Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23934 del 12/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 23934

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23476/2016 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GOLAMETTO

n. 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GRUARIN, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BAIAMONTI n.

10, presso lo studio dell’avvocato TERESA MANENTE, rappresentata e

difesa dagli avvocati SALVATORE RUSSO, MARIA ANGELA CHISARI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso il decreto del TRIBUNALE di

SIRACUSA, depositato il 29/08/2016 emesso sul procedimento iscritto

al n. 335/2016 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha

chiesto alla Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio,

respingersi il regolamento di competenza e dichiararsi la competenza

per territorio del tribunale di Siracusa, con le determinazioni di

legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – R.M., a seguito della rottura della propria relazione more uxorio con C.P., relazione da cui era nato un figlio, chiamato M., adiva il Tribunale di Siracusa domandando l’affidamento esclusivo del piccolo e il contributo al mantenimento da parte del padre, che nulla aveva versato per il titolo indicato.

Nel costituirsi, C. eccepiva preliminarmente l’incompetenza per territorio del Tribunale adito; svolgeva, poi, le proprie difese nel merito. Il Tribunale di Siracusa riconosceva la propria competenza e disponeva l’affidamento temporaneo di M. alla madre, regolamentando gli incontri tra il minore e il padre e disponendo che quest’ultimo contribuisse al mantenimento del figlio versando la somma di Euro 300,00 mensili, oltre che un contributo per le spese straordinarie nella misura del 50% del totale. Con particolare riguardo alla competenza, il giudice di prime cure osservava che il radicamento della causa presso di lui trovava fondamento del criterio del forum destinatae solutionis dell’obbligazione avente ad oggetto il mantenimento del minore.

3. – Contro detto provvedimento propone regolamento di competenza C.P. che ha pure depositato memoria. Resiste R.M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Deduce l’istante che la controparte aveva svolto due diverse domande: una relativa all’affidamento esclusivo del piccolo M. e l’altra diretta alla condanna dell’ex compagno alla corresponsione di un assegno di mantenimento, oltre che alla contribuzione della metà delle spese straordinarie. Le predette domande, spiega il ricorrente, risultavano essere connesse e non poteva ipotizzarsi una statuizione relativa all’obbligazione di mantenimento senza una preventiva pronuncia sull’affidamento del minore. Il Tribunale di Siracusa – lamenta C.P. – aveva totalmente ignorato quest’ultima domanda. L’istante poi richiama l’art. 706 c.p.c., che, pur dettato in tema di separazione personale, individua la competenza del tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi: tale norma, infatti, a suo avviso, doveva trovare applicazione anche con riguardo alla fattispecie in esame; per il che, ai fini della competenza, doveva ritenersi determinante l’individuazione dell’ultima comune residenza dei genitori del figlio naturale. Il fatto, poi, che il minore risiedesse a (OMISSIS) non avrebbe potuto considerarsi dirimente, visto che il trasferimento in detta città non corrispondeva ad una scelta condivisa dei genitori, quanto piuttosto a una determinazione assunta, in via unilaterale, dalla madre.

2. – Il ricorso è ammissibile, dal momento che la pronuncia sulla competenza è stata assunta conclamando il Tribunale, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la relativa questione (per tutte: Cass. Sez. U. 29 settembre 2014, n. 20449; Cass. 7 giugno 2017, n. 14223).

3. – Il ricorso non merita però accoglimento.

In tema di affidamento del figlio naturale, la competenza si radica nel luogo ove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso, senza che assumano rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei; è necessario quindi procedere a una prognosi sulla probabilità che la “nuova” dimora diventi l’effettivo e stabile centro d’interessi del minore ovvero resti su un piano di verosimile precarietà o sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale (così Cass. 4 dicembre 2012, n. 21750; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 19 luglio 2013, n. 17746; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21285).

Ai fini della detta prognosi ben può attribuirsi rilievo a fatti o situazioni maturati in un momento successivo, in guanto siano indicativi della stabilizzazione del luogo che si identifica nel centro di interessi e di affetti del minore.

Nel caso di specie, è escluso che il trasferimento di M. a (OMISSIS) presenti una connotazione di transitorietà tale da escludere la competenza del Tribunale avanti al quale è stato introdotto il procedimento di cui agli artt. 337 bis c.c. e segg.. Mette conto di evidenziare, in proposito, che la potenziale stabilità del detto trasferimento del minore, prodottosi alla fine del 2015, è confermata dalla situazione lavorativa della madre, che, come spiegato nel decreto impugnato, ha trovato occupazione presso un locale supermercato, e dallo stabile insediamento abitativo della medesima R. presso i propri genitori: soggetti nei cui confronti può ritenersi che il piccolo M. abbia oramai radicato un importante legame affettivo in considerazione dell’abituale convivenza.

Non vi è quindi ragione per escludere che quella attuale in (OMISSIS) sia da considerare come residenza del minore, da intendersi, anche in una prospettiva di consolidamento della situazione in atto, come effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del figlio della coppia.

Le deduzioni svolte dal ricorrente con riguardo al fatto che il luogo di residenza del minore a (OMISSIS) non sarebbe funzione di una comune decisione dei genitori non può considerarsi dirimente, una volta escluso, sulla scorta delle risultanze di causa, che il mutamento abbia trovato ragione nella volontà dell’odierna resistente di sottrarsi alla competenza di altro ufficio giudiziario (come avrebbe potuto sostenersi nel caso in cui il trasferimento si fosse rivelato fittizio). Una volta negato che la scelta della madre abbia costituito un espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale, resta da osservare che il tema sollevato dal ricorrente attiene al merito del giudizio e che, per tale ragione, non rileva ai fini del mezzo di impugnazione introdotto.

Esulano infine dal proposto regolamento di competenza le questioni, pure articolate in ricorso, vertenti su denunciate anomalie processuali e su quanto stabilito nel decreto con riguardo alle modalità di visita del minore da parte del padre.

4. Il ricorso è dunque rigettato.

5. – I rapporti tra le parti e la materia trattata inducono a compensare per l’intero le spese del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Siracusa; compensa le spese del giudizio di legittimità; dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, si ometta di indicare le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA