Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23940 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. III, 12/10/2017, (ud. 16/12/2016, dep.12/10/2017),  n. 23940

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11684/2014 proposto da:

VIDONI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, che lo rappresenta e

difende all’avvocato GUGLIELMO GIUBERGIA giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIQA PROTEZIONE SPA, V.R., V.M.,

V.L., V.A.;

Nonchè da:

V.R., UNIQA PROTEZIONE SPA, V.M.,

V.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 162, presso lo

studio dell’avvocato GIOVANNI MEINERI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MICHELE COCEANI giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V. TEULADA 52,

presso lo studio dell’avvocato ANGELO SCARPA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO GIUBERGIA giusta procura a

margine del ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 197/2013 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 12/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2016 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI;

udito l’Avvocato PIERLUIGI TENAGLIA per delega;

udito l’Avvocato GIOVANNI MEINERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 12.3.2013 n. 197, la Corte d’appello di Trieste, in riforma della decisione di prime cure che aveva dichiarato la esclusiva responsabilità di V.P. nella causazione del sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS) ed attribuito alla eccessiva velocità del motoveicolo condotto dal predetto, scontratosi con l’autovettura condotta da R.A. che stava completando la manovra di svolta all’incrocio stradale, accertava il concorso di responsabilità di entrambi i conducenti, rispettivamente, nella misura del 15% attribuita alla R. e dell’85% a carico del V..

I Giudici di appello rigettavano la domanda proposta dal V., volta ad ottenere il maggiore risarcimento del danno richiesto con l’atto di citazione, e confermavano la revoca della provvisionale concessa in primo grado, in quanto – avuto riguardo al grado del concorso causale attribuito – il danno patrimoniale da lucro cessante, il danno ai beni materiali ed il danno biologico per invalidità temporanea e permanente (come accertata dalla c.t.u. medico legale), risultava già integralmente corrisposto -nel complessivo importo liquidato alla attualità – anteriormente alla instaurazione della lite dall’INAIL e dalla società assicurativa della RCA della R., UNIQA Protezione s.p.a..

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione da V.P. con sei mezzi.

Resistono con controricorso la società assicurativa UNIQA Protezione s.p.a. nonchè R., M. e V.L., n.q. di eredi di R.A., i quali hanno proposto contestuale ricorso incidentale affidato a due motivi.

Non ha svolto difese il coerede V.A..

Il ricorrente ha depositato controricorso al ricorso incidentale, nonchè memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con i primi cinque motivi del ricorso principale vengono dedotti i seguenti vizi di legittimità della sentenza impugnata:

– nullità per violazione dell’art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) (in subordine) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c. (360 c.p.c., comma 1, n. 4) omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5);

– violazione degli artt. 40 e 41 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3);

– violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Tutti i motivi sono rivolti a ridiscutere la ricostruzione cinematica del sinistro stradale fatta propria dal Giudice di appello, e mirano a richiedere a questa Corte di effettuare una nuova rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie – già esaminate dal Giudice di appello – secondo la diversa prospettazione e ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente.

Le censure si pongono, pertanto, al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimità, vincolato al controllo della conformità a diritto della decisione secondo il parametro individuato dai tassativi vizi deducibili con il ricorso ex art. 360 c.p.c..

Occorre premettere che, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv. in L. n. 134 del 2012 – applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente alla data 11.9.2012 di entrata in vigore della norma modificativa -, non trova più accesso al sindacato di legittimità della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una “regula juris” che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra “premessa (in fatto) – conseguenza(in diritto)” che deve giustificare il “decisum”.

Rimane quindi estranea al vizio di legittimità “riformato”, tanto la censura di “contraddittorietà” della motivazione (peraltro attinente ad una incompatibilità logica intrinseca al testo motivazionale, in quanto determinata dalla reciproca elisione di affermazioni oggettivamente contrastanti, non altrimenti risolvibile, che impedisce di discernere quale sia il diritto applicato nel caso concreto: cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 25984 del 22/12/2010), quanto la censura;

