Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23939 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 23939 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 21683-2008 proposto da:
mINIsgo DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia
ope legis, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– ricorrente 2013
1601

contro

BARBINI FABRIZIO, FERRARA ROLANDO, MININNI PASQUALE,
DI SOMMA ALFONSO, MELI FERDINANDO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 552/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 22/10/2013

di PERUGIA, depositata il 29/08/2007 R.G.N. 8/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/05/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
IANNIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 29 agosto 2007, la Corte d’appello di Perugia
ha confermato la decisione di primo grado, di accoglimento delle domande di
Fabrizio Barbini e degli altri quattro litisconsorti in epigrafe indicati, tutti ufficiali giudiziari o aiutanti ufficiali giudiziari dipendenti dal Ministero di giustizia, dirette ad ottenere la dichiarazione del loro diritto a percepire, per il perio-

do dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 1997 l’indennità di amministrazione di
cui all’art. 34 del C.C.N.L. di comparto Ministeri del 16 maggio 1995, con gli
aumenti previsti dalla legge; con la conseguente condanna del Ministero a pagare a ciascuno di loro la differenza tra quanto spettante e quanto effettivamente erogato al diverso titolo di indennità ex art. 1 L. 15 gennaio 1991 n. 14,
oltre accessori di legge; il tutto da quantificare nel prosieguo del giudizio.
In proposito la Corte territoriale ha dichiarato di condividere una precedente sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su analoga questione nel
2003 (31 dicembre 2003 n. 9289), argomentando la decisione con le seguenti
proposizioni: a) il rapporto degli impiegati degli UNEP deve ritenersi soggetto
alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 29/1993 e quindi a quella dettata dalla contrattazione collettiva (dato non contestato in giudizio e coerente con la giurisprudenza di questa Corte: cfr., ad es. Cass. 9 luglio 2009 n. 16125); b) tale
contrattazione, nel comparto ministeri, aveva previsto nel 1995 una nuova disciplina degli elementi accessori della retribuzione, a far data dal 1° gennaio
1995; in particolare, per tutti i dipendenti del Ministero di giustizia (tra i quali
rientrano anche gli ufficiali giudiziari) era stata istituita una indennità, denominata indennità di amministrazione, con esplicita o implicita abrogazione
delle disposizioni precedenti (ivi compresa quella che prevedeva con l’art. 1
della L. n. 14 del 1991, una speciale indennità per i dipendenti UNEP), indennità da determinarsi con gli adeguamenti previsti dalla legge n. 525 del 1996;
c) questa interpretazione del C.C.N.L. del 1995 e delle legge sarebbe rafforza-

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ta dalle dichiarazioni rese dalle parti collettive in sede di stipula del C.C.I. del
1997.
Per la cassazione di tale sentenza il Ministero della giustizia propone
ora ricorso, consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione a mezzo
del servizio postale in data 28 agosto 2008 e ricevuto dai destinatari il 1° settembre successivo, affidato a cinque motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
Il Ministero ha depositato una memoria a norma dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1 — Col primo motivo, il Ministero deduce la violazione dell’art. 34 del
C.C.N.L. 16 maggio 1995, in combinato disposto con gli artt. 7 e 8 del C.C.I.
del 22 ottobre 1997 ed art. 1 L. n. 525/96.
In proposito, il ricorrente non insiste eccessivamente sull’argomento
della permanenza per gli ufficiali giudiziari, anche successivamente
all’approvazione del C.C.N.L. di comparto del 1995, del diversamente disciplinato trattamento accessorio per essi previsto dalla L. 14 del 1991, ma rileva
come il meccanismo di adeguamento stabilito dalla legge n. 525 del 1996, art.
1, riguardi le indennità accessorie previste per legge unicamente per il personale di cancelleria e di segreteria degli uffici giudiziari e per il personale amministrativo delle magistrature speciali, con conseguente modificazione in me-

lius delle tabelle dell’indennità di amministrazione di cui al C.C.N.L. del 1995
unicamente per tali categorie di personale. Solo col C.C.I. del 1997, la disciplina di cui alla legge n. 525/1996 sarebbe stata contrattualizzata e resa applicabile a tutto il personale, compresi gli ufficiali giudiziari.
2 — Col secondo motivo di ricorso, il Ministero deduce la consequenziale violazione degli artt. 7 e 8 del C.C.I. 22 ottobre 1997 in combinato disposto
dell’art. 11 disp. prel. c.c., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto
la natura retroattiva delle clausole del citato C.C.I. nella parte in cui avevano

