Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23935 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13515/2015 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO “(OMISSIS)”, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MESSINA 30, presso lo studio dell’avvocato ENRICO

CARATOZZOLO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.M.G., B.C., C.G., CH.MA.,

D.S.P., F.P., M.C.,

P.S., V.S., tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FERNANDO RIZZO;

– controricorrenti –

e contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente – ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 126/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 20/02/2015, R.G.N. 1824/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. la Corte d’Appello di Messina, respingendo il gravame proposto dall’Università degli studi di Messina e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “(OMISSIS)”, ha confermato l’accoglimento della domanda di perequazione di cui alla L. n. 200 del 1974, art. 1 e D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 (c.d. indennità De Maria) proposta dai ricorrenti per il periodo successivo al luglio 2003;

2. avverso la sentenza l’Azienda Ospedaliera Universitaria ha proposto ricorso con due motivi, cui ha fatto seguito “controricorso con ricorso incidentale” dell’Università, adesivo ai motivi di ricorso proposti dalla ricorrente principale;

D.M.G., F.P., P.S., C.G., V.S., B.C., Ch.Ma., M.C. e D.S.P. hanno presentato controricorso, poi illustrato da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. va preliminarmente esaminata l’eccezione sollevata in memoria dai lavoratori e volta a far constare l’irritualità del ricorso per cassazione e della costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera, in quanto attività svolte mediante avvocato del libero foro e non con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato;

le questioni attinenti alla validità del mandato defensionale, incidendo sulla validità stessa dell’instaurazione del rapporto processuale, sono in effetti rilevabili d’ufficio e sono sanzionate con l’inammissibilità del ricorso (o del controricorso) indipendentemente dall’eccezione della parte interessata, il cui eventuale comportamento acquiescente rimane irrilevante (vedi, per tutte: Cass. 26 giugno 2007, n. 14843), sicchè è ininfluente che l’eccezione sul punto sia stata sollevata soltanto con la memoria;

in proposito, si rileva intanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 75 c.p.c., come nel ricorso sia stata debitamente indicata la delibera autorizzatoria al ricorso per cassazione;

è poi vero che che “ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 – come modificato dalla L. 3 aprile 1979, n. 103, art. 11 – la facoltà per le Università statali di derogare, “in casi speciali” al “patrocinio autorizzato” spettante per legge all’Avvocatura dello Stato, per avvalersi dell’opera di liberi professionisti, è subordinata all’adozione di una specifica e motivata deliberazione dell’ente (ossia del rettore) da sottoporre agli organi di vigilanza (consiglio di amministrazione) per un controllo di legittimità”, la cui mancanza, in via generale, “determina la nullità del mandato alle liti” (Cass., S.U., 20 ottobre 2017, n. 24876);

ed è altresì noto che a tale regime sono assoggettate anche le aziende ospedaliere universitarie “in considerazione del rapporto di piena osmosi e di sostanziale cogestione che lega dette aziende alle università” (Cass. 24876/2017 cit.);

va tuttavia ricordato che, in presenza di un conflitto di interessi tra più enti pubblici che sono parti nel medesimo giudizio, il R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, come modificato dalla L. n. 103 del 1979, art. 11, esplicitamente legittima l’ente ad avvalersi di un avvocato del libero foro;

è stato pertanto precisato che, in presenza di un simile conflitto di interessi, il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato diviene non ipotizzabile, sicchè non vi è alcuna ragione di richiedere una preventiva autorizzazione (Cass. 24876/2017 cit. e Cass. 10 maggio 206, n. 10700);

tale evenienza si verifica nel presente processo, stante l’interferenza degli interessi dell’Azienda ospedaliera e di quelli dell’Università (difesa dall’Avvocatura dello Stato);

pertanto, non vi era necessità di apposita delibera autorizzatoria con riferimento al ricorso a difensore del libero foro e l’eccezione proposta va complessivamente disattesa;

2. con il primo motivo l’Azienda denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione;

il motivo è inammissibile, in quanto in esso non si precisa esattamente quando l’eccezione fu proposta in primo grado, con genericità di deduzione che assume a maggior ragione rilievo atteso che i controricorrenti affermano che l’eccezione fu sollevata tardivamente nel giudizio presso il Tribunale;

3. con il secondo motivo si adduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, nonchè del D.I. 9 novembre 1982 e dei contratti e accordi collettivi dei comparti Università e Sanità, sostenendosi che erroneamente la Corte di merito avesse ritenuto di attribuire rilevanza decisiva alla qualifica posseduta dai lavoratori al momento cui risaliva il giudizio di comparazione, senza valutare l’assenza del titolo di studio richiesto per il conseguimento della qualifica in ambito sanitario e dunque sulla base di un dato meramente formale e svincolato dalle mansioni svolte;

