Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23931 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 23931 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA

sul ricorso 8141-2010 proposto da:
RAFFA

GIOVANNI

elettivamente

RFFGNN40A29D969T,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avvocato CALCAGNO MARCELLO in 16154 GENOVA,
a

Piazza Oriani 3/4, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

1794

FONDIARIA SAI S.P.A. 00818570012, CANNISTRA’ ROBERTO
CNNRRT63C17M964S, ALLIANZ S.P.A. 05032630963, MACCIO’
ADELE MCCDLA51H54D077B;

1

Data pubblicazione: 22/10/2013

- intimati –

avverso la sentenza n. 223/2009 della CORTE D’APPELLO
di GENOVA, depositata il 24/02/2009 R.G.N. 990/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO DE

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’inammissibilita’ del ricorso.

2

STEFANO;

Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 223 del 24.2.09 la corte di appello
di Genova, in riforma della sentenza di primo grado resa
dal tribunale di quel capoluogo, respinse la domanda
avanzata da Giovanni Raffa, trasportato a bordo del veicolo

Genova del 14.3.88 (e nel corso del giudizio intentato
dalla Macciò nei confronti del proprietario del veicolo
investitore, tale Roberto

Cannistrà,

Adriatico

spa),

dell’assicuratrice RcA di

costei,

dalla

Lloyd

assicurato per la RcA
anche

nei

confronti

la Fondiaria ass.ni

(poi

FondiariaSAI spa), ritenendo carente la prova di validi
atti interruttivi della prescrizione biennale.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, affidandosi
a tre motivi, il Raffa; la Fondiaria-SAI spa, Adele Macciò,
Roberto Cannistrà e la Allianz spa (gli ultimi due
destinatari della notifica del ricorso ai sensi dell’art.
332 cod. proc. civ.) non svolgono attività difensiva in
questa sede.
Motivi della decisione

2. Il ricorrente sviluppa tre motivi e:
– conclude il primo – rubricato “violazione di legge
(art. 2947/3 c.c.), in riferimento agli artt. 582 ss. c.p.”
– col seguente quesito:

dica la S.C. se, dichiarando, in

applicazione dell’art. 2947/2 c.c., la prescrizione del
diritto del deducente al risarcimento del danno alla
persona conseguente a sinistro stradale, danno derivante
dal reato previsto dagli artt. 582 ss. c.p., abbia violato
l’art. 2947/3 c.c., secondo cui se il fatto è considerato

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di Adele Macciò, coinvolto in un sinistro stradale in

dalla legge come reato [c.c. 2768] e per il reato è
stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica
anche all’azione civile [c.p. 157]. Tuttavia, se 11 reato è
estinto per causa diversa dalla prescrizione o è
intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il

indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di
estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è
divenuta irrevocabile;
conclude il secondo – rubricato “violazione di legge
(art. 187/4, nel testo anteriore alla riforma del 1990,
trattandosi di causa di vecchio rito, e 246 cpc).
Insufficiente motivazione su un punto decisivo della
controversia” – col solo seguente quesito:

Dica la Corte

se, non ammettendo la prova testimoniale dedotta in
comparsa di risposta dall’esponente sul rilievo da un lato
della sua presunta indeterminatezza, perché non sarebbe
stata indicata la data precisa in cui il documento della
cui esistenza era volta alla dimostrazione sarebbe stato
formato, dall’altro per la presunta inattendibilità del
teste indicato, la Corte abbia violato l’art. 187/4
(vecchio testo) cpc e l’art. 246 cpc, e sia comunque
incorsa in motivazione insufficiente su un punto decisivo
della controversia, non ravvisando che, pur non potendo
condurre alla dimostrazione della data precisa in cui il
documento era stato formato, avrebbe potuto consentire di
accertare se, come ivi dedotto, era stato formato nel 1989,
il che era rilevante (decisivo) ai fini di causa;

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diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini

- conclude il terzo – rubricato “violazione di legge
(artt. 2727 e 2729 c.c.)” – col seguente quesito:

dica la

Corte se, procedendo ad una valutazione analitica degli
elementi indiziari addotti dall’esponente per dimostrare
l’esistenza agli atti dell’originaria raccomandata

ravvisando per alcuni i caratteri della precisione e della
gravità, ma soprattutto senza operare una valutazione
complessiva di tutti gli elementi presuntivi ed accertare
se essi fossero concordanti e se la loro combinazione fosse
in grado di fornire una valida prova presuntiva, la Corte
sia incorsa nella violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.
3. Va ora premesso che, essendo la sentenza impugnata
stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla
fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua
abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di
cui all’art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) l’art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la
rigorosa interpretazione elaborata da questa Corte (Cass.
27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887;
Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079). Pertanto:
3.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360
cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità,
da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice
di merito; b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez.

