Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23939 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23939

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14516-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato MARIA BRUNA CHITO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE FAUSTO DI PEDE giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI POTENZA del 7/11/2013, depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a sci motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Basilicata Marche meglio indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello proposto da P.E. esercente la professione di commercialista, accoglieva il ricorso del tendente ad ottenere il rimborso della somma versata a titolo di IRAP per gli anni dal 2005 al 2009. La CTR riteneva che il professionista non aveva sostenuto costi per collaboratori e che le prove documentali facevano escludere l’esistenza di una struttura organizzata.

La parte intimata si è costituita con controricorso, eccependo l’improcedibilità ed inammissibilità del ricorso, nonchè il giudicato formatosi su altra annualità e, comunque, l’infondatezza dello stesso.

Va premesso che con specifico riferimento al rito tributario, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il deposito dell’istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria della Corte di cassazione non è richiesto dall’art. 369 c.p.c., comma 3, a pena di improcedibilità del ricorso (Cass., sez. un., n. 9005/2009), aggiungendo che “la mancata allegazione della richiesta vistata al momento del deposito del ricorso non comporla l’invalidità di questo deposito e, automaticamente, l’improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 1, aggiungendo poi che determina, invece, un’autonoma improcedibilità che, tra l’altro, sì verifica solo quando il deposito di detta richiesta non sia comunque avvenuto nel termine di venti giorni dalla notifica del ricorso stesso, e sempre che il fascicolo d’ufficio non sia stato altrimenti trasmesso e che, per effetto della sua indisponibilità, la Corte si trovi nell’impossibilità di portare il suo esame su atti e domande che devono essere vagliati per la decisione dell’impugnazione” -Cass. S.U. n. 22726/2011 – (così, tra le altre, Cass., sez. 1A. n. 51/1994). L’eccezione di improcedibilità formulata dal ricorrente è dunque infondata, non ravvisandosi nel caso di specie alcun deficit in relazione alla questione nodale rappresentata dalla considerazione o meno, da parte della CTR, della presenza di due lavoratori dipendenti remunerati dal contribuente. Questione chiaramente posta in ricorso e confermata, nella sua esistenza fattuale, dal controricorrente.

Va ancora escluso che i motivi di ricorso prospettati dall’Agenzia siano carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, risultando per converso ritualmente prospettati.

Esaminando, per ragioni di priorità logica, il terzo ed il quarto motivo, con i quali si prospetta la nullità della sentenza per carenze strutturali della motivazione, le censure sono infondate, contenendo la decisione impugnata le ragioni poste a fondamento della decisione di accoglimento del ricorso originario del contribuente ed essenzialmente conciate all’assenza di compensi versati dal contribuente a collaboratori esterni.

Il primo motivo di ricorso è fondato. Premesso che la questione relativa alla decadenza ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non sollevata nel corso del giudizio di merito può pacificamente essere rilevata anche in sede di legittimità quando non richiede accertamenti di fatto – cfr. Cass. n. 5862 del 08/03/2013 -, appare palese la decadenza della domanda di rimborso relativa all’anno 2005, essendo intervenuta l’istanza di rimborso in data 17.7.2010 – come risulta dalla sentenza impugnata – e dunque oltre il termine quadriennale previsto dalla disposizione sopra ricordata.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso, correlati rispettivamente all’errata applicazione dei principi in tema di riconoscimento del requisito dell’autonoma organizzazione in materia dì TRAP e all’omesso esame dell’esistenza di due lavoratori alle dipendenze del contribuente la censura, vanno esaminati congiuntamente e sono entrambi manifestamente fondati. La CTR, limitandosi all’esame dei compensi corrisposti a terzi per collaboratori e per materiali di consumo, ha totalmente tralasciato di considerare che la presenza di più dipendenti, anche se con mansioni di segreteria, integra, secondo quanto recentemente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n.9451/2016, che ha escluso la rilevanza dell’unico dipendente con mansioni esecutive ai fini IRAP) un elemento decisivo ai fini della ricorrenza del requisito dell’autonoma organizzazione.

Sulla base di tali considerazioni in accoglimento del primo, secondo e del sesto motivo, infondati il terzo, il quarto ed il quinto motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo, secondo e sesto motivo, infondati il terzo quarto e quinto motivo.

Cassa la sentenza impugnata te rinvia ad altra sezione della CTR della Basilicata anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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