3.1 il motivo è inammissibile nei riguardi dei lavoratori che furono parti nel giudizio, relativo al periodo antecedente a quello della presente causa, definito da Cass. 17 maggio 2015, n. 15063;

esso infatti contrasta con il giudicato formatosi inter partes e sui presupposti logico giuridici di esso che sono identici a quelli posti dalla Corte d’Appello di Messina a fondamento della pronuncia qui impugnata; vale infatti il consolidato principio per cui “in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento” (Cass. 17 agosto 2018, n. 20765; Cass. 23 luglio 2015, n. 15493);

mutamenti di fatto e di diritto in questo caso non ve ne sono stati ed anzi, come è noto, la contrattazione collettiva 2002-2005 “nello stabilire, all’art. 28, la tabella di equiparazione annunciata dai contratti precedenti, fece peraltro esplicitamente salve, al comma 6, “le posizioni giuridiche ed economiche, comunque conseguite, del personale già in servizio nelle A.O.U. alla data di entrata in vigore del presente c.c.n.l.””, così salvaguardando, rispetto ai rapporti pregressi, le regole di perequazione preesistenti (Cass. 14 febbraio 2013, n. 3676; Cass. 21 aprile 2017, n. 10156; Cass. 28 marzo 2018, n. 7737);

3.2 due dei lavoratori parti della presente causa ( B.C. e D.S.P.) non sono indicati nell’epigrafe della predetta sentenza passata in giudicato, non è noto se per errore materiale o perchè essi realmente non furono parti del giudizio;

ad ogni buon conto il motivo, nei loro confronti, è comunque infondato, essendosi consolidato, a partire da Cass., S.U., 29 maggio 2012, n. 8521, l’orientamento di questa Corte, con pronunce alla cui costante motivazione si fa rinvio ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1, secondo cui “l’equiparazione è concretamente stabilita nell’allegato “D” del D.I. 9 novembre 1982, che contiene gli schemi tipo di convenzione previsti dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31; che corollario di tale regola è che la corrispondenza con il personale di pari qualifica e mansione del ruolo sanitario ex D.I. 9 novembre 1982 deve essere determinata in base all’inquadramento del personale universitario nelle aree funzionali, nelle qualifiche e per profili professionali secondo le mansioni svolte ed i compiti assegnati in base al D.P.C.M. 24 settembre 1981″ che è irrilevante la “sopravvenuta perdita di efficacia del D.I. 9 novembre 1982 cit. – con l’intervento del D.P.R. n. 348 del 1983 – o dal 1986 – a seguito della L. n. 23 del 1986 che ha istituito il ruolo speciale del personale medico-scientifico, posto che il nuovo contratto del personale USL succeduto all’accordo del personale ospedaliero cui si richiama il citato D.I. non può avere altro effetto se non quello di comportare l’adeguamento dell’indennità di perequazione in parola. Allo stesso modo, il richiamo, contenuto nel decreto del 1982, alla ridefinizione delle qualifiche ed alla riforma del ruolo del personale tecnico-scientifico non comporta, come s’è visto, limiti di durata alla disposta equiparazione, ma ne prospetta la perdurante operatività nel tempo” (così Cass. 28 marzo 2018, n. 7737, con il richiamo alla citata pronuncia delle S.U. oltre ad altri plurimi precedenti in tal senso);

si è altresì precisato, nelle medesime pronunce, che l’indennità in esame “è legittimamente determinata – in assenza di criteri di equiparazione rispetto al personale del ruolo sanitario evincibili dalla normativa primaria – sulla scorta del criterio fattuale dell’equivalenza delle mansioni, posto dalla normativa secondaria, a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto dal dipendente”;

4. la posizione dell’Università si assimila in toto a quella dell’Azienda, in quanto il “controricorso con ricorso incidentale”, così definito dalla stessa Università, è totalmente adesivo alle infondate tesi della ricorrente principale;

5. il ricorso principale e quello incidentale vanno dunque disattesi e la regolazione delle spese va fatta secondo soccombenza, che coinvolge entrambe le parti pubbliche, uniformate da difese analoghe; la liquidazione di esse segue nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del numero di controricorrenti coinvolti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e condanna l’Azienda Ospedaliera e l’Università di Messina, in solido fra loro, al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

 

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