Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23937 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 23937 Anno 2013
Presidente: COLETTI DE CESARE GABRIELLA
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 18922-2011 proposto da:
IRIDE SERVIZI S.P.A. 08283740010, nonche’ IRIDE S.P.A.
(ora IREN S.P.A., già AZIENDA ENERGETICA METROPOLITANA
TORINO S.P.A.), in persona dei legali rappresentanti
pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI
RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato VESCI
2013
1336

GERARDO, che le rappresenta e difende unitamente agli
avvocati GUASCO MARCO, PONZONE RUGGERO per la IRIDE
SERVIZI S.P.A., unitamente agli avvocati BONINI
ATTILIO e ZAMBO« FABIOLA per la IRIDE S.P.A., giusta
deleghe in atti;

Data pubblicazione: 22/10/2013

,

– ricorrenti contro

I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

•••

SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale
rappresentante pro tempore, in proprio e quale

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e
difesi dagli avvocati D’ALOISIO CARLA, MARITATO LELIO,
SGROI ANTONINO, giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

EQUITALIA NORD S.P.A. (già EQUITALIA NOMOS S.P.A.);
– intimata –

avverso la sentenza n. 51/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 21/01/2011 r.g.n. 99/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato VESCI GERARDO;
udito l’Avvocato D’ALOISIO CARLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
. Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto dell’istanza di riunione delle cause
pendenti, nel merito rigetto.

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 20.3.2009 diretto al Tribunale di Torino,
IRIDE SERVIZI spa e IRIDE spa (ora IREN s.p.a. e già AEM Torino s.p.a.), ad
adiuvandum, evocando in giudizio l’INPS, la SCCI spa e la concessionaria
EQUITALIA NOMOS spa, proponevano opposizione avverso la cartella esattoriale
n. 110 2009 0006122779 notificata a IRIDE SERVIZI spa con la quale veniva
ingiunto il pagamento della somma di euro 288.960,95 a titolo di contributi.

dirigenti relativamente al periodo ricompreso fra il settembre 2007 ed il maggio 2008
con riferimento ad omissioni contributive afferenti la Cassa Integrazione Guadagni
ordinaria e straordinaria nonché l’indennità di mobilità e di disoccupazione; le
ricorrenti deducevano, sotto svariati profili, l’infondatezza della pretesa contributiva
dell’Inps, anche perché parzialmente riferita al personale dirigenziale, e chiedevano
in via conclusiva all’annullamento e/o la revoca della cartella opposta e, in via
subordinata, l’annullamento o la riduzione delle sanzioni, atteso l’incolpevole
affidamento dell’azienda sul pregresso diverso orientamento dell’Istituto.
L’Inps, costituendosi in giudizio anche per la SCCI S.p.A., chiedeva il rigetto
dell’opposizione.
Equitalia Nomos S.p.A. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata
contumace.
Con sentenza del 17 giugno 2009, depositata il 5 settembre 2009, non
notificata, il tribunale, in accoglimento del ricorso, annullava la cartella di
pagamento e compensava le spese.
2. Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2010 l’Inps ha proposto appello
chiedendo il rigetto dell’originaria opposizione.
Le società Iride Servizi S.p.A. e Iride S.p.A. poi IREN S.p.A., costituendosi
in giudizio, hanno chiesto il rigetto dell’appello.
È rimasta contumace la società Equitalia Nomos S.p.A.
Con sentenza del 19 gennaio 2011-21 gennaio 2011 la £orte d’appello di
Torino in parziale accoglimento dell’appello confermava la cartella di pagamento
opposta limitatamente all’importo di euro 288.820,46. Compensava tra le parti le
spese di entrambi i gradi di giudizio.
3. Avverso questa pronuncia ricorrono per cassazione, con un unico atto, le
società IRIDE SERVIZI s.p.a. e IRIDE s.p.a. con cinque motivi.
Resiste con controricorso l’INPS.
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ud. 15 aprile 2013

somme aggiuntive ed interessi per le assicurazioni sociali dei lavoratori dipendenti e