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interruttiva dei termini, senza considerarne uno, non

Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio
2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8
novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla
ratio decidendi,

perché, in contrario, difetterebbero di

decisività (sull’indispensabilità della pertinenza del

n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28
settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n.
27901);
3.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno
formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono
consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo
del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente
ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,
chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.
16002; Cass. Sez. Un., l ° ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30
dicembre 2009, ord. n. 27680);
3.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione,
nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme
di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla
imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata
dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte:
Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre
2011, n. 27649).

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quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008,

4. Vanno ora esaminati separatamente i motivi di
ricorso.
4.1. In applicazione dei criteri di cui al paragrafo
precedente, il primo motivo è inammissibile, perché
assistito da quesito privo di idonei riferimenti al caso

applicata e di quella specifica di cui si invocava
l’applicazione: vale a dire, la non correttezza
(oltretutto, in base a giurisprudenza successiva) della
determinazione del termine di prescrizione in due anni,
anziché in cinque. A prescindere da ogni ulteriore
considerazione sulla novità della questione (risultando
comunque intervenuta l’invocata pronuncia delle Sezioni
Unite sulla medesima in tempo idoneamente anteriore alla
scadenza dei termini per il passaggio in decisione della
sentenza in secondo grado) o dalla formazione di giudicato
interno sul punto (avendo comunque l’odierno ricorrente,
dinanzi ad una questione controversa, adottato la linea
processuale di non contestare l’alternativa astratta
soluzione di diritto in ordine alla durata biennale del
termine prescrizionale), pertanto, il quesito non è neppure
congruente con la tesi sostenuta.
4.2. Il secondo motivo è inammissibile.
4.2.1. Lo è in ordine alle prospettate violazioni di
legge: quanto al profilo dell’indeterminatezza del capitolo
di prova, perché tanto involge apprezzamenti di fatto,
incensurabili in sede di legittimità se, come nella specie,
scevri da evidenti vizi logici e giuridici, stando al
tenore letterale (come riportato in ricorso) delle

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concreto ed all’illustrazione della regola malamente

proposizioni in cui quei capitoli si articolano; e, d’altra
parte, è chiaramente prospettata come sussidiaria – “di
contorno” e quindi di per sé inidonea ad alterare la
soluzione finale, la valutazione dell’inattendibilità del
teste (siccome esposto al rischio di azioni di

indicata dalla corte territoriale quale ragione ulteriore
di inammissibilità della prova orale e quindi, di per sé
sola, inidonea ad inficiare – ove mai errata o scorretta il risultato finale di non ammissione di quest’ultima,
adeguatamente fondata su altra ragione del decidere.
4.2.2. Ma il detto motivo è inammissibile anche in
ordine al prospettato vizio motivazionale: in disparte che
il momento di riepilogo o di sintesi a suo corredo non
rispetta affatto i rigorosi requisiti di cui sub 3.2 e 3.3,
con esso si invoca una rivalutazione nel merito delle
risultanze istruttorie, prospettandosi l’astratta
possibilità di una successiva integrazione di quelle della
prova non ammessa perché incompleta con altri elementi
presuntivi (se non indiziari). Ma un vizio di motivazione
non può consistere in un apprezzamento dei fatti e delle
prove in senso difforme da quello preteso dalla parte,
perché non ha la corte di cassazione il potere di
riesaminare e valutare il merito della causa, essendo
invero la valutazione degli elementi probatori attività
istituzionalmente riservata al giudice di merito, non
sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della
congruità della motivazione del relativo apprezzamento (tra
le molte, v. Cass. 17 novembre 2005, n. 23286, oppure Cass.

