Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23940 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 23940 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 14460-2009 proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
1782

PADULO

CARMINE

PDLCMN55A06L274F,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 45, presso lo
studio dell’avvocato BUCCELLATO FAUSTO,

che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAUCERI

Data pubblicazione: 22/10/2013

CORRADO, MARCHI LUCA, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 318/2009 della CORTE D’APPELLO
r„.

di FIRENZE, depositata il 04/03/2009 r.g.n. 1470/057;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

AMOROSO;
udito l’Avvocato BUCCELLATO FAUSTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Z
i.

udienza del 16/05/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il dott. Carmine Padula, funzionario di cancelleria dì area C, posizione
economica C2 , ha partecipato al concorso interno bandito il 13.6.1997 per n. 23
posti nel ruolo del personale dirigenziale dell’amministrazione della giustizia e si è
collocato al 120° posto della graduatoria finale.
Dopo l’entrata in vigore dell’art. 24, comma 1-bis, d.l. 24.11.2000, n. 341,
convertito con modificazioni in legge 19.1.2001, n.4, il dott. Padula – sostenendo che

posti vacanti e quindi a scorrere la graduatoria fino alla posizione da lui occupata chiedeva ed otteneva dal giudice del lavoro del Tribunale di Firenze ordinanza
cautelare 17.7.2002 che imponeva al Ministero della Giustizia l’assegnazione allo
stesso Padula di un posto nel ruolo dirigenziale.
Il reclamo dell’Amministrazione veniva rigettato dal Tribunale in
composizione collegiale in data 21.8.2002.
Pertanto, il dott. Padula sottoscriveva il contratto individuale 18.12.2002 (poi
rinnovato il 16.2.2005) e prestava effettivamente servizio quale dirigente della
cancelleria del Tribunale di Lodi.
Instaurato poi il giudizio di merito dinanzi allo stesso giudice del lavoro del
Tribunale di Firenze con ricorso del 7.8.2002, questo pronunciava sentenza n. 305
del 23 febbraio – 29 aprile 2005, con la quale respingeva la domanda di Carmine
Padula sul precipuo rilievo che non poteva trovare accoglimento la prospettata
interpretazione della legge n. 4/ 2001 (di conversione del d.l. n.341/2000) nel senso
cioè di imporre la obbligatoria copertura di vacanze dell’organico dirigenziale “via
via” verificatesi e senza una rigorosa delimitazione temporale.
2. Contro tale sentenza ha proposto appello in data 5.8.2005 il dott. Carmine
Padula chiedendone la riforma e l’accertamento del proprio diritto all’inquadramento
nel ruolo dirigenziale fin da quando gli è stato attribuito in forza dei provvedimenti
giudiziali d’urgenza sopra ricordati.
Il Ministero della giustizia, con memoria depositata il 15.9.2005, reiterava
l’eccezione di difetto di giurisdizione e , nel merito, concludeva per il rigetto della
domanda.
La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 27 febbraio 2009 riformava la
sentenza impugnata ed accertava il diritto di Padula Carmine di essere inquadrato nel
ruolo dirigenziale del Ministero della Giustizia dal 1.3.2008.

14460 09 r.g.n.

3

ud. 16 maggio 2013

detto intervento legislativo obbligava l’Amministrazione alla copertura di ulteriori

3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il Ministero con un unico
motivo.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha anche depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il Ministero ricorrente deduce la violazione e
falsa interpretazione dell’art. 14 bis legge 28 febbraio 2008 n. 31. Erroneamente
l’impugnata sentenza ha ritenuto applicabile tale norma anche nei casi in cui il

emessi dal giudice del lavoro, al momento dell’entrata in vigore della citata legge (1
marzo 2008) non sia più in servizio come dirigente. Nella specie il dipendente aveva
sì ottenuto un’ordinanza cautelare favorevole con conseguenti contratti di lavoro in
data 18 dicembre 2002 e 16 febbraio 2005, ma a seguito del rigetto del giudizio di
merito era stato emesso il provvedimento del 14 luglio 2005 che lo aveva restituito
allo svolgimento delle mansioni di cancelliere C 2.
2. Il ricorso è inammissibile.
L’art. 24, comma 1 bis, D.L. 24-11-2000 n. 341, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, L. 19 gennaio 2001, n. 4, prevedeva che l’amministrazione
giudiziaria provvedesse alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera
dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente
banditi dalla medesima amministrazione.
Essendo sorte controversie tra i dipendenti e l’amministrazione della giustizia
in ordine all’applicazione di tale disposizione che in via eccezionale prevedeva la
copertura dei costi utilizzando gli idonei di un precedente concorso, è intervenuto il
legislatore con una norma di sanatoria che da una parte riconosceva ai dipendenti il
diritto alla qualifica dirigenziale, sussistendo determinati presupposti, d’altra parte
prevedeva la rinuncia al contenzioso e alle pretese azionate nei giudizi pendenti.
Infatti l’art. 14 bis D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto che i
dirigenti risultati idonei nel concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale
dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore
generale 13 giugno 1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del
giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto abbiano già sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa
ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo
dirigenziale del Ministero della giustizia.
14460 09 r.g.n.

4

ud. 16 maggio 2013

dipendente, assunta in via provvisoria in esecuzione di provvedimenti cautelari

Nella specie -ha accertato la Corte territoriale – il dott. Padulo può
sicuramente vantare tutti i requisiti fissati dal legislatore : fu assunto come dirigente
in base ad un’ordinanza cautelare; ha sottoscritto due contratti individuali nel 2002 e
nel 2005; ha formalizzato la sua rinunzia “ad ogni contenzioso” , prima con lettera
recapitata in sede ministeriale e poi anche in udienza innanzi alla Corte d’appello di
Firenze.

introdurre una discriminante all’interno della unica platea dei dirigenti, dichiarati
idonei nel menzionato concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale
dirigenziale dell’amministrazione giudiziaria, che già erano stati assunti in forza di
un provvedimento giudiziale, e tutti comunque in attesa di un giudicato – per
distinguere quelli che hanno conseguito frattanto una sentenza favorevole in primo o
in secondo grado ancora sub iudiee e e quelli che, avendo parimenti ottenuto una
pronuncia favorevole seguita però da altra sfavorevole, avevano comunque un
contenzioso aperto con l’amministrazione della giustizia.
Osserva la Corte territoriale che una distinzione di tal genere non sarebbe
sorretta da un criterio giustificato e ragionevole e contrasterebbe con il canone
secondo il quale deve ricercarsi, fra le varie possibili, I ‘interpretazione
costituzionalmente corretta.
Lo opposta interpretazione sostenuta dall’avvocatura dello Stato, secondo cui
il citato articolo 14 bis prevederebbe anche un requisito implicito, ossia lo
svolgimento attuale di mansioni di dirigente, in disparte la considerazione che
trattandosi di una disposizione speciale, a carattere eccezionale. essa è di stretta
interpretazione sicché non è possibile introdurre requisiti e presupposti non
espressamente previsti, comunque non si confronta con il canone dell’interpretazione
adeguatrice o costituzionalmente orientata espressamente fatto proprio, e applicato.
dalla corte d’appello.
Sotto questo profilo la censura del ministero ricorrente è carente e quindi
inammissibile.
3. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’intervenuto

ius

superveniens in corso di causa) per compensare tra le parti le spese di questo giudizio
di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
14460 09 r.g.n.

5

. ud. 16 maggio 2013

La quale ha ritenuto il menzionato ju.s superveniens non consentiva di

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese di
questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 16 maggio 2013
Il Presidente

Il Consigliere

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