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo si lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt.
112 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa e/o insufficiente
e/o illogica motivazione circa un punto essenziale della controversia per erroneità
delle indicazioni contenute nella sua intestazione e per il riferimento, in motivazione.
a società svolgente attività diverse da quelle ricomprese nell’oggetto sociale

Con il secondo motivo le società ricorrenti denunciano la violazione (o falsa
applicazione) dell’art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12
agosto 1947, n. 869, ratificato dalla legge 21 maggio 1951, n. 498; dell’art. 2 della
legge 5 novembre 1968, n. 1115; dell’art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
dell’art. I della legge 20 maggio 1975, n. 164; dell’art. 4 della legge 12 luglio 1988.
n. 270; dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990; art. 113 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267; dell’art. 3 5 della legge 28 dicembre 200 I, n. 448; dell’ art.2 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158; dell’art. 3, comma 28, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice contralti pubblici, servizi e forniture);
dell’art. 20.2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008.
n. 133; dell’art. 2359 c.c.; nonché motivazione, contraddittoria, illogica e
insufficiente su un punto decisivo della controversia.
Con il terzo motivo le società ricorrenti denunciano la violazione e falsa
applicazione dell’art. 16, commi 1° e 2 ° della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con il quarto motivo le società ricorrenti denunciano la violazione e falsa
applicazione dell’art. 40, n. 2, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, conv.
in legge 6 aprile 1936, n. 1155; dell’art. 20, commi 2°, 4°. 5° e 6°, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133; dell’art. 2359 c.c.;
nonché motivazione contraddittoria, illogica e insufficiente su punti essenziali della
controversia.
Con il quinto motivo le società ricorrenti denunciano la violazione (o falsa
applicazione) dell’art. 3 del d.lgs.vo C.p.S. n. 869 del 1947, ratificato dalla 1. n.
498/1951 ; dell’art. 16 della legge n. 223 del 1991; dell’art. 20, commi 2°, 4°, 5° e 6°,
del decreto legge 25 giugno 2008. n. 112, conv. in legge 6 agosto 2008, n. 133;
dell’art. 2112 c.c..
2. Il ricorso – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente – è
infondato.
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ud. 15 aprile 2013

dell’odierna ricorrente Iride Servizi s.p.a.

3. Deve premettersi che l’opposizione è presentata ai sensi del d.lgs. 26.02.99
n. 46 recante riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, che all’art. 24
prevede che -contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al
giudice del lavoro entro il termine di gg. 40 dalla notifica della cartella – e che “il
ricorso va notificato all’ente impositore ed al concessionario – (c. 5). Risultando
dall’esame della sentenza che la Corte di merito ha avuto ben presente la natura
giuridica specifica dell’opposizione, la circostanza che nell’intestazione della

deve essere considerata frutto di una mera improprietà che in nulla altera la sostanza
della pronunzia.
Analogamente è irrilevante l’errata indicazione (in motivazione) della società
interessata posto che comunque la Corte d’appello ha individuato e risolto tutte le
questioni giuridiche ad essa prospettate da Iride Servizi s.p.a. e Iride s.p.a. (peraltro
espressamente menzionate anch’esse a pag. 9 della sentenza qui impugnata).

4. Sul piano legislativo deve premettersi che l’art. 22 della 1. 8.06.90 n. 142,
recante l’ordinamento delle autonomie locali, prevedeva che comuni e provincie,
nell’ambito delle rispettive competenze, provvedessero alla gestione dei servizi
pubblici aventi ad oggetto la realizzazione di fini sociali e la promozione dello
sviluppo economico e civile delle comunità locali (c. 1), mediante varie forme
giuridiche (in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di
istituzione o di società per azioni a prevalente capitale pubblico, c. 3).
Il d.lgs. 18.08.00 n. 267 (emanato in forza della delega conferita dall’art. 31
della 1. 3.08.99 n. 265), recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, nella sua originaria formulazione, ribadì che questi ultimi avrebbero dovuto
provvedere alla gestione dei servizi pubblici di interesse delle comunità locali nelle
stesse forme già individuate dall’art. 22 della legge n. 142 (artt. 112-113). A breve
distanza di tempo, tuttavia, l’impostazione del d.lgs. n. 267 del 2000 fu rivista
dall’art. 35 della 1. 28.12.01 n. 448 nell’ambito del patto di stabilità interno per gli
enti pubblici (previsto dal capo terzo del titolo terzo della legge).

