Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23932 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 23932

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21636/2016 proposto da:

S.D., in qualità di unico erede di

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE FEVOLA, IRENE FERRAZZO;

– ricorrente –

contro

ARENA NPL ONE S.R.L., e per essa, quale mandataria, DOBANK S.P.A., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n. 38, presso lo studio

dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato UMBERTO MARIA MALANDRUCCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4310/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza pubblicata il 16 luglio 2015 la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame proposto da Unicredit Credit Management Bank, rigettava la domanda di ripetizione proposta contro di questa da S.A.; risultava in tal senso riformata la sentenza del Tribunale di Latina che aveva riconosciuto l’illegittima applicazione, nel corso del rapporto intercorrente tra i contendenti, di interessi anatocistici e condannato la banca alla restituzione dell’importo di Euro 337.534,41, oltre interessi. La Corte di merito, pronunciando sul sesto motivo di gravame, rilevava che pur avendo l’appellato dimostrato la nullità parziale del contratto di conto corrente, non aveva tuttavia provato di aver eseguito in favore della banca pagamenti di cui potesse invocare la ripetizione.

2. – La sentenza è stata impugnata per cassazione da S. con un ricorso affidato due motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso Arena NPL One s.r.l., avente causa di Unicredit Credit Management Bank.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.. Assume il ricorrente che la Corte distrettuale aveva assunto una decisione che esorbitava dal motivo di appello (il sesto) fatto valere dalla banca. Con tale motivo era infatti stato censurato l’uso, da parte del consulente tecnico, del metodo del cosiddetto “saldo zero” nel calcolo dei rapporti di dare e avere tra le parti, mentre la Corte di appello aveva rilevato che, in ragione della carenza di gran parte degli estratti conto, risultava impossibile avere precisa contezza dei pagamenti effettivi posti in essere in favore della banca.

La censura è inammissibile in quanto carente della necessaria specificità.

Il ricorrente manca di riprodurre, nella sua integrità, il contenuto del motivo di appello di cui si è detto. In tal modo, non fornisce a questa Corte gli elementi necessari per comprendere se il vizio denunciato sussista e se esso presenti il connotato della decisività. Va rilevato, in proposito, che l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone che la parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, riporti, nel ricorso stesso, gli elementi ed i riferimenti atti ad individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio processuale, onde consentire alla Corte di effettuare, senza compiere generali verifiche degli atti, il controllo del corretto svolgersi dell’iter processuale (Cass. 30 settembre 2015, n. 19410; cfr. pure Cass. 10 novembre 2011, n. 23420: per l’applicazione del principio nelle ipotesi di ultrapetizione ed extrapetizione cfr., ad es.: Cass. 3 agosto 2005, n. 16245; Cass. 23 gennaio 2004, n. 1170).

Peraltro, è da osservare come la stessa sentenza impugnata dia conto del fatto che il motivo di gravame investisse, nel suo complesso, il profilo afferente la quantificazione degli importi pretesi: in essa, infatti, si legge (pag. 11) che il sesto motivo di gravame della banca era “assolutamente condivisibile” nella parte in cui deduceva che sulla base della inattendibile ricostruzione dei rapporti di dare e avere operata consulente tecnico “non (fosse) possibile fondare la condanna al pagamento della somma di Euro, 337.534,41, oltre interessi”. E mette conto pure di rilevare che, comunque, non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però, appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel thema decidendum del giudizio (Cass. 16 gennaio 2016, n. 1377; cfr. pure, ad es.: Cass. 11 gennaio 2011, n. 443; Cass. 10 febbraio 2006, n. 2973).

2. – Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il motivo è svolto in modo disarticolato, attraverso il richiamo a dati estrapolati dai singoli atti processuali, senza però fornire le indicazioni atte a far comprendere il senso compiuto delle argomentazioni che da tali elementi vorrebbero trarsi. L’istante lamenta che la Corte di appello avrebbe mancato di considerare che le singole rimesse erano state operate in presenza di un affidamento di fatto, con la conseguenza che esse avrebbero dovuto qualificarsi come ripristinatorie della provvista. Aggiunge che la banca non aveva mai contestato i pagamenti da lui eseguiti, limitandosi a sostenere che il correntista presentava un saldo finale a debito. Osserva inoltre che la domanda proposta giudizialmente aveva ad oggetto non solo le somme indebitamente riscosse dalla banca, ma anche quelle da essa illegittimamente addebitate. Rileva pure che, ai fini della ricostruzione della situazione contabile, ben avrebbe potuto farsi luogo a consulenza tecnica d’ufficio, la quale doveva ritenersi ammissibile nella fattispecie oggetto di causa, in cui l’accertamento dei fatti era possibile solo mediante l’esperimento di indagini supportate da specifiche competenze tecniche.

Il motivo è palesemente infondato.

La Corte di appello ha evidenziato che, mancando la maggior parte degli estratti conto, non era prova dei pagamenti indebiti che l’odierno ricorrente aveva posto a fondamento della domanda di ripetizione: infatti – ha correttamente precisato – la mera annotazione in conto di una posta di interessi, o di altre commissioni o “voci” non dovute, comporta un incremento del debito dello stesso correntista o una riduzione del credito di cui ancora dispone, ma non si risolve affatto in un pagamento.

Tale affermazione non è in alcun modo incisa dalle deduzioni svolte dal ricorrente. In mancanza di una idonea documentazione dei pagamenti operati dal correntista (profilo, questo, non sindacabile nella presente sede, in quanto inerente al giudizio di fatto riservato al giudice del merito) la condictio indebiti non può configurarsi, giacchè ne difetta l’elemento costitutivo, e cioè la solatio che si assume non dovuta.

Quanto dedotto con riguardo alle rimesse ripristinatorie non è, perciò, concludente: la rimessa ripristinatoria non è, infatti, un pagamento, ma il versamento operato in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, allo scopo di reintegrare la provvista posta a disposizione del correntista da parte della banca.

Peraltro, il rilievo svolto dall’istante non sembra tener conto della rilevata indisponibilità degli estratti conto necessari per ricostruire il reale andamento del rapporto. Tale carenza, infatti, come rende impossibile la ricostruzione dei versamenti solutori, così osta alla quantificazione di quelli ripristinatori.

L’assunto secondo cui la domanda formulata dall’attore in prime Cure aveva ad oggetto anche l’accertamento delle somme illegittimamente addebitate non si coniuga, poi, ad alcuna appropriata censura, dal momento che il ricorrente non ha fatto valere, in questa, sede, il vizio processuale di omessa pronuncia.

Pure non conferente è la doglianza sollevata quanto al mancato rinnovo della consulenza tecnica. Posto, infatti, che era l’odierno ricorrente, quale attore in ripetizione, ad essere onerato della documentazione degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente, la statuizione della Corte di appello, che ha disatteso l’istanza diretta all’esperimento dell’indagine peritale, appare ineccepibile. Deve infatti farsi applicazione, in argomento, del principio per cui la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze; sicchè il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a far compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3130; Cass. 14 febbraio 2006, n. 3191).

3. – Il ricorso va dunque respinto.

4. – Le spese del giudizio di legittimità gravano sul ricorrente, secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti perchè parte ricorrente versi l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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