Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23932 del 23/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23932
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25465-2012 proposto da:
H.R.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO,
che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCA
MAZZA, MARIA SONIA VULCANO giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 26/05/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO del 31/01/2012, depositata il 27/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Claudio Lucisano difensore del ricorrente che
riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
H.R.A., esercente la professione di avvocato, ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTR Lombardia, rigettando l’appello del contribuente, ha confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanze di rimborso IRAP relative agli anni dal 2003 al 2007. La CTR ha ritenuto che “gli elementi offerti non possono consentire di accertare in concreto che l’avvocato H. svolge la propria attività in assenza di organizzazione”.
L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.
Il primo motivo, concernente il vizio della motivazione della sentenza, fondato e assorbe l’esame del secondo.
Va rammentato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte – sentenza n. 9451/2016 e Cass. S.U. – “con riguardo al presupposto dell’IRAP, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2 il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque aecidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”.
Orbene, la CTR non ha offerto un apparato motivazionale idoneo a sorreggere in maniera logica la decisione di esistenza dell’obbligo fiscale in tema di IRAP a carico del contribuente, totalmente tralasciando di indicare gli indici rivelatori dell’autonoma organizzazione ed invece limitandosi a ritenere che il contribuente non avesse fornito la prova contraria in ordine alla debenza del tributo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Lombardia anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Lombardia anche al fine della liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016