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ud. 15 aprile 2013

sentenza sia stata indicata una legge regolatrice di diversa tipologia di opposizione

5.

Tale art. 35 modificò detto art. 113 ed introdusse l’art. 113

bis,

distinguendo la gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di
rilevanza industriale (art. 113) dalla gestione dei servizi pubblici locali privi di
rilevanza industriale (art. 113 bis).
Deve richiamarsi, ai fini della presente controversia, la formulazione dell’art.
113 adottata in tale occasione, la quale, sotto la rubrica Gestione delle reti ed
erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, prevedeva che la

ove separata dall’attività di erogazione dei servizi, dovesse essere effettuata dagli
enti locali, anche in forma associata, mediante a) – soggetti allo scopo costituiti, nella
forma di società di capitali con la partecipazione maggioritaria degli enti locali,
anche associati, cui può essere affidata direttamente tale attività -, b) -imprese
idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica …” (c. 4). Lo stesso
art. 113 prevedeva, inoltre, che l’erogazione del servizio, dovesse avvenire in regime
di concorrenza, secondo le apposite discipline di settore “con conferimento della
titolarità del servizio a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare
con procedure ad evidenza pubblica – (c. 5). In particolare, era previsto il divieto di
“ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in
ordine al regime tributario, nonché alla concessione da chiunque dovuta di
contribuzioni o agevolazioni per la gestione del servizio” (c. 10).
6. La Corte d’appello ha accertato che le società odierne ricorrenti sono
derivate dall’Azienda Energetica Municipalizzata (AEM) del Comune di Torino, la
quale, ai sensi dell’art. 22 della 1. 8.06.90 n. 142 (ordinamento delle autonomia
locali), si trasformò in AEM Torino s.p.a., a capitale dapprima interamente pubblico
e, dopo la quotazione in Borsa, parzialmente privato, pur restando di proprietà del
Comune di Torino la maggioranza assoluta delle azioni. A decorrere dal 31.10.06
AEM Torino s.p.a. incorporò AMGA (Azienda Municipalizzata Gas e Acqua)
Genova s.p.a. e si trasformò in Iride s.p.a., partecipata al 51% da Finanziaria
Sviluppo Utilities s.r.1., le cui quote appartengono per metà ciascuno al Comune di
Torino ed al Comune di Genova. Lo stesso 31.10.06 l’attività societaria fu
disarticolata in quattro società controllate al 100% da Iride s.p.a., alle quali, per
trasferimento di ramo di azienda, furono trasferiti gli specifici settori di attività delle
due originarie aziende municipalizzate. Una di queste società è Iride Servizi s.p.a., la
quale ha per oggetto l’attività di -servizi agli enti locali in genere, servizi tecnologici
e ,facility management”. Alla luce di questo complesso iter societario la Corte di
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ud. 15 aprile 2013

gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,

merito ha inquadrato Iride Servizi tra le società che alla luce della suddetta
normazione costituiscono strumento degli enti locali per la gestione dei servizi.
7. Con i motivi secondo, terzo e quarto le parti ricorrenti affermano che in
ragione di tale inquadramento la Società Iride Servizi avrebbe natura di impresa

pubblica, dato che la formula della società partecipata imposta dall’art. 113 del d.lgs.
n. 267 del 2000 (nel testo introdotto dall’art. 35 della 1. 28.12.01 n. 448) consente al
soggetto pubblico di esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza

