Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23936 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.12/10/2017),  n. 23936

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2901/2017 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI n.

72, presso lo studio dell’avvocato ANDREA SCIARRILLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato PIETRO SGARBI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1528/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1528 del 2016 (pubblicata il 30 novembre 2016), ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal sig. A.R., cittadino del Bangladesh, mirante ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o quella di persona avente diritto alla protezione sussidiaria, avverso la ordinanza di prime cure (comunicata dalla cancelleria l’11 gennaio 2016) con la quale il Tribunale di quella stessa città aveva respinto il suo ricorso, atteso che l’impugnazione, proposta con citazione anzichè con ricorso, come imposto dal nuovo testo del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, era stata depositata in cancelleria solo il 12 febbraio 2016, ossia oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla comunicazione, anche se notificata all’appellato il 3 febbraio 2016.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il signor sig. A.R., con atto notificato il 20 gennaio 2017, sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione di legge per la dichiarata inammissibilità, in considerazione del tipo di controversia che esigeva l’introduzione con citazione e non già con ricorso.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche.

Il ricorso per cassazione, infatti, risulta manifestamente fondato in quanto il ragionamento svolto dal ricorrente è pienamente conforme all’affermazione del principio di diritto, enunciato da questa Corte (Sez. 6-1, Ordinanza n. 17420 del 2017) per un caso analogo, e secondo cui “l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al ricorso in appello di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata”.

All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Ancona, che deciderà nuovamente della controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, in diversa composizione.

PQM

 

La Corte:

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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