che, anteriormente alla modifica della norma processuale, veicolava il vizio di “insufficienza” dello svolgimento argomentativo, con il quale veniva imputato al Giudice di merito 1 – di avere tratto, dal materiale probatorio esaminato, soltanto alcune delle conseguenze logiche che il complesso circostanziale avrebbe consentito di desumere, pervenendo ad un accertamento meramente parziale della “res litigiosa”, ovvero 2 – di non avere considerato elementi costituenti “fatti secondari” che – se pur non decisivi, da soli, a fornire la prova contraria favorevole al ricorrente tuttavia – erano idonei ad inficiare o quanto meno a revocare in dubbio la efficacia dimostrativa (dei fatti costitutivi della pretesa) attribuita ai diversi elementi indiziari utilizzati dal Giudice a fondamento della decisione, ovvero ancora erano idonei ad evidenziare eventuali lacune o salti logici dello stesso ragionamento rispetto alla corretta applicazione dei criteri induttivo-deduttivo della logica formale.

La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134 (recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”), che ha sostituito l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (con riferimento alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pubblicate successivamente alla data dell’11 settembre 2012), ha infatti limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che, al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario – in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità.

Pertanto laddove non si contesti la inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali – acquisiti al rilevante probatorio – ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; id. Sez. U, Sentenza n. 19881 del 22/09/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016).

Rimane estranea al predetto vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il Giudice si è formato, ex art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016 che, icasticamente, afferma come il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Occorre, al riguardo, opportunamente precisare che, attraverso il combinato disposto dell’art. 116 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) non è dato riproporre, sotto altra forma paradigmatica, la censura dei vizi di logicità eliminati dall’attuale testo normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che per giurisprudenza consolidata il principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al Giudice e come tale è insindacabile in sede di legittimità: è assolutamente pacifico in giurisprudenza, infatti, che la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e dell’art. 116 c.p.c. solo apparentemente veicola un vizio di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, traducendosi, invece, nella denuncia di “un errore di fatto” che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 2707 del 12/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 12912 del 13/07/2004; id. Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (cfr. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 13045 del 27/12/1997; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 5024 del 28/03/2012; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 91 del 07/01/2014).

Ineludibile corollario della precedente affermazione è che la censura di violazione delle norme processuali predette non può legittimare, evidentemente, una “trasformazione” del precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica” non più sindacabile in sede di legittimità- in un vizio di “errore di diritto” (attinente alla attività processuale), sì che il primo possa in tal modo ritornare ad essere sindacabile avanti la Corte sotto le apparenti, diverse, spoglie della violazione di norma di diritto, non essendo in ogni caso autonomamente denunciabili -attraverso la denuncia della violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, e art. 116 c.p.c. – asseriti errori di “convincimento” attinenti alla preminente rilevanza attribuita a talune “questioni” od alle stesse “argomentazioni” nelle quali si estrinseca l’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento delle prove (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 21152 del 08/10/2014), e rimanendo in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 21439 del 21/10/2015).

Dalle superiori considerazioni discende che:

