Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2394 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2394 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA
sul ricorso 18801-2016 proposto da:
INDUSTRIAL

TEAM

SCRL

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIALE GORIZIA 51-B, presso lo studio
dell’avvocato FERRUCCIO ZANNINI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO
2017

MASTRODOMENICO giusta delega in calce;
– ricorrente –

16.16

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 31/01/2018

STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente nonchè contro
EQUITALIA NORD SPA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimati Nonché da:
NORD

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA FLAMINIA 135, presso lo studio
dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentato e
difeso dagli avvocati MAURIZIO CIMETTI, GIUSEPPE
PARENTE giusta delega in calce;
– con troricorrente incidentale contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata avverso la sentenza n. 921/2016 della COMM.TRIB.REG.
di VENEZIA, depositata il 13/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LAURA
TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto ricorso
incidentale e ricorso principale;
sono comparsi per
MASTRODOMENICO

e

il

ricorrente gli Avvocati

ZANNINI

che

hanno

chiesto

EQUITALIA

l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che
si riporta agli atti;
udito per il controricorrente incidentale l’Avvocato
CHIRICOTTO per delega dell’Avvocato CIMETTI che si

riporta agli atti.

FATTI DI CAUSA
1. La società contribuente Industrial Team SRL ricorre per la

il 13.07.2016 e non notificata, in sede di rinvio a seguito della
riassunzione del giudizio conseguente alla sentenza della Cassazione
n. 24024/2015.
La Agenzia delle entrate ed Equitalia Servizi di riscossione SPA
(incorporante Equitalia Nord SPA) replicano con separati
controricorsi; quello di Equitalia è accompagnato da ricorso
incidentale su tre motivi.
2. La controversia concerne avvisi di accertamento per IRES, IRAP
e IRPEG per gli anni dal 2004 al 2008 ed una conseguente cartella di
pagamento.
L’attività accertativa aveva preso origine dall’arresto di un notaio
svizzero nel cui computer erano stati rinvenuti files relativi anche alla
società contribuente in ordine alla sottoscrizione di contratti stipulati
dalla contribuente con una controparte estera e volti a tenerla
indenne da perdite causate “… da fattori esogeni alla gestione
aziendale e/o nella azione colpevole di alcuno dei dirigenti” , contratti
ritenuti simulati dall’Agenzia delle entrate, secondo la quale buona
parte (85%) delle somme pagate alla controparte assuntrice il
rischio-perdite era tornata nella disponibilità del legale
rappresentante della società contribuente.
3. La Cassazione con la sent. n. 24024/2015, aveva accolto il
ricorso della contribuente, cassando con rinvio.
Nell’esaminare il ricorso aveva ravvisato la fondatezza: 1) della
doglianza

attinente al difetto di motivazione della sentenza

i
R.G.N.18801/2016
Cons. Laura Tricorni

cassazione della sentenza n.921/19/16, emessa dalla CTR del Veneto

impugnata, perché apodittica ed apparente, sul punto relativo al
principio di trasparenza sul calcolo degli interessi e dei compensi di
riscossione; 2) della doglianza attinente al difetto di motivazione della
sentenza impugnata, perché apodittica, sul punto relativo alla
sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento in merito
alla ricostruzione del reddito ed al computo delle sanzioni; 3) della

riferimento a “quanto affermato dal giudice di merito in ordine alla
ricostruzione, sotto vari aspetti e con riferimento alle diverse
eccezioni sollevate dalla società contribuente della fattispecie
esaminata in giudizio” (fol. 4 sent. Cassazione) sulla considerazione
che la CTR aveva sostanzialmente ravvisato un abuso del diritto, in
maniera astratta ed in violazione dell’art.37 bis del d.P.R.
n.600/1973.
4. La CTR in sede di rinvio ha parzialmente accolto l’appello
proposto dalla contribuente, annullando gli addebiti della cartella n.
1220110028265487 relativi ad interessi e compensi di riscossione, ed
ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, previa
integrazione della motivazione, con compensazione delle spese per
tutti i gradi di giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorso principale, come eccepito dalla controricorrente
Agenzia delle entrate ed Equitalia, va dichiarato inammissibile.
1.2. Osserva la Corte che il ricorso è carente sotto il profilo della
esposizione dei fatti, alla luce del dettato dell’art.366, primo comma,
n.3), cod. proc. civ., atteso che vengono ripercorsi esclusivamente i
passaggi processuali che si sono susseguiti tra primo e secondo
grado, cassazione e giudizio di rinvio, senza alcun riferimento neppure sommario – ai fatti che hanno originato la controversia ed
alle questioni dedotte in giudizio (fol. 2-7 del ricorso principale).

2
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Cons. Laura Tricorni

doglianza attinente al difetto motivazionale della sentenza con

In particolare: la menzione degli avvisi di accertamento e della
cartella impugnata è priva di riferimenti al contento specifico degli
stessi; manca del tutto l’esposizione dei motivi di impugnazione svolti
in primo grado e delle contestazioni sollevate avverso l’attività
amministrativa, nonché delle ragioni svolte dalle controparti; di

per illustrare il contenuto del ricorso d’appello, appare tautologico ed
assertivo posto che nulla, nelle pagine precedenti, è stato esposto e/o
riprodotto in merito; anche la trascrizione delle conclusioni del ricorso
in appello non assolve ad alcuna reale funzione, posto che dal
contesto del ricorso non è possibile capire sulla scorta di quali
concrete deduzioni e contestazioni sia stata invocata la pronuncia di
nullità e/o di annullamento del pvc, degli avvisi di accertamento e
della cartella; lo stesso discorso vale per gli atti del ricorso per
cassazione e del giudizio in riassunzione e per le difese delle
controparti, nemmeno esposte sommariamente.
Orbene, poiché «Il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti,
prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, è
funzionale alla completa e regolare instaurazione del contraddittorio
ed è soddisfatto laddove il contenuto dell’atto consenta di avere una
chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la
controversia e dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere
ad altre fonti o atti, sicché impone alla parte ricorrente, sempre che la
sentenza gravata non impinga proprio per questa ragione in
un’apparenza di motivazione, di sopperire ad eventuali
manchevolezze della stessa decisione nell’individuare il fatto
sostanziale e soprattutto processuale.» (Cass. nn. 16103/2016,
24291/2016), ne consegue la evidente inammissibilità del ricorso che,
come nel caso in esame, non soddisfi tale requisito.

3
R.G.N.18801/2016
Cons. Laura Tricorni

conseguenza, il richiamo a quanto dedotto in prime cure, utilizzato

1.3.1. Il ricorso risulta inammissibile anche per quanto attiene
all’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione, alla luce
dell’art.366, primo comma, n.4) cod. proc. civ.
Invero, l’esposizione della parte “Diritto” (fol. 7-20 del ricorso)
non è articolata per motivi (v. Cass. n.2312/2003), ma su cinque
punti, nessuno dei quali è accompagnato dalla formale riconduzione

proc. civ.
1.3.2. Nello specifico, inoltre:
– al punto 1) è dichiarata una acquiescenza alla statuizione
favorevole alla ricorrente;
– al punto 2) è formulata, una doglianza che in via interpretativa
appare riconducibile ad una insufficienza motivazionale in ordine alla
statuizione conseguente al rinvio operato dalla Cassazione con
riferimento «alla carenza di motivazione della sentenza cassata in
relazione alla valutazione della sufficienza delle motivazioni degli
avvisi di accertamento.»: si sostiene che sarebbe rimasta invariata la
lacunosità che aveva condotto alla cassazione della precedente
sentenza;
– al punto 3) è formulata una doglianza che in via interpretativa
appare riconducibile ad una insufficienza motivazionale in ordine alla
statuizione conseguente al rinvio operato dalla Cassazione con
riferimento alla «carenza di motivazione della sentenza cassata in
relazione alla ricostruzione, sotto vari aspetti e con riferimento alle
eccezioni sollevate dalla società contribuente, della fattispecie
esaminata in giudizio»: si sostiene che sarebbe rimasta invariata la
lacunosità che aveva condotto alla cassazione della precedente
sentenza;
– al punto 4) è formulata una denuncia circa la statuizione del
giudice di appello di compensazione delle spese delle due fasi di
giudizio;
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Cons. Laura Tricorni

ad uno degli archetipi dei motivi di ricorso, enunciati all’art.360 cod.

