Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2394 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.B.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso l’avvocato

BURRAGATO ROSALBA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositato il 11/12/2007, n. 70/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2010 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra B.P.B.M. si rivolse alla Corte di appello di Campobasso chiedendo che il Ministero della Giustizia fosse condannato a corrisponderle un’equa riparazione per l’eccessiva durata di un giudizio, cui ella aveva partecipato, protrattosi dal 29 settembre 1987 al 28 gennaio 2003.

Con decreto emesso il 17 settembre 2003, l’adita Corte di appello respinse la domanda per difetto di prova del danno.

Su ricorso dell’interessata tale decisione fu però cassata da questa corte, con la sentenza n. 12138 del 2006.

Con decreto depositato l’11 dicembre 2007 la Corte d’appello di Campobasso, in veste di giudice di rinvio, condannò il Ministero a corrispondere alla ricorrente, a titolo d’indennizzo del danno non patrimoniale, la somma di Euro 10.000,00, nonchè al pagamento dei due terzi delle spese processuali.

Avverso questo decreto la sig.ra B.P. ha proposto nuovo ricorso per Cassazione, al quale il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico, articolato motivo la ricorrente si duole dell’esiguità dell’indennizzo liquidato a suo favore dalla corte d’appello, che non avrebbe tenuto adeguato conto della posta in gioco nel processo della cui durata si discute, non si sarebbe attenuta ai parametri al riguardo enunciati dalla Corte Europea di Strasburgo, avrebbe errato nel prendere in considerazione solo il tempo in cui la causa ha ecceduto la ragionevole durata, anzichè la durata complessiva della causa stessa, ed avrebbe ingiustificatamente rigettato la richiesta di ristoro del danno patrimoniale consistente nel maggior onere delle spese processuali sostenute dalla parte.

Nessuna di tali doglianza è meritevole di accoglimento.

Come ripetutamente già affermato da questa corte, la legge nazionale impone di correlare l’indennizzo spettante alla parte al solo periodo di durata irragionevole del processo e non all’intera durata dello stesso, nè tale modalità di calcolo tocca la complessiva attitudine della normativa italiana ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo. Non può quindi essere messa in dubbio la compatibilità della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, par. 1, convenzione medesima, ed è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale sollevata al riguardo (si vedano, tra le altre, Cass. n. 23844 del 2007; Cass. n. 1534 del 2008 e Cass. n. 10415 del 2009).

Quanto, poi, alla misura nella quale è stato in concreto liquidato l’indennizzo spettante per il danno non patrimoniale, va detto che si tratta di una misura (mille euro per ogni anno di ritardo) sicuramente compatibile con i parametri enunciati dalla giurisprudenza europea (e, di riflesso, da quella nazionale: si veda, per tutte, Cass. n. 16086 del 2009), nè è consentito in sede di legittimità invocare un diverso apprezzamento del requisito della posta in gioco, che postulerebbe una rivisitazione nel merito dell’intera vicenda, incompatibile con le caratteristiche ed i limiti del giudizio di legittimità.

Corretta, infine, è da ritenere la decisione con cui la corte territoriale si è rifiutata di considerare, ai fini dell’equa riparazione, anche le spese sostenute dalla parte nel processo della cui durata si discute: spese che, viceversa, già in quel processo – e solo in esso – sono destinate a trovare ristoro.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.500,00 per onorari, oltre a quelle prenotate a debito.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.500,00 per onorari, oltre a quelle prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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