Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23934 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13233/2015 proposto da:

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E ISTITUTO SECONDARIO GRAFICA

PUBBLICITARIA E SERVIZI SOCIALI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA

BERNARDI SPAGNOLLI, RENATE VON GUGGENBERG, STEPHAN BEIKIRCHER e

LAURA FADANELLI;

– ricorrenti –

contro

W.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARKUS PRANTL;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 55/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

BOLZANO, depositata il 21/11/2014, R.G.N. 9/2013.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. la Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha confermato l’accoglimento, pronunciato in primo grado dal Tribunale di Bolzano, della domanda con cui W.I., docente presso una scuola media superiore di secondo grado, aveva chiesto il pagamento dei giorni estivi non lavorati e non coperti dal periodo di ferie, maturato dalla medesima in misura ridotta, a causa del congedo parentale goduto nel corso dell’anno scolastico;

2. la Corte territoriale richiamava la disciplina contrattuale della Provincia Autonoma, nonchè quella nazionale, per concluderne, in coerenza anche con la previgente normativa statale che, come in generale avveniva nei periodi estivi non destinati alle ferie, il docente restasse a disposizione della scuola, con obbligo di svolgere le prestazioni deliberate dagli organi scolastici, ma senza necessità di presenza a scuola indipendentemente dall’impegno in attività programmate;

la Corte d’Appello riteneva altresì che non vi fosse ragione per non estendere tale disciplina generale anche ai docenti i quali, per avere goduto dei congedi parentali, avevano maturato un numero di giorni di ferie inferiori a quelli degli altri insegnanti, spettando semmai al datore di lavoro, secondo le regole e competenze proprie del collegio dei docenti o del dirigente, stabilire se e quali attività dovessero essere svolte con presenza presso la scuola pur dopo il termine delle ordinarie attività didattiche;

nel caso di specie – osservava ancora la Corte distrettuale – nulla era stato previsto e la docente aveva osservato la richiesta del dirigente di predisporre un piano di attività individuale, che essa aveva presentato lavorando per due giorni in ragione di quanto così definito, senza ricevere altre specifiche disposizioni per i giorni rimanenti;

3. la sentenza è stata impugnata dalla Provincia Autonoma di Bolzano con quattro motivi, cui ha resistito la W. con controricorso;

la Provincia Autonoma ha poi presentato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo è addotta violazione degli artt. 4 e 8 T.U. sulla Contrattazione collettiva della provincia autonoma di Bolzano (TU CPP) e dell’art. 1367 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), sostenendosi che la soluzione interpretativa fornita dalla Corte finirebbe per eludere la norma collettiva secondo cui i congedi parentali non producono effetto utile di maturazione delle ferie;

il secondo motivo denuncia, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della L. n. 12 del 2000, art. 13, sulle competenze del dirigente scolastico, della L.P. n. 20 del 1995, art. 4, comma 3, e dell’art. 8 TU CCP, sostenendosi che non sarebbe stata apprezzata la divergenza tra il sistema provinciale e quello nazionale (il primo caratterizzato da poteri di programmazione esclusivamente in capo al collegio) e che comunque il collegio dei docenti non aveva certamente il potere di decidere sul trattamento economico e giuridico, trattandosi di profili riservati alla legge o alla contrattazione collettiva, oltre a rimarcarsi che in ogni caso, nonostante l’invito del dirigente a predisporre un piano per i giorni rimasti scoperti da ferie, la docente aveva prestato concretamente attività per soli due giorni;

1.1 i motivi sono inammissibili, nella parte in cui essi denunciano ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione della normativa collettiva provinciale;

come già affermato da questa Corte in analoga controversia di altra docente operante nella medesima provincia autonoma, le censure “facendo tutte riferimento direttamente ed indirettamente ad una determinata interpretazione delle norme del T.U. dei contratti collettivi provinciali per il personale docente ed educativo delle scuole, a carattere statale della Provincia di Bolzano del 23 aprile 2003, che si assume corretta, contrastante con l’interpretazione, ritenuta errata, data dal giudice di merito, sono inammissibili in quanto si risolvono nella mera prospettazione di una diversa (e più favorevole) esegesi rispetto a quella adottata dal giudicante. Trattandosi, difatti, di norme di contratto collettivo di ambito territoriale provinciale non è consentito a questa Corte di procedere ad una interpretazione diretta delle clausole contrattuali denunciate in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 e dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è possibile la denuncia della violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro solo nazionali… L’interpretazione del contratto collettivo di ambito territoriale diverso da quello nazionale è, quindi, rimasta attività riservata al giudice di merito, ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione” (così Cass. 7 settembre 2016 n. 17717; in senso analogo, Cass. 2 marzo 2009 n. 5025 nonchè Cass. 25 novembre 2005 n. 24865 e, da ultimo, a conferma che il D.Lgs. n. 165 del 2001, citato art. 63, è norma di stretta interpretazione sicchè non può trovare applicazione ai contratti collettivi regionali ivi non contemplati, Cass. 18 aprile 2016 n. 7671);

