Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23936 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28619-2012 proposto da:

A.P., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DONIZETTI GAETANO 20, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

MARINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANNA

MANDORLO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 103/29/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 25/01/2011, depositata il 10/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di A.P., ragioniere commercialista, di cartella di pagamento per IRAP 2004, la C.T.R., con la sentenza indicata in epigrafe, nel rigettare l’appello del contribuente, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente; la CTR, in particolare, ha ritenuto che, nella specie, l’attività professionale fosse dotata di autonoma organizzazione, in quanto l’assenza di dipendenti e lo svolgimento di attività nei confronti di un solo cliente non erano idonei ad escludere detto requisito.

Avverso la sentenza ricorre, su tre motivi, il contribuente che pure propone reclamo avverso la decisione di rigetto dell’istanza di condono dallo stesso formulata.

L’Agenzia delle Entrate si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

Il primo motivo, con il quale si denunzia vizio motivazionale, è fondato.

Con sentenza n. 9451/16 questa Corte a sezioni unite ha statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 -, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La sentenza impugnata ha riconosciuto l’esistenza dell’obbligo fiscale a carico del contribuente senza considerare gli elementi sopra indicati, invece affermando che l’assenza di dipendenti e lo svolgimento di attività nei confronti di un solo cliente non escludevano l’autonoma organizzazione. In tal modo la decisione impugnata ha chiaramente violato il quadro normativo come interpretato dal diritto vivente.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri motivi e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dovendosi dichiarare l’inammissibilità del reclamo proposto sul diniego di definizione della lite fiscale pendente proposto innanzi a questa Corte e non davanti al giudice di merito territorialmente competente.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, dichiarando l’inammissibilità del reclamo proposto sul diniego di definizione della lite fiscale pendente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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