Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23937 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. II, 29/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20425/2019 R.G. proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Maestri, con

domicilio in Ravenna, alla Via Meucci n. 7;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 1223/2019,

depositata in data 11.4.2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/7/2020 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

K.M. ha proposto domanda di protezione internazionale, esponendo di essere nato a (OMISSIS), nel distretto di (OMISSIS) ((OMISSIS)) e di aver sempre vissuto con i genitori fino alla loro morte e poi con uno zio, nel cui negozio aveva lavorato come macellaio.

Ha dedotto di essere (OMISSIS) e di aver intrattenuto una relazione sentimentale con una ragazza (OMISSIS), che abitava nel suo stesso villaggio e che aveva frequentato segretamente; che i familiari della ragazza avevano imposto al ricorrente di convertirsi al loro credo e di sposare la figlia; di essersi allontanato dal (OMISSIS) per sfuggire alle violenze subite nell'(OMISSIS) e di essere giunto in Italia via terra a dicembre 2015, temendo per l’eventuale rientro in (OMISSIS).

Il tribunale ha respinto la domanda, con pronuncia confermata in appello.

La Corte bolognese ha giudicato le dichiarazioni del richiedente asilo generiche e non concordanti con le informazioni relative al Paese di provenienza, riguardo soprattutto alla condizione femminile, ritenendo inspiegabile che il ricorrente non avesse sporto denuncia alle autorità locali, data l’intensificazione della lotta dello Stato contro la violenza familiare per motivi di onore.

Ha comunque osservato che i fatti dedotti non rappresentavano una persecuzione rilevante D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8 nè un grave pericolo personale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 non essendovi alcun rischio che il ricorrente rimanesse vittima di un delitto d’onore.

Quanto alla protezione sussidiaria)la pronuncia ha evidenziato che “in (OMISSIS), veri e propri scontri armati, generatori di indiscriminata violenza interessavano province diverse da quella di provenienza del richiedente”; che nella provincia del (OMISSIS) vi erano stati attentati nella capitale (OMISSIS), molto distante dal distretto di (OMISSIS), e che, come risultante dalle fonti accreditate, il distretto del (OMISSIS) non era compreso nell’elenco di quelli interessati da fenomeni terroristici; che in ogni caso il ricorrente non aveva mai dedotto il rischio di violenza armata.

In merito alla protezione umanitaria, il giudice di merito ha ritenuto che il ricorrente, di personalità formata, di età vigorosa e in buona salute, non rientrasse in nessuna delle categorie dei soggetti vulnerabili (minori, disabili; anziani; donne in stato di gravidanza; genitori singoli con figli minori; vittime della tratta di esseri umani; persone affette da gravi malattie o da torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, vittime di mutilazioni genitali), ed ha ritenuto irrilevante il percorso di integrazione intrapreso in Italia.

La cassazione del decreto è chiesta da K.M. con ricorso in due motivi.

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza immotivatamente respinto la richiesta di protezione umanitaria, ritenendo inattendibili i fatti dedotti, e per aver dato erroneamente rilievo alla carenza dei presupposti richiesti per l’attribuzione dello status di rifugiato o per la concessione della protezione sussidiaria, senza apprezzare la grave compromissione dei diritti fondamentali nel paese di provenienza, come attestata dai reports internazionali.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 35 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati, art. 3 CEDU, D.Lgs. n. 256 del 1998, art. 2, art. 5, comma 6, artt. 18 e 19, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che era obbligo del giudice tener conto della condizione di vulnerabilità dell’interessato, privo di occupazione e di fonti di sostentamento, e confrontare tale situazione del paese di origine, caratterizzata da diffusa povertà, con l’inserimento sociale conseguito in Italia.

2. I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Il giudice di merito ha congruamente evidenziando le plurime lacune e contraddizioni che caratterizzavano il racconto del ricorrente, sottolineando la mancanza di elementi di dettaglio, la scarsa plausibilità delle vicende riferite ed evidenziando come nel (OMISSIS) fosse garantita la repressione dei delitti d’onore, a conferma del fatto che l’interessato poteva godere di adeguata protezione nel paese di origine.

La sentenza ha – inoltre – valutato autonomamente i presupposti della protezione umanitaria rispetto alle condizioni richieste per le altre forme di protezione, dando atto che il ricorrente non era annoverabile tra i soggetti vulnerabili e che, al di là del motivo del delitto d’onore e della violenza politica indiscriminata, non erano stati allegati elementi che facessero configurare i presupposti applicativi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5.

Tali argomentazioni non sostanziavano una motivazione apparente, essendo chiaramente e logicamente evidenziate le ragioni del rigetto della domanda di protezione.

Dopo aver dato atto che il ricorrente aveva prospettato una condizione di rischio legato alla relazione intrattenuta con una persona di altra religione e al timore delle reazioni dei familiari, il tribunale ha correttamente scrutinato i presupposti della protezione con riferimento al quadro fattuale prospettato in giudizio, evidenziando come la suddetta protezione postula non tanto una condizione di meritevolezza del richiedente, quanto un pericolo di lesione dei diritti fondamentali in caso di rientro al paese di origine, situazione che, nello specifico, è apparsa insussistente in relazione al rischio di subire un reato d’onore, severamente perseguito nell’area di provenienza.

Quanto al mancato apprezzamento delle condizioni di povertà del paese di origine e delle condizioni di isolamento cui egli sarebbe esposto in caso di rientro, il ricorso non indica dove e quando tali circostanze siano state dedotte e in che modo tale situazione generale fosse correlabile alla condizione personale dell’interessato. Non era quindi doveroso comparare la situazione originaria con quella risultante dall’inserimento sociale e lavorativo in Italia (Cass. 26921/2017), poichè tale verifica deve esser svolta solo ove si riscontri il pericolo di una grave compromissione dei diritti fondamentali della persona nel paese di provenienza, riscontro che ove, come nello specifico, risulti negativo, rende superfluo ogni ulteriore accertamento (Cass. 4455/2019; Cass. s.u. 29459/2019; Cass. 17072/2017).

Il ricorso è quindi respinto.

Nulla sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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