Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23935 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.12/10/2017),  n. 23935

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15044/2016 proposto da:

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L., in persona dell’Amministratore unico

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, Viale BRUNO BUOZZI n. 9, presso lo studio dell’avvocato

FABRIZIO CRISCUOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato VALERIO

DONATO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, (P.I. (OMISSIS)), in

persona del curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOSUE’

BORSI n. 21, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE ROSI

BERNARDINI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE COREA;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANZARO, depositato

l’11/05/2016 emesso sul procedimento iscritto al n. 6562/2015 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO

GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Catanzaro, con il decreto adottato nel proc. n. 6562 del 2015 (depositato l’11 maggio 2016), ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) srl proposta dalla creditrice istante, la Ferrovie della Calabria srl, in relazione alla domanda di ammissione di un suo minor credito, rispetto a quello di maggior importo vantato nei riguardi della società fallita, all’esito della “ipotetica compensazione” con il controcredito del fallimento nei suoi confronti, in quanto priva di legittimazione non avendo – in sede di opposizione – contestato un accoglimento parziale della sua domanda.

Contro tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la società Ferrovie della Calabria srl la quale lamenta la violazione della L. Fall., art. 98, comma 2, per il diniego della declaratoria di estinzione per compensazione dei crediti reciproci e violazione della L. Fall., art. 96, comma 1, in relazione al non assolto obbligo della motivazione, in parte qua, da parte del GD.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale state mosse osservazioni critiche da parte della società ricorrente, specialmente in rapporto alla richiesta di recupero del credito compensato da parte della curatela fallimentare.

Il ricorso appare inammissibile, alla luce del principio di diritto enunciato da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 16508 del 2010), secondo cui “Quando il creditore richiede l’ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario deducendo la compensazione, l’esame del giudice delegato investe il titolo posto a fondamento della pretesa, la suavalidità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili dell’esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in compensazione”.

Tale principio non è contestato dalla ricorrente, la quale osserva soltanto che – alla luce di esso – la Curatela fallimentare non avrebbe potuto – come invece avrebbe fatto in un separato giudizio – chiedere il pagamento di quella parte di credito che ha già formato oggetto di compensazione (da parte del GD) in sede di approvazione dello stato passivo.

Ma, si osserva che adducere inconveniens non est argumentum, dovendo semmai, nell’altra la sede (quella dell’opposta pretesa creditoria, avanzata dalla procedura), farsi valere il noto principio derogatorio della par condicio creditorum di cui è espressione la regola della compensazione, di cui alla L. Fall., art. 56,della quale – al di là della non corretta motivazione da parte del Tribunale (che va in questa sede emendata in parte qua) – ha fatto applicazione il GD in sede di approvazione dello stato passivo con ammissione del minor credito, a seguito della compensazione della maggiore pretesa con il controcredito della procedura.

L’ordinanza impugnata va, pertanto, confermata con la dichiarata inammissibilità del ricorso senza che sia necessario provvedere sulle spese del giudizio, in mancanza di attività difensiva da parte della Curatela, dandosi atto dell’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

 

La Corte:

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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