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responsabilità a seconda delle risposte a rendere),

18 maggio 2006, n. 11670, oppure Cass. 9 agosto 2007, n.
17477; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. 18 marzo
2011, n. 6288). Infatti, quel giudice non incontra, nel
privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di
altre (pur astrattamente possibili e logicamente non

impredicabili), altro limite che quello di indicare le
ragioni del proprio convincimento, senza peraltro essere
tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza
processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione
difensiva (per tutte: Cass. 20 aprile 2012, n. 6260).
4.3. Il terzo motivo è del pari inammissibile.
4.3.1. Si ricordi che il vizio di violazione di legge
consiste nella deduzione di una erronea ricognizione, da
parte del provvedimento impugnato, della fattispecie
astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa (da
cui la funzione di assicurare l’uniforme interpretazione
della legge assegnata alla Corte di cassazione); viceversa,
l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie
concreta, a mezzo delle risultanze di causa,

è

esterna

all’esatta interpretazione della norma di legge ed impinge
nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui
censura è possibile, in sede di legittimità, sotto
l’aspetto del vizio di motivazione; e lo scrimine tra l’una
e l’altra ipotesi – violazione di legge in senso proprio a
causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie
normativa, ovvero erronea applicazione della legge in
ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della
fattispecie concreta – è segnato, in modo evidente, nel

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1

senso che solo questa ultima censura e non anche la prima è
mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di
causa (giurisprudenza fermissima; da ultimo, v.: Cass. 20
aprile 2011, n. 9117; Cass. 12 aprile 2011, n. 8410; Cass.
31 marzo 2011, n. 7459; Cass. 28 settembre 2011, n. 19789).

merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri
individuatori della presunzione (gravità, precisione e
concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti
a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in
base all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. (e non già alla
stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla
Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di
nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 cod.
civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di
proclamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo
dell’applicazione a fattispecie concrete che effettivamente
risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. 26
giugno 2008, n. 8023).
4.3.2. E tuttavia spetta al giudice di merito valutare
l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici,
individuare i fatti da porre a fondamento del relativo
processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di
legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente
motivato, sfugge al sindacato di legittimità (tra le
moltissime: Cass. 2 aprile 2009, n. 8023; Cass. 10 agosto
2008, n. 17628; Cass. 5 luglio 2007, n. 15219; Cass. 23
gennaio 2006, n. 1216; Cass. 19 marzo 2002, n. 3974;
nonché, sia pure talvolta solo

per incidens:

Cass. 24

10

Pertanto, in tema di presunzioni, qualora il giudice di

gennaio 2013, n. 1698; Cass. 22 novembre 2012, n. 20678;
Cass. 17 agosto 2011, n. 17327; Cass. 18 aprile 2011, n.
8827; Cass. 22 gennaio 2009, n. 1632; Cass. 26 novembre
2008, n. 28224).

E,

nel caso di specie, nulla impediva al

giudice del merito di analizzare singolarmente quei singoli

elementi che controparte avrebbe voluto invece,
complessivamente considerati, integrare l’elemento
probatorio a sostegno della sua tesi sull’avvenuta
tempestiva interruzione della prescrizione: non costituendo
alcuna falsa applicazione degli articoli richiamati
l’esclusione,

in concreto,

concordanza degli indizi,

della precisione e della
come valutata dalla corte

territoriale.
In tal modo, nessun effetto potendo conseguire dalla
sommatoria di elementi ciascuno di per sé inidoneo a
produrlo (in quanto ciascuno, di per sé, non grave, né
preciso), l’indagine sollecitata dal ricorrente torna ad
investire la ricostruzione dei fatti come in concreto
operata dalla corte territoriale: così infrangendosi sui
principi ricordati sub 4.2.2.
4.3.3. Né può dolersi il ricorrente del mancato ricorso
ad un procedimento inferenziale diverso da quello che ha
condotto alla conclusione a lui sfavorevole, a meno che
quest’ultimo non sia – circostanza questa che va esclusa,
per l’accuratezza della disamina di ciascuno degli elementi
presentati – articolato su presupposti fattuali scorretti o
su regole di giudizio incongrue o viziate: in altri
termini,

non gli è consentito lamentare il mancato ricorso

a presunzioni, dinanzi a motivazioni, scevre da evidenti

11

/

vizi logici e giuridici e fondate su argomentazioni non
impredicabili, dinanzi ad una pluralità di elementi,
esaminati analiticamente, anziché complessivamente, con
conclusione di inidoneità di ognuno ad integrare gli indizi
precisi e concordanti indispensabili – se poi anche gravi –

5. Pertanto, il ricorso va rigettato; ma non vi è luogo
a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non
avendo gli intimati svolto in questa sede alcuna attività
processuale.
P.

Q.

M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 2 ottobre 2013.

per l’operatività della presunzione.

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