1.2 in memoria la Provincia Autonoma sostiene che l’esclusione della ricorribilità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, determinerebbe la violazione del diritto di difesa e di eguaglianza;

quanto al diritto di difesa, si rileva come non sia vero che risulti pretermesso il grado di legittimità per le questioni afferenti alla contrattazione collettiva pubblicistica delle Regioni o Province Autonome, mutando soltanto i presupposti del controllo esercitabile dalla Corte di Cassazione che, come detto, va eventualmente veicolato attraverso la deduzione di violazione delle regole ermeneutiche sui contratti (artt. 1362 c.c. e segg.), con limitazione che esprime una diversità di disciplina, ma non preclude di certo la difesa;

quanto al principio di eguaglianza, basti richiamare i rilievi di questa Corte rispetto al contiguo rimedio processuale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, che, analogamente a quanto previsto dall’art. 63, comma 3, che qui rileva, non si estende, neppure in via interpretativa, alla contrattazione collettiva provinciale applicabile nelle province autonome di Trento e Bolzano, ostandovi la testuale e specifica limitazione al livello nazionale della contrattazione collettiva, con previsioni da intendere in una logica che non è tale da “ingenerare dubbi di eventuale violazione del principio di eguaglianza, attesa la peculiarità della contrattazione collettiva nelle province autonome rispetto al livello nazionale” (Cass. 25 novembre 2011, n. 24865);

1.3 è infine vero che il primo motivo fa riferimento anche alla violazione dell’art. 1367 c.c., sul presupposto che l’interpretazione fornita dal giudice di merito sarebbe tale da rendere priva di effetti la normativa collettiva sui congedi parentali e la loro incidenza sulle ferie, ma si tratta di rilievo palesemente infondato, per quanto si dirà subito di seguito nell’esaminare gli altri motivi di ricorso;

2. con il terzo motivo è addotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del principio di corrispettività e degli artt. 1374 e 1375 c.c., oltre agli artt. 1366,1367 e 1362 c.c. ed agli artt. 3,36 e 97 Cost., affermando la ricorrente che l’interpretazione della normativa collettiva sviluppata dalla Corte d’Appello finirebbe per alterare la sinallagmaticità della prestazione, che dovrebbe manifestarsi in un’attività concretamente visibile e non potrebbe consistere in una mera messa a disposizione;

il quarto motivo denuncia invece la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, perchè seguendo l’opzione interpretativa del giudice di merito si creerebbe un ingiustificato privilegio a favore di chi, pur non avendo maturato un completo periodo di ferie, potrebbe restare a casa dal lavoro e ricevere ugualmente lo stipendio durante il periodo destinato dalla scuola al godimento delle ferie del personale;

i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati;

2.1 secondo l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla normativa collettiva provinciale, nei periodi estivi successivi al termine delle attività didattiche dell’anno scolastico, i docenti restano in servizio e devono svolgere le attività eventualmente programmate o stabilite dagli organi della scuola, e, nei periodi di tempo non coperti da tali incombenze, vanno considerati in servizio ed a disposizione del datore di lavoro, pur senza necessità di offrire esplicitamente la propria prestazione o presentarsi a scuola, sicchè la remunerazione è comunque dovuta;

tale interpretazione si sovrappone senza contraddizioni, come giustamente rileva la stessa Corte territoriale, con il quadro delle regole sulle prestazioni di lavoro dei docenti di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto (art. 28, comma 4 e 29 c.c.n.l. 2006-2009 del comparto scuola), oltre che con quello di cui alla previgente disciplina normativa (D.P.R. n. 417 del 1974, art. 88), norme che regolano in positivo l’attività, prevedendo in concreto prestazioni didattiche in senso stretto e prestazioni c.d. funzionali, sulla base, per quanto attiene al c.c.n.l., sulla base di una pianificazione annuale ad opera dei competenti organi scolastici;

non è poi condivisibile l’assunto della ricorrente secondo cui non dovrebbe aversi riguardo alle norme che disciplinano l’attività lavorativa dei docenti, quanto piuttosto a quelle che regolamentano i congedi parentali o le ferie;

