Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23940 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. II, 29/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23940

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20722-2019 proposto da:

M.K., elettivamente domiciliato in Reggio Emilia via Malta n. 7,

presso lo studio dell’avv.to MARIO DI FRENNA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 980/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 21 marzo 2019, respingeva il ricorso proposto da M.K., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Bologna aveva rigettato l’opposizione avverso la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che, a sua volta, aveva rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato, di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. La Corte d’appello di Bologna rilevava che il Tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto del dichiarante. Questi aveva riferito di essere scappato dal (OMISSIS) per essere stato accusato della uccisione di uno zio con il quale non era in buoni rapporti, il processo sarebbe pendente ed egli rischierebbe la pena di morte. Successivamente aveva anche dedotto di aver contratto un prestito con interessi usurari e di temere di essere ridotto in schiavitù in caso di mancata restituzione della somma ricevuta e di essere iscritto al (OMISSIS) di essere parte perseguitato dal partito avverso.

La Corte d’Appello confermava il giudizio di assoluta inattendibilità del racconto fornito dal richiedente per le numerose lacune, incongruenze e contraddizioni già specificamente rilevate dal tribunale e non contestate efficacemente con i motivi di appello.

3. M.K. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di due motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la corte – preso atto della documentazione prodotta e delle ulteriori dichiarazioni precise dettagliate svolta dal ricorrente -attivato poteri ufficiosi necessarie ad un’adeguata conoscenza della situazione legislativa sociale del paese e per non avere in ogni modo la corte pronunciato in maniera positiva in ordine alla possibilità di permesso umanitario, preso atto dell’instabilità del paese e della lunga permanenza del giovane sul territorio italiano, nonchè del suo inserimento.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria sul fatto, questione controversa e decisiva ai fini del giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte territoriale escluso che i fatti narrati dal richiedente integrino alcuna misura di protezione internazionale.

3. Preliminarmente deve rilevarsi l’improcedibilità del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui viola il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, rendendo improcedibile il ricorso per cassazione, il deposito in cancelleria da parte del ricorrente di copia autentica della sentenza impugnata anche mancante di una sola pagina, qualora la pagina mancante contenga elementi rilevanti per stabilire se i motivi di censura siano fondati o meno, dovendo l’ipotesi essere equiparata a quella della mancata produzione del provvedimento impugnato (Sez. 1, Sent. n. 25407 del 2016 che richiama a sua volta – Cass. 14 luglio 2003, n. 11005; 3 agosto 2006, n. 17587; 3 agosto 2007, n. 17065; Cass. 26 gennaio 2007, n. 1754; Cass. 7 agosto 2008, n. 21367).

Nella fattispecie va constatato che nella copia della decisione impugnata depositata dal ricorrente manca la pag. n. 6, nella quale, a quanto è dato intendere dal tenore delle pagine precedenti, sembra essere condensata la parte di motivazione della sentenza di decisiva rilevanza per la comprensione e la decisione della causa.

4. In conclusione il ricorso è improcedibile. Nulla sulle spese per non aver svolto attività difensiva il Ministero intimato.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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