deve ritenersi inammissibile il primo motivo con il quale, attraverso la violazione di norma processuale, si tende invece a contestare il vizio di illogicità della motivazione della sentenza. In ogni caso, ed indipendentemente dal precedente rilievo, la censura, quando anche qualificabile come denuncia del vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) nuovo testo, andrebbe comunque incontro alla declaratoria di inammissibilità per difetto del requisito ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non essendo svolti puntuali argomenti a supporto della critica alla sentenza impugnata, essendosi limitato il ricorrente a riprodurre integralmente il contenuto della perizia di parte, senza tuttavia indicare specificamente gli errori in cui sarebbe incorso il Giudice di appello nell’affidarsi interamente alle indagini ed alle risultanze della consulenza di ufficio. Osserva in proposito il Collegio che le osservazioni critiche formulate dal CTP si risolvono in semplici ipotesi ricostruttive ed opinioni che non incidono sui fatti materiali come accertati e dimostrati in giudizio, e dunque si limitano ad offrire ipotetiche soluzioni meramente alternative alle conclusioni della CTU, senza per ciò stesso inficiare di errore i rilievi tecnici dell’ausiliario (la tesi ricostruttiva della dinamica del sinistro prospettata dal CTP, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, è stata, invece, espressamente considerata dalla Corte d’appello laddove, condividendo le conclusioni del CTU in ordine alla errata manovra di immissione e svolta nell’incrocio eseguita dalla R. in senso diagonale anzichè mediante curva ad “L”, il Giudice di merito ha ravvisato un concorso di responsabilità del conducente dell’auto). Inoltre il diverso risultato cui perviene il CTP (il motoveicolo viaggiava ad una velocità tra 93 e 121 Km/h) non riveste carattere dirimente ai fini della invalidazione del giudizio di eccessiva velocità formulato dalla Corte territoriale in relazione allo stato dei luoghi ed alle condizioni del traffico (presenza di incrocio; sorpasso di altro autoveicolo). Integrano poi valutazioni di merito, che non hanno accesso all’esame della Corte, quelle concernenti l’apprezzamento delle risultanze probatorie fornite dal verbale di sopralluogo (che, nella parte ritrascritta nel motivo di ricorso, non individua alcun fatto rilevato in sede di sopralluogo, ma riporta soltanto la ricostruzione della dinamica del sinistro ipotizzata dai verbalizzanti, inerente al contenuto valutativo dell’atto pubblico non coperto da efficacia probatoria privilegiata) e dalle dichiarazioni testimoniali inammissibile è il secondo motivo con il quale si deduce il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., deducendo la mancata valutazione di circostanze fattuali: è appena il caso di osservare, infatti, come il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e -nel caso in cui venga dedotto con riferimento al giudizio di appello- si configura allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, non anche invece in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo e nei limiti in cui è consentita la deduzione del vizio di motivazione (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 15982 del 18/12/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 3357 del 11/02/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 17698 del 29/08/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 16254 del 25/09/2012; id. Sez. 3, Sentenza n. 7268 del 11/05/2012; id. Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013). L’erronea sussunzione nell’uno piuttosto che nell’altro motivo di ricorso del vizio che il ricorrente intende far valere in sede di legittimità, comporta l’inammissibilità del ricorso;

inammissibile è anche il terzo motivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5): il ricorrente individua alcuni “fatti secondari” che il Giudice di appello avrebbe omesso di rilevare, senza tuttavia argomentarne il carattere di “decisività”. La Corte territoriale, aderendo alle risultanze peritali e valutando le prove orali, ha incentrato il proprio giudizio su concorso di colpa: a) sulla eccessiva velocità del motoveicolo; b) sul punto d’urto (individuato all’interno della corsia di marcia di pertinenza del motoveicolo); c) sulla errata manovra di immissione e svolta all’incrocio effettuata impegnando per un tempo eccessivo la corsia opposta, ebbene; d) sulla notevole distanza del motoveicolo non avvistabile dall’incrocio. Premesso che, avendo fondato il “decisum” il Giudice di merito sulle conclusioni cui è pervenuto il CTU nella ricostruzione della dinamica del sinistro, la contestazione mossa alla sentenza avrebbe dovuto trovare corrispondenza in una critica di omessa considerazione di quegli stessi fatti secondari da parte dell’ausiliario (sul punto il ricorrente non fornisce alcuna indicazione), osserva il Collegio che gli elementi circostanziali addotti dal ricorrente (rettilineo; giornata luminosa; assenza di tracce di frenata) non inficiano in alcun modo i fatti sopra elencati e posti a fondamento del “decisum”, venendo quindi a risolversi la censura nella richiesta di un inammissibile nuovo apprezzamento delle stesse circostanze già esaminate dal Giudice di appello (punto d’impatto; non avvistamento del motociclista dalla visuale del conducente dell’auto e da quella dell’auto che seguiva: avendo riferito la teste Z. di aver notato sopraggiungere soltanto l’auto del teste G. -), ovvero di altre circostanze che risultano prive del requisito della decisività (assenza di tracce di frenata);