rientrerebbe, dunque, tra le imprese escluse dall’applicazione delle norme
sull’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria, ai sensi dell’art. 3, c. 1, del
d.l.C.P.S. 12.08.47 n. 869 nel testo vigente (risultante dalle modifiche apportate
dall’art. 1 della 1. 8.08.72 n. 464 e dall’art. 4. c. 1, della I. 12.07.88 n. 270) e di
conseguenza tra quelle escluse dal pagamento dell’indennità di mobilità ai sensi
dell’art. 16, c. 1, della 1. 23.07.91 n. 223. Parimenti, in ragione di detto
inquadramento, essa non sarebbe tenuta ai contributi per l’assicurazione per la
disoccupazione involontaria, in quanto i suoi dipendenti non sarebbero soggetti a tale
forma di assicurazione obbligatoria in forza dell’art. 40 del r.d.l. 4.10.35 n. 1827, che
esclude da detta assicurazione -gli impiegati. agenti e operai stabili di aziende
pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici
servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d’impiego – (n. 2).
La giurisprudenza della Corte di cassazione ha già preso in considerazione
tali obiezioni rilevando che nella specie non può identificarsi la società partecipata
con “le imprese industriali degli enti pubblici – esonerate, trattandosi di società di
natura essenzialmente privata nella quale l’amministrazione pubblica esercita il
controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato; dovendosi altresì
escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello
schema societario, che la mera partecipazione — pur maggioritaria, ma non totalitaria
— da parte dell’ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell’organismo
attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata (Cass. 24.06.09 n.
14847 10.03.10 n. 5816 e, da ultimo, 13.05.13n. 11417).
Tale principio è posto in discussione dalle odierne ricorrenti in quanto, a loro
avviso basato su un presupposto legislativo non più attuale, quale il riferimento alla
norma dell’art. 23 della legge n. 142 del 1990 che non comprende l’ente societario
tra quelli che sono qualificati strumentali degli enti locali. La norma applicabile

ratione temporis alla fattispecie (che riguarda contributi relativi agli anni 2006 e
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ud. 15 aprile 2013

dominante in ragione della maggioritaria partecipazione azionaria. Iride Servizi

2007), infatti, prevederebbe ormai l’obbligatorietà del ricorso all’ente societario (art.
113, c. 4, del t.u. n. 267 del 2000, come modificato dall’art. 35 della 1. 28.12.01 n.
448) e prescinderebbe da ogni più o meno dichiarato carattere di strumentalità.
L’obiezione è infondata. Innanzitutto, anche dopo la modifica di detto art.
113 ad opera dell’art. 35 della legge 448, il successivo art. 114, non toccato dalla
modifica, continua a non prevedere l’ente societario tra quelli strumentali dell’ente
locale. Inoltre, il ricorso alla forma societaria è considerato dal nuovo testo dell’art.

detta forma societaria è consentita solo nel caso esista separazione dell’erogazione
dalla gestione del servizio e solo per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni patrimoniali. Si tratta, in altre parole di una vera e propria opzione di
carattere gestionale, in relazione alla onerosità dell’attività, tanto è vero che gli enti
in questa ipotesi sono posti dinanzi all’alternativa di avvalersi o di soggetti
economici costituiti in forma societaria partecipata dagli enti interessati, oppure di
idonee imprese da scegliere attraverso pubblica gara (c. 4). Dunque, la forma
societaria di diritto privato è per l’ente locale una modalità di gestione degli impianti
consentita dalla legge e prescelta dall’ente stesso per la duttilità dello strumento
giuridico, in cui il perseguimento dell’obiettivo pubblico è caratterizzato
dall’accettazione delle regole del diritto privato.
Le disposizioni impugnate definiscono il proprio ambito di applicazione non
secondo il titolo giuridico in base al quale le società operano, ma in relazione
all’oggetto sociale di queste ultime. Tali disposizioni sono fondate sulla distinzione
tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d’impresa di enti pubblici.
L’una e l’altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di
svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa, di natura
finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di
una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al
pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza.
Questi concetti sono ben presenti nella giurisprudenza costituzionale la quale.
soprattutto al fine di individuare il corretto discrimine tra la legislazione regionale e
quella statuale, considera la legislazione ora in esame quale frutto di disposizioni che
mirano a separare la sfera di attività amministrativa da quella privata per evitare che
un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività
d’impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica
amministrazione. Non è, dunque, negata né limitata la libertà di iniziativa economica
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ud. 15 aprile 2013

