Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23938 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 23938 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 18177-2011 proposto da:
POSTE

ITALIANE

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio
dell’avvocato MARAZZA MARCO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1574

CICCOLINI ALESSIA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA FABIO NUMERI°,

46,

presso lo studio dell’avvocato

SIMONA SERAFINI, rappresentata e difesa dall’avvocato

Data pubblicazione: 22/10/2013

MASSETTI MARGHERITA, giusta delega in atti;

controrícorrente-

avverso la sentenza n. 322/2011 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 26/04/2011 r.g.n. 441/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRICOMI;
udito l’Avvocato MAURIZIO MARAllA per delega MARCO
MARAZZA;
udito l’Avvocato MASSETTI MARGHERITA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine infondatezza.

udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. IRENE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Ancona, con la sentenza non definitiva n. 322/11,
decidendo sull’appello proposto da Ciccolini Alessia nei confronti della società Poste
Italiane spa, accoglieva l’appello principale, quanto all’ illegittimità del licenziamento, e
condannava la spa appellata a riammettere al lavoro la appellante, e rinviava il processo
per la prosecuzione, ai fini della determinazione del risarcimento, riservando al
definitivo il governo delle spese legali.
2. La società, nel dare esecuzione ad una sentenza del giudice del lavoro, che
aveva ritenuto la nullità del termine apposto al contratto di lavoro della Ciccolini,
ordinandone la riammissione nel posto di lavoro, aveva trasferito la lavoratrice in una
sede diversa (Ancona) da quella assegnata in origine (Ascoli Piceno) e, poiché la
medesima non si era presentata, aveva intimato il recesso per ingiustificata assenza dal
lavoro.
3. La domanda di reintegrazione della Ciccolini era stata rigettata dal Tribunale.
4. La Corte d’Appello, in particolare, ha ritenuto che la attendibilità della teste
che aveva curato la reintegrazione della dipendente era minima, in quanto non era
ipotizzabile che la stessa potesse dichiarare di avere voluto pregiudicare l’ appellata per
sua volontà o per disposizioni superiori. Affermava, quindi, che non era stato spiegato
quali fossero stati i criteri seguiti per la reintegrazione e per l’assegnazione del posto,
omissione tanto più sospetta considerando la complessità della organizzazione
aziendale. La discrezionalità organizzativa del datore di lavoro, se esercitata nei limiti
della ragionevolezza, non può essere sindacata, ma ciò presuppone comunque
l’adozione di criteri e l’applicazione rigorosa degli stessi.
La dipendente, poteva, quindi, ragionevolmente ritenere di essere vittima di
discriminazione ed essere giustificata, sul piano psicologico, a contestare l’assegnazione
del posto di lavoro.
5. Per la cassazione della sentenza d’Appello ricorre la società Poste Italiane,
prospettando un motivo di ricorso.
6. Resiste con controricorso la Ciccolini.
7. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, ritiene la Corte che non sussistano le condizione per la
riunione all’impugnazione proposta avverso la sentenza definitiva, atteso che come la
giurisprudenza ha avuto modo di affermare la riunione delle impugnazioni, che è
obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cpc, ove investano lo stesso provvedimento, può
altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano
proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione
separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di
economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e
processuale delle controversie (Cass., S.U., n. 1521 del 2013), e tale fattispecie non si
ravvisa nel caso in esame.
2. Con l’unico motivo di ricorso è dedotta omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su più punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360, n. 5, cpc.
La società Poste italiane spa ricorda che il presupposto dell’odierno giudizio è
costituito dall’accertamento in sede giudiziale dell’illegittima del termine apposto al
contratto concluso tra le parti odierne dal 2 maggio al 29 giugno 2002.
Quindi, richiama gli accordi del 29 luglio 2004, 21 febbraio 2006 e 19 maggio
2006, con i quali si evidenziava la situazione di eccedenza del personale nel Centro
postale di Ascoli Piceno, con la conseguente previsione della formale riammissione nel
suddetto Centro e successivo immediato trasferimento presso diversi uffici di recapito
individuati dall’Azienda.

