Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23933 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23933
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25842-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
N.G.;
– intimato –
avverso l’ordinanza n. 67/34/2011 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO del 20/09/2011, depositata il 27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza resa dalla CTR del Piemonte indicata in epigrafe che, decidendo i ricorsi in appello riuniti presentati da N.G., in qualità di esercente l’attività di agente di commercio in proprio e quale legale rappresentante della società Bener sas di N.G. C., ha escluso l’obbligo ai fini IRAP per gli anni 1999, 2000 e 2001 in capo al N. in proprio, ritenendo che lo stesso avesse provato l’insussistenza di un’autonoma organizzazione, considerando lo svolgimento dell’attività senza l’ausilio di collaboratori e con spese inerenti l’attività medesima che, per la loro entità, non giustificavano la debenza del tributo.
La parte intimata non ha depositato difese scritte.
Il primo motivo, concernente il vizio di omesso esame della questione relativa al condono del contribuente relativo all’anno 1999, specificamente esposta dall’ufficio nell’atto di appello, è manifestamente fondato, non avendo la CTR menomamente esaminato detta eccezione.
Il secondo motivo di ricorso, correlato alla medesima questione e fondato sulla violazione dell’art. 112 c.p.c., è assorbito dall’accoglimento del primo.
Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione e la nullità della sentenza sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 è manifestamente fondato.
La CTR ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti correlati all’autonoma organizzazione del contribuente omettendo, tuttavia, di compiere una dettagliata disamina dei costi rilevanti sostenuti dalla parte contribuente nel corso degli anni oggetto della pretesa, surrogandola con la sola indicazione dell’assenza dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione dell’IRAP ed in tal modo confezionando una motivazione viziata, stando al vigore dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 nella versione ratione temporis vigente in relazione alla pubblicazione della sentenza impugnata – 27.11.2011 -.
Il quarto motivo di ricorso, prospettando l’incongruenza della sentenza per avere da un lato riconosciuto la sussistenza dell’obbligo fiscale ai fini IRAP della società Bener sas di N.G. e c., subentrata all’attività del N. svolta in forma individuale negli anni precedenti e, dall’altro, negato il presupposto dell’autonoma organizzazione nei confronti del N. ancorchè la società avesse verosimilmente fruito dei beni strumentali già in possesso del primo, è inammissibile. La censura, invero, si fonda per un verso su una congettura non verificabile e, per altro verso, non considerando che l’esercizio in forma di società semplice di un’attività commerciale giustifica ex lege il riconoscimento dell’obbligo ai fini IRAP – cfr. Cass. S.U. n. 7371/2016 – senza che occorra valutare l’incidenza dei beni strumentali sull’attività esercitata. Il che dimostra la diversità significativa dei presupposti fra l’attività imprenditoriale in forma societaria e quella professionale svolta in forma individuale. Tanto è sufficiente per escludere le prospettate incongruenze della decisione impugnata. In conclusione, il primo ed il terzo motivo vanno accolti, assorbito il secondo e rigettato il terzo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo e rigettato il terzo.
Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016