non è infatti in contestazione la ridotta maturazione di ferie conseguente alla fruizione di tali congedi, quanto piuttosto il regime giuridico ed economico delle giornate di lavoro (poco importa se derivanti da un minor periodo di ferie cui si ha diritto a causa della fruizione dei congedi durante l’anno scolastico) successive alla fine delle ordinarie attività di didattiche;

correttamente pertanto la Corte di merito si è riferita alla disciplina delle attività funzionali all’insegnamento ulteriori rispetto alla ordinaria attività didattica in senso stretto, propria dell’anno scolastico, concludendo che tali regole necessariamente si applichino a quei docenti che, per ragioni diverse (qui, fruizione di un congedo parentale nel corso dell’anno scolastico), abbiano maturato un numero di giorni di ferie inferiori a quelli degli altri insegnanti, sicchè i medesimi hanno diritto a ricevere la retribuzione anche per quei giorni in cui, non fruendo delle ferie perchè non maturate, essi non siano destinatari di incarichi specifici da svolgere a scuola e quindi non si presentino presso di essa ma siano da considerare, secondo il quadro complessivo della disciplina sopra detta, a disposizione;

2.2 su tali premesse, è evidente che quelle così delineate non costituiscono, a differenza di quanto sostiene la Provincia ricorrente, regole derogatorie alla corrispettività propria dei rapporti di lavoro;

infatti, oltre a non escludersi che sia doveroso svolgere presso la scuola eventuali attività in tal senso legittimamente programmate o stabilite per il periodo successivo alla fine dell’anno scolastico, secondo il regime loro proprio anche sotto il profilo economico, la disciplina non sta a significare che il docente non resti a disposizione della scuola pur in quei periodi, ma soltanto che tale disponibilità va considerata in re ipsa, senza necessità che gli insegnanti si presentino a scuola od offrano altrimenti in forme espresse la propria prestazione;

si tratta di regime che è del tutto coerente con la peculiarità del sistema scolastico, ove lo svolgimento della didattica frontale generalizzata non è prevista in alcuni mesi estivi, nei quali le attività in presenza degli insegnanti subiscono una contrazione, senza peraltro doversi trascurare che il docente ha significativi margini di autonomia, anche spazio-temporale, rispetto ad altre attività doverose, come quelle di documentazione, aggiornamento e formazione personali, che non richiedono la presenza a scuola;

pertanto, il sinallagma è conservato e soltanto la sua dinamica si adatta alla particolare situazione di fatto e diritto che si determina dopo la fine degli incombenti didattici ordinari e di quanto (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate o disposte) normalmente previsto;

2.3 infondato è anche l’assunto, di cui al quarto motivo, secondo cui in tal modo si verrebbero a favorire i docenti che non abbiano maturato l’intero periodo di ferie, perchè anch’essi, come i colleghi in ferie, sostiene la Provincia, potrebbero non presentarsi a scuola e ricevere comunque la retribuzione;

intanto, come rileva la Corte d’Appello, quello che si applica è un regime comune a tutti gli insegnanti per i periodi non coperti dalle ferie ed in cui la scuola non prevede attività didattiche, sicchè sarebbe ingiustificato che il caso di specie, ovverosia quello di maturazione di un numero di giorni di ferie inferiori, trovasse una diversa regolamentazione quanto a regime delle attività da svolgere o della disponibilità nei periodi estivi in cui non è programmata alcuna attività in presenza;

d’altra parte, è evidente che il lavoratore legittimato a non presentarsi a scuola perchè non siano previste attività, si trova in un regime di disponibilità ben diverso rispetto a chi si trova in ferie;

basti ad esempio pensare al principio di cui all’art. 2109 c.c., come da intendere a seguito di Corte Costituzionale 30 dicembre 1987 n. 1987, n. 616, secondo cui il sopravvenire della malattia sospende di regola il periodo feriale, se incompatibile con il riposo proprio di esso e consente quindi di conservare le giornate di ferie non godute, ipotesi che è del tutto estranea invece al regime di disponibilità dei periodi estivi non coperti dalle ferie, senza contare le possibili differenze nel regime di eccezionale rientro forzato dalla ferie (v. ad es. art. 13 c.c.n.l. scuola, secondo cui nel caso sia imposto il rientro delle ferie il lavoratore ha diritto al rimborso spese), rispetto ad uno stato di mera disponibilità in cui la convocazione a scuola non può nè dirsi così eccezionale, nè certamente soggetta a condizioni di rimborso spese;

3. al rigetto del ricorso segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

 

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