113 frutto di una vera e propria scelta economica imposta all’ente locale, atteso che

degli enti territoriali, ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle proprie
funzioni amministrative, rimediando a una frequente commistione, che il legislatore
statale ha reputato distorsiva della concorrenza (Corte cost. 1.08.08 n. 326).
8. Nulla aggiunge a questa impostazione il richiamo effettuato dalle società
ricorrenti alla definizione di impresa pubblica accolta dal d.lgs. 12.04.06 n. 163,
recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (attuativo
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) per il quale -imprese pubbliche sono le

indirettamente, un’influenza dominante o perchè ne sono proprietarie, o perchè vi
hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette
imprese”, e “l’influenza dominante è presunta quando le amministrazioni
aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all’impresa, alternativamente o
cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b)
controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall’impresa;
c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’impresa – (art. 3, c. 28). Il d.lgs. n.
103 del 2006, infatti, non è la fonte dello statuto dell’impresa pubblica, ma è una
disposizione che, in attuazione del dettato comunitario, enuclea una nozione
convenzionale da adottare nel suo campo di azione, che è quello della disciplina dei
contratti delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori.
aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed opere (art. l. c. 1). In
questo campo l’attività di impresa è comunque considerata una proiezione delle
potestà dei soggetti pubblici (territoriali e non), atteso che, ove consentito, la scelta di
un eventuale socio privato è sottoposta all’espletamento di procedure di evidenza
pubblica (art. 1, c. 2).
9. Nessun significato interpretativo può, infine, attribuirsi al d.l. 25.06.08 n.
112, conv. dalla 1. 6.08.08 n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria, il quale ha previsto, solo con decorrenza
1.01.09 l’obbligo del versamento dei contributi per malattia e maternità nei confronti
delle “imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali, privatizzate ed a
capitale misto” (art. 20, c. 2). Infatti, la contribuzione disciplinata da tale norma è
diversa da quella inerente i titoli vantati dall’INPS nella presente controversia e non
implica una “razionalizzazione – dell’intera materia dell’obbligazione contributiva
delle imprese pubbliche, privatizzate e a capitale misto, ovvero una assimilazione di
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ud. 15 aprile 2013

imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o

tali imprese a qualunque fine previdenziale o assistenziale, dato che, piuttosto, la
omogeneità è solo nel senso della estensione dell’obbligo contributivo per la malattia
a tutte le imprese, comprese quelle privatizzate e a capitale misto (v. la già citata
sentenza Cass. n. 5816 del 2010).
Una volta escluse le società per azioni a partecipazione pubblica dal concetto
lato di “imprese pubbliche”, ai fini della presente controversia, diviene ovviamente
irrilevante che l’art. 20, c. 4, dello stesso dl. n. 112 del 2008 abbia abrogato la

