Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23932 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 25/09/2019), n.23932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7376-2016 proposto da:

V.R., domiciliato ope legis presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato ALBERTO

GATTUCCIO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO, FABRIZIO DAVERIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 930/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/09/2015 R.G.N. 2076/2013.

Fatto

RILEVATO

CHE:

-con sentenza in data 9 settembre 2014, la Corte d’Appello di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto da UNICREDIT S.p.A., ha respinto il ricorso proposto da V.R., volto ad ottenere la riliquidazione del TFR mediante inserimento nella base di calcolo dei compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario non occasionale e continuativo dal gennaio 1986 sino al 1996;

– in particolare, il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione sulla ritenuta tassatività delle voci indicate nel CCNL ASSICREDITO quali componenti da includersi nella base di calcolo del TFR;

– avverso tale sentenza propone ricorso V.R., affidandolo ad un motivo;

– resiste, con controricorso corredato da memoria, la UNICREDIT S.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2120 c.c., e dell’art. 119 CCNL ASSICREDITO 30 aprile 1987, nonchè dell’art. 123 CCNL 23 novembre 1990 e dell’art. 132 del CCNL 19 dicembre 1994;

– il motivo è infondato;

– in via generale va osservato che l’art. 2120 c.c. – così sostituito dalla L. 29 maggio 1982, n. 297, art. 1, e recante la disciplina del trattamento di fine rapporto – prevede che in ogni caso di cessazione dei rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5;

– il comma 2, della medesima disposizione poi specifica che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del calcolo del T.F.R., comprende tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese;

– pertanto il criterio è quello della omnicomprensività, mentre eccezioni allo stesso possono essere contemplate dalla contrattazione collettiva, che viene autorizzata anche a prevedere, ai medesimi fini, una diversa nozione di retribuzione;

– deve precisarsi che ai fini del calcolo del t.f.r. i criteri di quantificazione della retribuzione annua fissati dall’art. 2120 c.c. nuovo testo possono essere derogati solo dalla normativa collettiva intervenuta successivamente all’entrata in vigore della norma di legge e che tale deroga non può essere effettuata mediante il richiamo a norme pattizie previgenti;

– la piana lettura del CCNL di categoria che interessa nel caso di specie induce ad affermare con tranquillante certezza, conformemente a quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, che le parti contrattuali abbiano voluto escludere una nozione onnicomprensiva e che la lettura offerta dalla Corte d’Appello sia corrispondente al principio generale di cui all’art. 2120 c.c.;

– l’eccezione alla regola generale posta dalla norma di legge richiamata (L. n. 297 del 1982, art. 2) deve ritenersi ricavabile “in modo chiaro ed univoco” dall’art. 132 del CCNL ASSICREDITO come sostenuto in secondo grado alla luce della prima parte del medesimo articolo secondo cui il trattamento di fine rapporto è determinato secondo le norme di legge che regolano la materia;

– il richiamo agli emolumenti rientranti nella retribuzione annua di riferimento contenuto nel medesimo articolo, da ritenersi tassativo secondo la volontà delle parti contraenti, vale ad escludere la confluenza del lavoro straordinario non essendo lo stesso ricompreso fra le eccezioni nominativamente individuate in sede di contrattazione collettiva in modo chiaro ed univoco (cfr., sul punto, ex plurimis, Cass. n. 16618 del 5/11/2003, Cass. n. 365 del 13/01/2010; Cass. n. 16591 del 21/07/2014, con riguardo specifico al settore creditizio, Cass. n. 12685 del 23 marzo 2016);

– conseguentemente, la prestazione di lavoro straordinario deve ritenersi positivamente esclusa dalla disposizione contrattuale e non computabile ai sensi dell’art. 2120 c.c. essendo si la intentio legis di tale disposizione volta a ricomprendere tutti gli elementi retributivi a carattere non occasionale ma sussistendo una chiara volontà ad excludendum espressa dalle parti contrattuali;

– il ricorso deve, quindi, essere respinto;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1 -bis, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

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