Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23933 del 29/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2020, (ud. 22/07/2020, dep. 29/10/2020), n.23933

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11271/2015 proposto da:

G.N., L.A.A., S.M.B., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA NIZZA 63, presso lo studio dell’avvocato

MARCO CROCE, rappresentati e difesi dall’avvocato ROSALIA PACIFICO;

– ricorrenti –

e contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 359/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 24/10/2014, R.G.N. 99/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 22/07/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

la causa concerne il riconoscimento nei confronti dell’Università degli Studi di Cagliari del diritto di S.M.B., G.N. e L.A.A. – tecnici di laboratorio medico inquadrati da ultimo e con decorrenza dal 31 dicembre 2002, a seguito di selezione interna, nella categoria D dell’area socio sanitaria – alla corresponsione dell’indennità perequativa di cui alla L. n. 200 del 1974, art. 1 e D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, parametrata ai dirigenti di primo livello del settore sanitario, con conseguente condanna dell’ente convenuto al pagamento delle relative differenze retributive;

tale diritto, già riconosciuto dal Tribunale di Cagliari, fu poi ritenuto insussistente dalla Corte d’Appello della stessa città, con pronuncia a propria volta cassata da questa Corte con sentenza 3 dicembre 2012, n. 21608;

la Corte d’Appello di Cagliari, adita in sede di rinvio in esito a tale pronuncia ha sostanzialmente riconosciuto, per il periodo successivo al 30.12.2002, il diritto all’equiparazione solo secondo la tabella di cui al CCNL 2002-2005 e non secondo la tabella D allegata al D.I. 9 novembre 1982, cui rinviava il D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31;

secondo la Corte d’Appello, la provvisorietà dell’equiparazione disposta ai sensi della menzionata tabella, con provvedimenti dell’Università, sarebbe da ritenere acclarata perchè sotto tale profilo, nel pregresso giudizio di legittimità, il motivo di ricorso per cassazione era stato respinto e quindi vi sarebbe stata formazione di giudicato interno;

pertanto, in esito al sopravvenire della contrattazione collettiva 20022005, l’equiparazione provvisoria così disposta, era da ritenere venuta meno, dovendosi fare quindi applicazione delle tabelle di cui all’art. 28 di tale contrattazione;

pertanto, la Corte del rinvio riconosceva come dovute soltanto le minori somme tra quelle derivanti dall’applicazione provvisoria dell’equiparazione secondo il citato allegato D e quanto spettante sulla base delle tabelle di equiparazione di cui alla sopravvenuta contrattazione collettiva;

S.M.B., G.N. e L.A.A. hanno proposto nuovo ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, poi illustrati da memoria;

l’Università, dapprima costituitasi al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, ha poi depositato memoria difensiva cui è seguita, prima dell’adunanza camerale, ulteriore memoria dei ricorrenti.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la memoria difensiva depositata dall’Università è ammissibile e va quindi disattesa l’eccezione sollevata dai lavoratori;

ratione temporis vale infatti il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “in tema di rito camerale di legittimità di cui alla L. n. 197 del 2016, art. 1-bis, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 168 del 2016, applicabile, ai sensi del comma 2 della stessa norma, anche ai ricorsi depositati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione per i quali non sia stata ancora fissata l’udienza o l’adunanza in Camera di consiglio, alle parti costituitesi tardivamente nei corrispondenti giudizi deve essere riconosciuto il diritto di depositare memorie scritte, nel termine di cui all’art. 380-bis 1 c.p.c., al fine di evitare disparità di trattamento rispetto ai processi trattati in pubblica udienza ed in attuazione del principio costituzionale del giusto processo, di cui all’art. 111 Cost., oltre che dell’art. 6 CEDU” (Cass. 27 febbraio 2017 n. 4906 e successive conformi);

con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione di norme di diritto (L. n. 200 del 1974; D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31, D.I. 9 novembre 1982, D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8, comma 8) e di contrattazione collettiva (L. n. 2002 del 2005, art. 51), sostenendo che la propria situazione dovesse restare regolata dal citato all. D, anche in ragione della salvezza degli inquadramenti precedentemente maturati disposta dall’art. 28 del c.c.n.l. 2002/2005;

con il secondo motivo è addotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, il mancato rispetto del disposto della sentenza rescindente ed infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti affermano l’omesso esame circa alcuni fatti decisivi per la controversia, consistenti nell’essere stati essi inquadrati dal 30.12.2002 in categoria D, posizione D1 e nell’esistenza di pregressi provvedimenti dell’Università di equiparazione delle ex VII o VIII qualifica al dirigenti di primo livello sanitario;

già il primo motivo è da ritenere fondato;

non può infatti condividersi l’assunto, su cui poggia la complessa argomentazione della Corte territoriale, secondo cui la sentenza rescindente avrebbe determinato il formarsi di un giudicato interno rispetto alla provvisorietà dei provvedimenti di inquadramento dell’Università, sicchè i medesimi si avrebbero per sostituiti dalle regole di equiparazione di cui alla sopravvenuta contrattazione collettiva;

