Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23938 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14322-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 70/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di BOLOGNA DELL’11/11/2013, depositata il 14/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di S.M., architetto, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2008, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello dell’Ufficio, ha ritenuto non dovuto il tributo reclamato non ritenendo rilevante ai fini del riconoscimento della pretesa a titolo di IRAP l’attività di collaborazione autonoma resa da altro professionista esercente la medesima attività del contribuente che non poteva caratterizzarsi in termini di stabilità.

Avverso la sentenza ricorre, su un motivo, l’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente non resiste.

Il motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione di legge e, in particolare, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 per non avere la CTR considerato che il contribuente era dotato di uno studio e si avvaleva di un dipendente, è manifestamente fondato.

Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

Orbene, la CTR ha escluso ogni rilevanza ai fini dell’integrazione del requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività lavorativa remunerata dal contribuente in favore di soggetto esercente la medesima attività professionale del predetto, ritenendo che per ciò stesso detta attività non poteva assumere il carattere della stabilità, proprio in relazione all’attività professionale svolta dal S. che richiedeva l’avvalimento di attività specialistica di terzi.

Così facendo, però, la CTR non ha operato in modo conforme ai principi espressi dalla S.U. sopra ricordati, escludendo in radice che l’attività di collaborazione svolta da un professionista in favore di altro esercente la medesima attività professionale possa offrire al contribuente un incremento tale da incidere sulla di lui attività in modo da realizzare concretamente un potenziamento e accrescimento dell’attività produttiva del contribuente.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Emilia Romagna anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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