Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23937 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23937

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2125-2015 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO DE NISCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANIELLO GOVETOSA giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 325/9/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 16/10/2013,

depositata il 07/11/ 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il dott. R.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo contro la sentenza della CTR della Campania indicata in epigrafe che ha confermato l’infondatezza dell’istanza di rimborso di IRAP versata dal professionista per gli anni dal 2004 al 2006 in relazione al fatto che il predetto si era avvalso della prestazione lavorativa altrui in modo non occasionale ma anzi continuativo nel tempo.

Nessuna difesa scritta ha depositato l’Agenzia intimata.

Il ricorso proposto dal contribuente, ove si prospetta il vizio di violazione di legge, è fondato.

Con sentenza n. 9451/16 questa Corte a sezioni unite ha statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

A tale principio non si è attenuto il giudice di merito che si è limitato a considerare che il contribuente si era avvalso della prestazione lavorativa altrui senza compiere le verifiche in ordine alla natura della prestazione resa dal dipendente secondo quanto chiarito dalle S.U..

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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