Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23935 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23935
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27160-2012 proposto da:
B.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
PINTURICCHIO 45, presso lo studio dell’avvocato CATERINA BORELLI,
rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLA MADDALENA FERRARI giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza a 81/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 14/05/2012, depositata
il 28/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
B.M., esercente la professione di medico, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTR Lombardia ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione al rimborso di IRAP relativa agli anni dal 2000 al 2008. La CTR ha ritenuto che il contribuente non aveva provato la mancanza delle condizioni che integravano il requisito dell’autonoma organizzazione.
L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il primo motivo, concernente il vizio della motivazione della sentenza, è fondato e assorbe l’esame del secondo.
Va rammentato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte – sentenza n. 9451/2016 – “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Orbene, la CTR non ha offerto un apparato motivazionale idoneo a sorreggere in maniera logica la decisione dì esistenza dell’obbligo fiscale in tema di IRAP a carico del contribuente, totalmente tralasciando di indicare gli indici rivelatori dell’autonoma organizzazione ed invece limitandosi a ritenere che il contribuente non avesse fornito la prova contraria in ordine alla debenza del tributo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016