Ad avviso della ricorrente, quanto previsto dai suddetti accordi, avrebbe
consentito alla Corte d’Appello di non valutare come inattendibile la testimonianza di
chi aveva curato la reintegrazione e di ritenere corretta la reintegrazione della Ciccolini.
La sentenza di secondo grado, inoltre, sarebbe carente, in quanto non avrebbe
preso in esame quanto prospettato da essa società e cioè che il comportamento della
lavoratrice si poneva in contrasto con l’art. 1460 cc, in quanto, in violazione
dell’obbligo di buona fede, il rifiuto totale della prestazione era sproporzionato al
presunto (parziale) inadempimento al quale reagiva.
3. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.
Va premesso, che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la
ottemperanza del datore di lavoro all’ordine giudiziale di riammissione in servizio a
seguito di accertamento della nullità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro
implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente, il cui reinserimento
nell’attività lavorativa deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie, atteso
che il rapporto contrattuale si intende come mai cessato e quindi la continuità dello
stesso implica che la prestazione deve persistere nella medesima sede, a meno che il
datore di lavoro non intenda disporre il trasferimento del lavoratore ad altra unità
produttiva, sempre che il mutamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni
tecniche, organizzative e produttive (Cass., n. 27844 del 2009).
Tanto premesso, va osservato che la rado decidendi della sentenza impugnata
deve essere ravvisata nella ritenuta mancata indicazione di criteri con i quali procedere
alla destinazione, a seguito di trasferimento della lavoratrice in una sede diversa da
quella della reintegra, in ragione della riorganizzazione aziendale.
Tale ratio decidendi non è incisa dal motivo di impugnazione, atteso che la
sussistenza degli accordi richiamati, se dà contezza dell’individuazione di soluzioni per
garantire una equilibrata gestione delle dinamiche occupazionali dell’Azienda, non
esclude che occorreva dare atto delle esigenze produttive che nella fattispecie in esame
legittimavano l’applicazione degli accordi, nonchè dei criteri oggettivi, con cui le
soluzioni convenute con gli accordi, dovevano essere applicate in presenza di più
interessati, come nel caso di specie.
Né tali criteri potevano desumersi dalla testimonianza sopra richiamata, proprio
in ragione di quanto dedotto dalla società Poste Italiane, nel ricorso, in merito.
La società ricorrente, infatti, nel richiamare la testimonianza presa in esame
nella sentenza della Corte d’Appello, afferma che dalla stessa risultava la
ricollocazione di 17 lavoratori reintegrati, che erano stati convocati dalla teste, come
dalla medesima dichiarato, “in seguito a mia raccomandata, in base all’ordine
cronologico degli appuntamenti fissati in seguito al loro previsto contatto telefonico”.
La teste riferiva, altresì, tra l’altro, come ricorda la ricorrente, che “il posto nella
provincia di Ascoli era unico e precisamente a Fermo”, che “il posto di part-time
verticale nella provincia di Ascoli Piceno era stato già assegnato alla sig.ra Pugliese che
aveva l’appuntamento prima della ricorrente”.
palesa una
Tale modus procedendi, richiamato dalla ricorrente,
consequenzialità, tra ordine degli appuntamenti e assegnazione del posto, inidonea a
integrare il criterio oggettivo ritenuto mancante dalla Corte d’Appello e, dunque, ad
incidere la statuizione del giudice di secondo grado.
Pertanto, correttamente e con congrua motivazione, la Corte d’Appello ha
ritenuto l’illegittimità del trasferimento, affermando sul punto decisivo della
controversia che le esigenze produttive dovevano essere provate dal datore di lavoro e
che questi non aveva, altresì, indicato i criteri oggettivi seguiti per il trasferimento, con
la possibilità, quindi, che fossero poste in essere condotte discriminatorie, con la
conseguenza che l’addebito contestatogli non poteva essere considerato di gravità
2

sufficiente a giustificare il licenziamento, di modo che, altresì, non può trovare
ingresso la dedotta violazione del principio di buona fede da parte della lavoratrice.
4. Il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro cinquanta, oltre euro tremila per compenso professionale ed
accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2013
Il Presidente

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