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esteso ai dipendenti UNEP il meccanismo di adeguamento dell’indennità accessoria.
3 — Col terzo motivo, le censure di cui al motivo precedente vengono estese alla violazione dell’art. 1362 c.c., per avere la corte omesso di considerare che il suddetto contratto integrativo aveva dichiarato esplicitamente che
l’abrogazione della L. n. 14 del 1991 era avvenuta a decorrere “dalla data di

stipula del presente contratto integrativo”.
4— Col quarto motivo, viene dedotto il vizio di ultrapetizione, per essersi la Corte occupata anche della spettanza ai ricorrenti dell’indennità di amministrazione fin dal C.C.N.L. del 1995, anziché rispondere unicamente alla richiesta di applicazione degli adeguamenti della stessa.
5 — Infine, col quinto motivo, la sentenza viene censurata anche per vizio di motivazione in ordine a tutti i profili considerati nei precedenti motivi.

6 – Va premesso che il ricorso riguarda in realtà quasi esclusivamente
temi legati alla interpretazione della legge e di un contratto collettivo di dipendenti di pubbliche amministrazioni e che pertanto il dedotto vizio di motivazione della sentenza al riguardo delle argomentazioni che sostengono
l’interpretazione resa dalla Corte territoriale è inammissibile, per incompatibilità concettuale con le censure di diritto (arg. art. 384, ult. co . c.p.c.), salvo per
ciò che riguarda l’interpretazione del C.C.I. del 1997, non costituente oggetto
di diretta conoscenza da parte di questa Corte, ma comunque inammissibile in
quanto il ricorrente si limita al riguardo a contrapporre una propria diversa ragionevole interpretazione a quella altrettanto ragionevolmente sostenuta dai
giudici di merito, così- invitando questa Corte ad una nuova inammissibile valutazione del contenuto del contratto integrativo.
6.1 – Nel merito, le censure di violazione di legge o di norme del
C.C.N.L. di comparto, da esaminare congiuntamente, sono infondate.

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Va premesso che – a differenza del personale UNEP, che a decorrere dal
10 gennaio 1991 fruiva, a norma della legge 15 gennaio 1991 n. 14, di un compenso accessorio nella misura fissata da un decreto interministeriale d’intesa
con le 00.SS. ivi indicate – per il personale di cancelleria e di segreteria degli
uffici giudiziari e per il personale amministrativo delle magistrature speciali le
leggi 22 giugno 1988 n. 221 e 15 febbraio 1989 n. 51 avevano previsto l’attri-

buzione, secondo determinate percentuali legate alle qualifiche possedute,
dell’indennità stabilita per il personale di magistratura dall’art. 3 della legge
19 febbraio 1981 n. 27 (periodicamente adeguata secondo determinati parametri).
Con la contrattualizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione, l’art. 72, terzo comma del D. Lgs. 3 febbraio 1993
n. 29 stabilì l’abrogazione delle disposizioni relative ad automatismi e a trattamenti economici accessori a favore dei dipendenti pubblici contestualmente
alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi di settore, affidando peraltro a
questi ultimi la salvezza dei trattamenti corrisposti con carattere di generalità e
continuità per ciascuna amministrazione o ente.
Conseguentemente l’art. 34 del primo C.C.N.L. del comparto Ministeri
stipulato il 16 maggio 1995, relativo alla retribuzione accessoria, definì
nell’all. B le “tabelle di retribuzione accessoria mensile.., aventi carattere di
generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale e amministrativa in vigore, anche ai sensi dell’art. 72, 30 comma, del D.
Lgs. n. 29/1993, facendo riferimento agli importi corrisposti per l’anno 1993,
rilevati sulla base del bilancio consuntivo”.
La Tabella 1 allegata B al contratto collettivo individua poi nella indennità di amministrazione la voce retributiva accessoria in cui si identifica il trattamento erogato con carattere di generalità e continuità, che per il Ministero di
giustizia è quello erogato al personale di cancelleria e di segreteria degli uffici
giudiziari e al personale amministrativo delle magistrature speciali.
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Orbene, poiché nessuna disposizione del C.C.N.L. esclude i dipendenti
UNEP dalla disciplina indicata, con l’entrata in vigore dello stesso anche il
trattamento accessorio di cui alla legge n. 14/1991 riferito a questi ultimi resta
abrogato e sostituito dalla indicata indennità di amministrazione, nell’ammontare indicato, riferito al personale diverso dagli ufficiali giudiziari e risultante
dal “riferimento agli importi corrisposti per l’anno 1993, rilevati sulla base