in effetti, per quanto la S.C. affermò che “le questioni concernenti le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Cagliari richiamate a fondamento delle censure vanno respinte non avendo i ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza, riportato nel ricorso quantomeno le parti rilevanti ai fini di causa di tali delibere”, ciò non ha rilievo alcuno rispetto alla decisione della vicenda inter partes, da svolgersi secondo le regole sostanziali nella medesima sentenza ampiamente ed espressamente ricostruite e tutt’altro che tali da consentire alla sopravvenuta contrattazione di modificare i trattamenti perequativi già riconosciuti;

del resto, le affermazioni della S.C. nel passaggio sopra riportato non hanno la portata di un rigetto nel merito, ma di inammissibilità delle questioni sulle delibere universitarie, dovuta alla carenza di c.d. autosufficienza, mentre, d’altra parte, l’affermata (nel precedente giudizio di appello) provvisorietà di quelle delibere va evidentemente misurata sull’articolata motivazione con cui, accogliendosi nel resto il terzo motivo in quella sede addotto, si è espressamente fatto riferimento alla salvaguardia, disposta con la successiva contrattazione collettiva, dei trattamenti perequativi già riconosciuti, attraverso affermazioni che, a seguire la ricostruzione della Corte del rinvio, sarebbero contraddittoriamente del tutto prive di significato e rilevanza;

escluso tale effetto preclusivo, il primo motivo va accolto, secondo la normativa anche collettiva in esso richiamata, dovendosi richiamare la più che consolidata giurisprudenza di questa S.C., secondo la quale “la cosiddetta “indennità De Maria”, riconosciuta dalla L. n. 200 del 1974, art. 1, per remunerare la prestazione assistenziale resa dal personale universitario non medico che opera nelle cliniche e negli istituti di ricovero e cura convenzionati con gli enti ospedalieri o gestiti direttamente dalle Università, è legittimamente determinata – in assenza di criteri di equiparazione rispetto al personale del ruolo sanitario evincibili dalla normativa primaria – sulla scorta del criterio fattuale dell’equivalenza delle mansioni, posto dalla normativa secondaria” (Cass., S.U. 29 maggio 2012, n. 8521) e tutto ciò “a prescindere dall’elemento formale del titolo di studio posseduto” e con equiparazione “sulla base delle tabelle allegate al D.I. 9 novembre 1982, senza che rilevi la sopravvenuta perdita di efficacia del citato decreto” (Cass. 30 giugno 2015, n. 13382);

equiparazione che, una volta effettuata “sulla base della tabella di corrispondenza del personale universitario rispetto a quello delle USL, contenuta nell’allegato D del decreto interministeriale 9 novembre 1982 (Approvazione degli schemi tipo di convenzione tra regione e università e tra università e unità sanitaria locale), richiamata dall’art. 7 dello stesso decreto” comporta l’inserimento “al nono livello ospedaliero, poi divenuto primo livello dirigenziale in base alla sopravvenuta disciplina normativa (D.Lgs. n. 93 del 1993, art. 26, comma 2 bis)”: così Cass. 9 maggio 2016, n. 9279, punto 31;

l’accoglimento del primo motivo manda assorbiti il secondo ed il terzo; non risultando necessari ulteriori accertanti di fatto, va riconosciuto il diritto dei ricorrenti all’equiparazione rispetto al trattamento economico dei dirigenti di primo livello, secondo le pregresse corrispondenze di cui al D.I. 9 novembre 1982, destinate, in una con le successive modifiche che le hanno caratterizzate (evoluzione verso il primo livello dirigenziale), per chi avesse maturato i diritti anteriormente all’entrata in vigore del c.c.n.l. 2002-2005 (fissata a fini giuridici dall’art. 1, comma 3 dello stesso c.c.n.l. e dunque anche per la individuazione di chi, essendo già in servizio a quella data, godeva del mantenimento delle pregresse condizioni, ai sensi del successivo art. 28) ad essere preservate pur dopo quella sopravvenuta contrattazione; le spese dell’intero processo, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire l’indennità di equiparazione rispetto alla retribuzione spettante ai dirigenti non medici del S.S.N. ex 9 livello, con decorrenza dal 30.12.2002 e condanna l’Università al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dalla suddetta data, con gli interessi legali o la rivalutazione Istat, se di misura maggiore, dalle scadenze al saldo.

Condanna l’Università al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di tutti i gradi, che liquida, per compensi, in Euro 2.000,00 quanto al primo grado, in Euro 2.400,00 quanto al secondo grado, in Euro 3.000,00 quanto al primo giudizio di legittimità, in Euro 2.400,00 quanto al giudizio di rinvio e in Euro 5.000,00 quanto al presente giudizio di legittimità, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2020

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