- al punto 5) si prospetta il grave danno che conseguirebbe alla
messa in esecuzione della sentenza.
1.3.3. Tanto premesso si osserva che nelle considerazioni di cui ai
punti 1) e 5) non è ravvisabile alcuna censura ex art.360 cod. proc.
civ.
1.3.4. Quanto alle argomentazioni sub 2) e 3), riconducibili a vizi

avuto modo di affermare che – nel caso di cassazione con rinvio per
vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di
legge – il giudice è investito del potere di valutare liberamente i fatti
già accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un
apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere
in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di
fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento
impugnato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le
contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati.» (Cass. nn.
12102/2014, 16660/2017).
Ne consegue che la successiva denuncia in sede di legittimità non
può limitarsi a riproporre il contenuto della decisione di cassazione
che ha disposto il rinvio, ma deve in concreto illustrare gli elementi ed
i fatti che, a suo dire, non sarebbero stati adeguatamente valutati.
Orbene, nel caso in esame, la ricorrente svolge le sue difese in
maniera aspecifica ed assertiva, sostanzialmente riproducendo la
sentenza di cassazione che ha disposto il rinvio, con assoluta carenza
sul piano dell’autosufficienza poiché non risultano trascritti, nemmeno
per stralcio, né gli atti amministrativi – a dire della ricorrente carenti sul piano motivazionale, né le concrete eccezioni sollevate
della contribuente; non è nemmeno esposta la loro rilevanza e
decisività.
Tutto ciò comporta direttamente l’inammissibilità delle questioni
sub punti 2) e 3).
5
R.G.N.18801/2016
Cons. Laura Tricorni

motivazionali, appare opportuno premettere che questa Corte ha già

1.3.5. La denuncia di cui al punto 4 è inammissibile giacché
presuppone un fatto, e cioè la circostanza che la società «non è
affatto risultata soccombente stante l’accoglimento parziale della
domanda ..» (fol. 17 del ricorso), che in modo equivoco ed errato
parifica la soccombenza parziale alla vittoria in giudizio, trascurando
che, invece, nel caso in esame ricorreva una soccombenza parziale

2.1. Con il ricorso incidentale Equitalia Servizi di riscossione SPA
(incorporante Equitalia Nord SPA) ha denunciato: 1) con il primo
motivo, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e
pronunciato ex art.112 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza
(art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.), con riferimento alla
statuizione con la quale la CTR ha annullato gli addebiti per interessi
e compensi alla riscossione inclusi nella cartella; 2) con il secondo
motivo, la stessa questione proponendola come denuncia ex art.360,
primo comma, n.5, cod. proc. civ.; 3) con il terzo motivo, la
violazione e/o falsa applicazione dell’art.25 del d.P.R. n.602/1973 e
dell’art.17 del d.lgs. n.112/1999 (art.360, primo comma, n.3, cod.
proc. civ.) per avere, la CTR, ritenuta illegittima la cartella per
mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e dei
compensi alla riscossione, sostenendo che negli avvisi di
accertamento che avevano preceduto la cartella erano state gà
fornite esaurienti informazioni.
2.2. I tre motivi del ricorso incidentale possono essere trattati
congiuntamente per connessione e dichiarati inammissibili.
Invero, la ricorrente incidentale non coglie la

ratio decidendi

espressa dalla CTR, ravvisabile nel mancato assolvimento da parte
del Concessionario alla riscossione del suo onere di rendere
trasparenti le modalità ed i criteri di calcolo di quanto richiestole.
Inoltre,

tutti

i

motivi

appaiono

carenti

sul

piano

dell’autosufficienza poiché, pur assumendo di avere correttamente
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Cons. Laura Tricorni

dinanzi al giudice del rinvio.

informato la controparte, non riportano – nemmeno per stralcio – i
passaggi della cartella da cui ciò dovrebbe potersi desumere.
3.1. In conclusione il ricorso principale ed il ricorso incidentale
vanno dichiarati inammissibili; le spese del giudizio di legittimità
vanno compensate stante la reciproca soccombenza e la complessità
delle questioni.
quater del d.P.R. del

Si dà atto, – ai sensi 13, comma 1

30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte della ricorrente società e della ricorrente
incidentale Equitalia Servizi di riscossione SPA (incorporante Equitalia
Nord SPA), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a
norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale ed il ricorso

incidentale;
– Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti;
– Dà atto, ai sensi 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002
n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
della ricorrente società e della ricorrente incidentale Equitalia Servizi
di riscossione SPA (incorporante Equitalia Nord SPA), dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, 1’8 novembre 2017.

Il Con igliere estefisore
(LA

a Tricorr

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL

3 i GEN 2016
A:th:

A

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