Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23931 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24147-2012 proposto da:

B.U., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE 1

ENCHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FABIO

FRANCO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 42/25/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 20/01/2012, depositata il 09/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato Giuseppe Ferrara (delega avvocato Fabio Franco)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

B.U., membro del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale dì alcune società, propone ricorso in cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della CTR Toscana n. 42/25/12, depositata il 9105/2012 Il giudice di appello aveva accolto l’impugnazione proposta dall’Ufficio contro la sentenza della CTP di Lucca che aveva annullato la cartella di pagamento relativa all’IRAP per l’anno 2005 ritenendo sussistenti i presupposti per il pagamento dell’imposta IRAP.

Il contribuente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360, n. 4.

Lamenta che i giudici di merito non hanno individuato i presupposti per l’assoggettabilità dello stesso ad IRAP, essendosi limitati a richiamare gli orientamenti giurisprudenziali in tema di presupposto dell’IRAP.

Con il secondo motivo deduce la erroneità della sentenza impugnata, per violazione e falsa applicazione del disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, art. 3, comma 1, lett. c), artt. 4 ed 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Ritiene che ha errato la CTR nella parte della motivazione in cui ha affermato che il contribuente dovesse pagare l’IRAP per il 2005 in quanto si avvaleva della collaborazione di un dipendente part-time.

Con il terzo motivo, il contribuente deduce la erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c), nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 49, comma 2, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 53 del TUIR vigente nel 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che la CTR ha errato nel ritenere sussistente la soggettività passiva IRAP dello stesso in quanto il reddito prodotto dalle attività di amministratore e sindaco di società svolte dallo stesso è assimilato dal legislatore a quello di lavoro dipendente. Pertanto, è escluso che tali attività siano connotate dall’autonomia organizzativa, che integra il presupposto dell’IRAP.

Con l’ultimo motivo deduce la erroneità della sentenza impugnata per omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ritiene che la CTR ha omesso di indicare le risultanze istruttorie idonee a giustificare la sussistenza della soggettività passiva del contribuente nè ha spiegato come, in relazione alla natura dell’attività esercitata dal ricorrente ed alle mansioni svolte dalla dipendente part-time, quest’ultima avrebbe potuto attribuire all’organizzazione del contribuente quel valore aggiunto che ha giustificato la soggettività passiva dell’IRAP dello stesso.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso, insistendo per il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame delle altre censure.

Ed invero, la CTR ha ritenuto di aderire all’interpretazione prospettata dall’Ufficio con una motivazione che non contiene l’esposizione degli elementi dai quali il giudice ha tratto il proprio convincimento, nè consente di individuare il criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione a carico del contribuente dell’IRAP.

In accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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