava, al più, di presunzioni, in quanto le condizioni del veicolo avrebbero potuto essere preesistenti o provocate dopo l’incidente. Difettano i presupposti di gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari;

con il quinto motivo la società lamenta la violazione dell’art. 2727 c.c. relativamente al riconoscimento del risarcimento rapportato al costo per la sostituzione degli ammortizzatori delle parti meccaniche oggetto di preventivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. I giudici di merito, nonostante la scheda di constatazione della Polizia Stradale si riferisse ai danni visibili alla carrozzeria, ovalizzazione dei cerchi degli pneumatici, mentre indica come da accertare il danno alle parti meccaniche, hanno liquidato il danno nell’intero importo oggetto del preventivo, anche riferito agli ammortizzatori e alle altre parti meccaniche in difetto di prova rigorosa solo sul punto;

il quarto e quinto motivo possono essere esaminati congiuntamente attenendo entrambi alla violazione dei criteri presuntivi di prova ai sensi degli artt. 2727 c.c. e ss.;

i motivi sono fondati. La Corte territoriale ha elevato a livello di prova diretta del danno la constatazione delle condizioni dell’autovettura che, al contrario, costituiva un mero elemento indiziario in quanto, come rilevato dalla ricorrente, i danni avrebbero potuto essere preesistenti o provocati dopo l’incidente. Le condizioni del veicolo descritte dalla Polizia Stradale di Grosseto non sono idonee ad offrire la prova dell’effettiva e contestuale sussistenza del danno conseguente all’evento descritto in citazione, atteso che le menzionate caratteristiche sono un semplice elemento indiziante, utilmente apprezzabile in quanto tale nel coacervo degli altri indizi e non certo quale fatto noto per derivarne da esso altra presunzione. Inoltre, riguardo al danno per la sostituzione delle parti meccaniche degli ammortizzatori, la Corte territoriale, nonostante la scheda di constatazione della Polizia Stradale si riferisse ai danni visibili alla carrozzeria e all’ovalizzazione dei cerchi degli pneumatici, ha ritenuto sussistente anche tale danno certamente non visibile. In sede di rinvio occorrerà verificare i limiti nei quali potrà ritenersi dimostrato il danno, lamentato in citazione sulla base degli artt. 2727 e 2729 c.c.;

ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, con riferimento, rispettivamente, al primo, secondo, quarto e quinto motivo, non sono stati esaminai i profili sopra evidenziati, nodi che dovrà evidentemente sciogliere il giudice di rinvio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo, secondo, quarto e quinto motivo di ricorso; dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso;

cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;

rinvia alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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