del bilancio consuntivo”.
A tale risultato ermeneutico non è di ostacolo il fatto che la legge n. 14
del 1991 non risulti nell’elenco, contenuto nel contratto collettivo del 1995, di
quelle abrogate con la sottoscrizione di quest’ultimo, né la circostanza che il
successivo contratto integrativo del 1997 ne dichiari esplicitamente
l’abrogazione dalla data di vigenza dello stesso.
La prima circostanza non esclude infatti l’implicita abrogazione di una
norma di legge ivi non considerata, ove logicamente consequenziale, come nel
caso in esame, al contenuto del contratto collettivo medesimo, mentre della
seconda i giudici di merito hanno fornito adeguata spiegazione col rilevare il
carattere meramente ricognitivo e di razionalizzazione del quadro normativo
della dichiarazione indicata.
Sostiene peraltro la difesa del Ministero che il quadro normativo delineato avrebbe comunque subito una variazione per effetto dell’art. 1 della legge
10 ottobre 1996 n. 525, che aveva stabilito, esclusivamente per le indennità
previste dalle leggi nn. 221/1988 e 51/1989, la riattivazione, con decorrenza 1°
gennaio 1991 e fino al 31 dicembre 1993, del meccanismo di adeguamento periodico triennale di cui all’art. 3 della legge n. 27/1981, affidando la successiva dinamica di tali indennità “contrattualmente definite indennità di amministrazione” alla contrattazione collettiva.
Conseguentemente, secondo il Ministero ricorrente, tra il 1° gennaio
1995 e il 31 ottobre 1997, quando il contratto integrativo di tale anno aveva esteso contrattualmente a tutto il personale la disciplina in precedenza portata
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dall’art. 1 della legge n. 525/1996, solo per gli indicati dipendenti del Ministero della giustizia diversi dai personale UNEP l’importo dell’indennità di amministrazione sarebbe levitato per effetto della citata applicazione, dal 1° gennaio 1995, del meccanismo di adeguamento triennale maturato tra il 1991 e il
1993.

L’avvenuta contrattuale individuazione dell’ammontare delle indennità
di cui alle leggi nn. 221/1988 e 51/1989 come parametro di determinazione
della nuova indennità di amministrazione per tutto il personale dipendente del
Ministero della giustizia ha infatti comportato che l’applicazione del meccanismo di adeguamento di tali indennità fino al 31 dicembre 1993 si sia tradotta
in una nuova retroattiva determinazione della indennità contrattuale di amministrazione, riferita appunto all’ammontare del trattamento accessorio più generalizzato vigente al 31 dicembre 1993, pertanto applicabile a tutti i dipendenti del Ministero.
Per le ragioni indicate, il ricorso viene valutato come infondato (vedi
anche, con diversa motivazione, Cass. 10 luglio 2012 n. 11539), ancorché sulla base di una interpretazione degli atti normativi indicati parzialmente diversa
da quella adottata dalla sentenza impugnata, mentre non ha pregio la deduzione di vizio di ultrapetizione della sentenza, essendo l’analisi della disciplina
citata relativa all’indennità di amministrazione funzionale all’accertamento
della debenza dei maggiori importi richiesti in considerazione della applicazione del meccanismo di adeguamento indicato.
Concludendo, il ricorso va pertanto respinto. Nulla per le spese degli intimati, che non hanno svolto difese in questa sede.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013
Il f onsi lere relatore

Il Presidente

La tesi difensiva così sviluppata non convince,

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