dall’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria i dipendenti delle
aziende pubbliche e delle aziende esercenti pubblici servizi, v. n. 9) ed abbia esteso il
detto obbligo assicurativo “solo dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio
2009”.
10. Giova pure richiamare il principio enunziato dalle Sezioni unite con la
sentenza 19.12.09 n. 26806 che – nello statuire che spetta al giudice ordinario la
giurisdizione in ordine all’azione di risarcimento dei danni subiti da una società a
partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei
dipendenti – ha affermato che non è configurabile, avuto riguardo all’autonoma
personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente e l’ente
pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o
ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti. Tale
principio è stato adottato da tutta la giurisprudenza successiva delle Sezioni Unite
anche in relazione a società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria o
totalitaria, anche se sottoposte a penetranti poteri di controllo dell’ente pubblico ed
anche se la s.p.a. gestisce un servizio pubblico essenziale (S.u. 7.07.11 n. 14957; S.u.
12.10.11 n. 20940; 5.07.11 n. 14655).
In questa sede deve essere rimarcato che a dette conclusioni le Sezioni Unite
sull’onda della già menzionata sentenza n. 26806 del 2009 sono pervenute proprio
sulla base del rilievo — che questo Collegio ha più sopra già affermato — che le
disposizioni del codice civile sulle società per azioni a partecipazione pubblica non
valgono a configurare uno statuto speciale delle stesse e che la scelta della Pubblica
Amministrazione di acquisire partecipazioni in società private implica
l’assoggettamento alle regole proprie della forma giuridica prescelta.
11. Con un’ultima argomentazione a cavallo del quarto e quinto
motivo, le ricorrenti intendono far derivare l’esonero dalla richiesta contribuzione da
alcuni provvedimenti emessi dall’Autorità amministrativa (d.m. 25338 del 12.11.98 e
18922_11 r.g.n.

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ud. 15 aprile 2013

disposizione dell’art. 40, n. 2, del r.d.l. 4.10.35 n. 1827 (che esclude

ulteriori provvedimenti dell’INPS) ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 26.04.57 n. 818
(peraltro abrogato in parte qua dal menzionato art. 20 del d.l. n. 112 del 2008), per
l’applicazione del più volte richiamato art. 40, c. 2, del r.d.1.4.10.35 n. 1827, che
escludeva l’assoggettamento dei dipendenti delle aziende pubbliche e di quelle
esercenti pubblici servizi “quando ad essi sia garantita la stabilità dell’impiego”.
Detti provvedimenti, con cui era accertata la stabilità di impiego del personale
dipendente della Azienda energetica metropolitana (AEM) di Torino, dante causa

contenuti nel patrimonio dell’impresa originaria, trasmesso ex art. 2112 c.c.
all’avente causa.
Questa richiesta è frutto di una non corretta lettura dell’art. 2112 c.c. Questa
norma, infatti, persegue lo scopo di garantire ai lavoratori la conservazione dei diritti
in caso di mutamento dell’imprenditore, assicurando la continuità del rapporto di
lavoro nei confronti dell’azienda, o alla parte di essa, trasferita ed esistente al
momento del trasferimento (v. per tutte Cass. 17.03.09 n. 4452). E’ estranea, invece,
alla tutela da essa offerta la garanzia di continuità delle prerogative della struttura
aziendale riconosciute alla parte imprenditoriale dall’autorità amministrativa, atteso
che dette prerogative sono condizionate alla permanenza dei requisiti richiesti dalla
legge per il loro riconoscimento. Nel caso di specie detti provvedimenti di
accertamento erano legati alla condizione dell’Azienda esaminata — chiamata ad
accertare “la sussistenza della stabilità d’impiego, … in sede amministrativa su
domanda del datore di lavoro” — in relazione alla soggettività specifica del datore di
lavoro, come esistente al momento dell’accertamento, ed alle condizioni ivi
verificate, con impossibilità di trasferire detti provvedimenti in capo ad altri soggetti
economici.
Per tali ragioni anche l’ultima frazione del quarto motivo ed il quinto sono
anch’essi infondati.

12. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
In ragione della successione di leggi intervenuta nella fattispecie e delle
conseguenti incertezze di coordinamento, il Collegio ritiene opportuno procedere alla
compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite, nulla
statuendo invece nei confronti di Equitalia Nomos spa, che non ha svolto attività
difensiva.

PER QUESTI MOTIVI

18922_11 r.g.n.

11

ud. 15 aprile 2013

remota di Iride Servizi costituirebbero titolo per l’esonero contributivo, in quanto

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti costituite le spese di questo
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2013
Il Presidente

Il Consigliere

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