Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23938 del 15/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 15/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 15/11/2011), n.23938

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.C.D.I.L.M., D.C.E., DE.

C.E. e D.C.R., rappresentati e difesi, giusta

delega a margine del ricorso, dagli Avv.ti DE CONCILIIS GIUSEPPE,

Vincenza Cagnetta e Paolo Puccioni, nello studio del quale ultimo, in

Roma, Via Zanardelli, 3 6 sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n.2263 della Commissione Tributaria Centrale di

Roma – Sezione n. 27, in data 22/02/2007, depositata il 16 marzo

2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

06 luglio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dott. CENICCOLA Raffaele.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n.13175/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 2263, pronunziata dalla C.T.C., di Roma, Sezione n. 27, il 22.02.2007 e DEPOSITATA il 16 marzo 2007. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato il ricorso proposto dai contribuenti, ritenendo sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’imposta.

2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di liquidazione, relativo ad imposta di registro ed accessori su sentenza portante condanna di somme, censura l’impugnata decisione per errata applicazione degli artt. 1306 e 2909 c.c., nonchè per omessa motivazione su punto decisivo della controversia.

3 – L’intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

4 – I motivi di ricorso, sembra possano essere esaminati e decisi, anzitutto, tenendo conto del principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 13916/2006 e n. 24664/2007 – secondo cui il giudicato va assimilato agli elementi normativi, la cui interpretazione va effettuata alla stregua dell’esegesi delle norme, e la relativa prova, ove lo stesso si sia formato dopo il deposito del ricorso per cassazione, può anche essere fornita nel corso del giudizio di legittimità e fino all’udienza di discussione, e deve essere rilevata anche d’ufficio, ancor quando nel rispetto del principio del contraddittorio -, nonchè del consolidato orientamento giurisprudenziale, in base al quale nel processo tributario, il giudice del gravame non può trascurare, ma deve apprezzare ai fini della formazione del suo convincimento, anche gli elementi di prova desumibili dai documenti che la parte abbia allegato al processo mediante produzione per la prima volta in sede d’impugnazione (Cass. n. 11863/2003, n. 7329/2003, n. 2027/2003).

4 bis – La decisione impugnata sembra, allora, non essersi attenuta ai principi desumibili dalle richiamate pronunce, in quanto, ha disatteso, con provvedimento implicito, la richiesta applicazione del giudicato esterno, senza offrire alcuna motivazione, così omettendo di dare contezza del percorso seguito per giungere a negarne rilevanza nel giudizio di che trattasi (Cass. n. 2438/2007).

4 ter Peraltro, l’operato della CTC sembra, pure, disattendere il principio secondo cui (Cass. n. 1589/2006, n. 18025/2004, n. 7783/2003) “Nell’ipotesi di più soggetti debitori in solido della stessa imposta, uno dei quali soltanto abbia impugnato l’avviso di accertamento, la definitività di detto accertamento nei confronti del debitore inerte non preclude a quest’ultimo di avvalersi del giudicato riduttivo di quel valore formatosi a favore del debitore più solerte e quindi di impugnare l’avviso di liquidazione dell’imposta che non abbia tenuto conto di tale giudicato, in applicazione del principio generale di cui all’art. 1306, secondo comma, cod. civ. in tema di obbligazioni solidali, sempre che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non siano personali al condebitore diligente e che l’interessato non abbia provveduto al pagamento dell’imposta, consumando cosi1 la facoltà di far valere l’eccezione. I principi sopra esposti devono considerarsi applicabili anche nell’ipotesi in cui il giudicato favorevole sia intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso avverso l’avviso di liquidazione e durante la pendenza di tale procedimento (Cass. N. 4350/1992, n. 998/2001, n. 9519/1999, n. 1589/2006, n. 18025/2004).

5 – Si ritiene, posto che, nel caso, in cui gli odierni ricorrenti ed il coobbligato Comune di Avellino, hanno impugnato separatamente i provvedimenti con cui l’Amministrazione ha fatto valere la medesima pretesa fiscale e dove il giudicato, nel giudizio nei confronti del predetto Ente locale, sembra essersi formato su questione (rilevanza impositiva del provvedimento giudiziario), peculiare agli altri coobbligati, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

La Corte:

Vista la relazione, il ricorso e la successiva memoria 30.06.2011, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l’impugnazione, per manifesta fondatezza e, per l’effetto, cassare l’impugnata decisione;

Considerato, altresì, che il giudicato, portato dalla decisione n. 38 dell’08/04/1997 della Commissione Tributaria di primo grado di Avellino, si è formato su questione che riguarda la rilevanza impositiva della medesima sentenza, resa nel giudizio che vedeva parti interessate sia gli odierni ricorrenti sia pure il Comune di Avellino;

Considerato, in particolare, che l’assoggettamento della sentenza a tassa fissa, è stato deciso nella considerazione che l’imposta proporzionale di registro era già stata applicata all’atto transattivo del 24.10.1990, con il quale si era determinata l’indennità e concordata la cessione volontaria delle aree;

Considerato che le ragioni che hanno determinato il giudicato più favorevole non attengono ad aspetti soggettivi, peculiari al Comune di Avellino e, pertanto, che, alla stregua dei richiamati principi, l’estensione del giudicato era ipotizzabile, salvo a verificare la sussistenza degli altri presupposti; Considerato che la decisione impugnata non si è fatta carico della questione, disattendendola con pronuncia implicita, e quindi omettendo sia ogni verifica al riguardo, sia pure di dare contezza degli elementi utilizzati nell’iter decisionale;

Considerato che la stessa ha fatto, pertanto, malgoverno del principio secondo cui ” Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logico e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006);

Considerato, quindi, che cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Campania, perchè proceda al riesame e, quindi, in applicazione dei richiamati principi, decida nel merito e sulle spese del presente giudizio di Cassazione, offrendo congrua motivazione; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla CTR della Campania, anche per la pronuncia sulle spese.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2011

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