Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2394 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 14/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14165/2016 proposto da:

I.G.E., difensore di P.F., elettivamente

domiciliato presso il proprio studio in ROMA, VIA PANAMA 74,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5900/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, emessa il 18/12/2015 e depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

L’Avv. I.G.E., quale procuratore antistatario di P.F., parte controricorrente nel giudizio promosso da Poste Italiane s.p.a. con ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 6820/2011 della Corte d’appello di Napoli, premesso che con sentenza n. 5900/2016 la Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso di Poste e condannato la società ricorrente al pagamento a controparte delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 100,00 per esborsi, in Euro 4.000,00 per compensi professionali, “oltre accessori come per legge”, ha chiesto la correzione dell’errore della sentenza nella parte in cui era stato omesso di disporre il pagamento del rimborso forfettario delle spese generali del 15%.

La società Poste è rimasta intimata.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che la mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg., in quanto l’omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi. (v., tra le altre, Cass. n. 18518 del 2013). Tale principio risulta applicabile anche alla liquidazione delle spese di lite regolata, come nel caso di specie, sulla base del D.M. n. 55 del 2014, applicabile ratione temporis, atteso che la obbligatorietà del rimborso spese forfettario, nella misura del 15% del compenso totale, è espressamente prevista dell’art. 2, comma 2 D.M. cit..

In base alle considerazioni che precedono, in conformità della proposta formulata dal Consigliere relatore, il ricorso deve essere accolto. Nulla per le spese (Cass. n. 10203 del 2009).

PQM

La Corte accoglie l’istanza di correzione e per l’effetto dispone che nel dispositivo della sentenza n. 5900/2016 di questa Corte, dopo l’espressione “compensi professionali” sia inserita l’espressione “oltre spese forfettarie determinate nella misura del 15%”. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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