il quarto motivo è inammissibile in quanto censura la violazione del criterio normativo che presiede all’accertamento del nesso di causalità materiale (artt. 40 e 41 c.p.) ma per denunciare il differente errore imputato al Giudice di appello nella determinazione del grado della colpa: risulta “ictu oculi” evidente l’errore commesso dal ricorrente, dovendo ritenersi nettamente distinto, nell’attività del Giudice di merito, il giudizio di causalità materiale relativo all’accertamento del nesso “causa-effetto”, che opera sul piano dei fatti naturali e che attiene alla verifica della efficienza concorrente od esclusiva di un fatto a produrne un altro ovvero alla verifica della cessazione di tale efficienza in quanto impedita dalla interferenza di un altro fatto sopravvenuto dotato di autonoma efficienza (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 8096 del 06/04/2006; la applicazione della regola, nel diritto civile, è declinata secondo il criterio del “più probabile che non”: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013), da quello che, invece, costituisce un giudizio – strettamente giuridico – che ha per oggetto l’accertamento della disformità di una determinata condotta omissiva o commissiva rispetto alla prescrizione dettata dall’ordinamento giuridico, giudizio che consente di qualificare illecita (non jure) la condotta, ove rimanga accertata, al minimo – e con esclusione delle ipotesi normative di responsabilità oggettiva -, la colpa generica o specifica del soggetto (indipendentemente dalla modalità di accertamento in fatto od in base a presunzione legale) secondo i criteri di valutazione individuati dall’art. 43 c.p., comma 1, (negligenza, imprudenza od imperizia, o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). La oggettiva differenza dell’elemento materiale e di quello soggettivo dell’illecito, cui corrispondono distinte modalità e criteri di accertamento, è stata chiaramente evidenziata da questa Corte che ha rilevato come il temperamento della teoria della “conditio sine qua non”, secondo cui all’interno delle serie causali così determinate, occorre dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiano del tutto inverosimili (cosiddetta teoria della causalità adeguata o della regolarità causale, la quale in realtà, oltre che una teoria causale, è anche una teoria dell’imputazione del danno), introduce una nozione di prevedibilità che è diversa dalla prevedibilità posta a base del giudizio di colpa, poichè essa prescinde da ogni riferimento alla diligenza dell’uomo medio, ossia all’elemento soggettivo dell’illecito, e concerne, invece, le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un fatto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 21619 del 16/10/2007). Pertanto la censura con la quale il ricorrente deduce l’errata applicazione dei criteri della “causalità materiale” per criticare, invece, la valutazione della “gravità della colpa”, compiuta dal Giudice di appello, è manifestamente inconferente rispetto alla statuizione impugnata, e va dichiarata inammissibile anche il quinto motivo è inammissibile, sia in quanto difetta il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (risultando privo di argomentazioni a supporto della ritenuta necessità di risolvere la controversia mediante applicazione della presunzione legale di cui all’art. 2054 c.c., comma 2), sia in quanto il Giudice di appello ha definito il giudizio in base all'”accertamento in fatto” delle singole condotte tenute dai conducenti, valutandone la diversa gravità della colpa in relazione alle risultanze probatorie acquisite al giudizio.

Con il sesto motivo il ricorrente impugna la statuizione della sentenza di appello che lo condanna al pagamento, per l’intero, delle spese di lite del grado di appello in favore delle controparti, sostenendo che nella specie non poteva darsi soccombenza totale dell’appellante, essendo stata comunque riconosciuta, nella minore quota del 15%, pari al grado percentuale di concorso di colpa accertato dal Giudice di appello, la pretesa risarcitoria formulata nei confronti degli eredi della R. e della società assicurativa della RCA di quest’ultima.

La censura coglie nel segno, ponendosi la statuizione sulle spese impugnata – che il Giudice di appello ha inteso ancorare alla soccombenza del V. in ordine alla pretesa di un maggiore importo risarcitorio fatta valere con l’appello, avendo egli già ottenuto in precedenza idoneo ristoro dei danni con il versamento dell’indennizzo da parte dell’INAIL e con gli anticipi corrisposti da UNIQA Protezione s.p.a. – in palese contrasto con il principio di diritto, enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di spese processuali, la parte che abbia accettato una somma a titolo di acconto nel corso del giudizio risarcitorio, per poi proseguirlo senza ottenere le ulteriori somme pretese, avendo il giudice ritenuta integralmente satisfattiva la somma ricevuta, non è soccombente, sicchè non può essere condannata, anche in parte, al pagamento delle spese di lite, potendosi, eventualmente, valutare il suo contegno processuale, che ha determinato un incremento degli oneri economici processuali senza che ne derivasse l’attribuzione di un importo maggiore da quello offerto dalla controparte, ai fini della compensazione delle spese di lite (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12181 del 14/06/2016).

La statuizione impugnata è, peraltro, manifestamente errata anche in relazione allo stesso sviluppo della vicenda processuale, atteso che, in primo grado, il V. era risultato totalmente soccombente, mentre proprio il Giudice di appello, in parziale accoglimento dei motivi di gravame, riteneva fondata la pretesa risarcitoria – nei limiti del concorso di colpa accertato – sia pure in misura inferiore al quantum richiesto, riformando sul punto la decisione di prime cure, e dunque dichiarando il V. parzialmente vittorioso in grado di appello, esito processuale che ne esclude alla radice la soccombenza.

Del pari fondata è la censura volta a far valere la erroneità della pronuncia della Corte territoriale di conferma della decisione di prime cure sul capo delle spese liquidate in primo grado interamente a carico del V. soccombente, dovendo ribadirsi il principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui in tema di regolamento delle spese di lite, qualora una sentenza d’appello riformi parzialmente una sentenza di primo grado, che abbia rigettato integralmente la domanda o le domande della parte attrice con gravame delle spese a carico di quest’ultima, confermandola nel resto senza provvedere con un’espressa statuizione sulle spese del giudizio di primo grado, la statuizione di conferma del giudice d’appello non può essere considerata come implicitamente confermativa della statuizione sulle spese di primo grado, risolvendosi altrimenti nell’imposizione delle spese a totale carico della parte parzialmente vittoriosa, ma deve ritenersi che la sentenza di secondo grado abbia “omesso di pronunciare” sulle spese del giudizio di primo grado (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15360 del 28/06/2010).

In conseguenza il ricorso principale trova accoglimento in relazione ad entrambe le censure dedotte con il sesto motivo, e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata in parte qua.

Venendo all’esame del ricorso incidentale, il primo motivo (violazione degli artt. 40 e 41 c.p.) va incontro agli stessi rilievi di inammissibilità formulati nell’esame del quarto motivo del ricorso principale, venendo a porsi la esposizione del ricorrente incidentale in relazione esattamente speculare alle argomentazioni svolte dal ricorrente principale, essendo entrambe dirette a far valere, non un errata applicazione del criterio di causalità materiale, sibbene una – asserita – inesatta valutazione del “grado della colpa” riconosciuto nella condotta di entrambi i conducenti, intendendo richiedere alla Corte di legittimità, il ricorrente incidentale, una inammissibile diversa valutazione della gravità delle rispettive colpe, peraltro deducendo fatti e circostanze già tutti ampiamente oggetto di disamina da parte del Giudice di merito. Destituito di fondamento è poi l’argomento che tende a sovrapporre la nozione di “imprevedibilità” dell’elemento eccezionale idoneo ad interrompere la serie causale “normale” tra un fatto e l’evento verificatosi, con quella di “invisibilità” del pericolo che presiede invece all’accertamento della colpa: che il motoveicolo non fosse visibile alla R. esclude una colpa del conducente per inosservanza dell’obbligo di precedenza, ma non rende affatto eccezionale rispetto all’evento-scontro, la elevata velocità del motoveicolo, tenuto conto della – accertata – rilevanza causale della posizione irregolare assunta dall’autoveicolo nell’eseguire la manovra di immissione nell’incrocio (il CTU ha rilevato che ove la manovra fosse stata correttamente eseguita, vi erano rilevanti probabilità che l’urto tra i due mezzi sarebbe stato evitato).

Il secondo motivo (nullità della sentenza per motivazione apparente: recte contraddittoria, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) è infondato.

La circostanza che al momento dell’attraversamento dell’incrocio il V. non era ancora visibile alla R., essendo troppo distante per essere avvistato, ciò non rende illogica l’affermazione di corresponsabilità del conducente della vettura, fondata sulla non corretta attuazione della manovra di immissione e svolta all’incrocio.

Il ricorso incidentale deve dunque essere rigettato.

In conclusione il ricorso principale deve essere accolto limitatamente al sesto motivo, inammissibili gli altri motivi, mentre va rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non occorrendo procedere ad ulteriori accertamento in fatto, la Corte può decidere nel merito in ordine al regolamento sulle spese di lite di entrambi i gradi merito, dichiarandole interamente compensate tra le parti. Vanno altresì interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso principale, quanto al sesto motivo, inammissibili gli altri; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite relative ai gradi di merito. Compensa integralmente le spese processuali del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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