Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23931 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 23931

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21157/2016 proposto da:

VILLAGGIO SICILIA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, C.S., elettivamente domiciliati in ROMA piazza

Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentati e difesi dall’avvocato MAURIZIO GERMANA’;

– ricorrenti –

contro

ELIPSO FINANCE S.R.L. e per essa quale mandataria FBS S.P.A., in

persona del suo procuratore speciale, elettivamente domiciliata in

ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO TUDISCA;

– controricorrente –

contro

S.F., CA.DO.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 454/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 16/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Corte di appello di Messina, con sentenza pubblicata il 16 luglio 2015, ha accolto solo in parte, per una statuizione che qui più non interessa, l’appello proposto da Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. avverso la pronuncia di prime cure. La sentenza del Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato a Ca.Do., nella qualità di rappresentante legale di Villaggio Sicilia s.r.l., oltre che a C.S. e a S.F., nella qualità di fideiussori della predetta società, il pagamento della somma di Lire 116.719.598, oltre accessori e con il quale, inoltre, erano state rigettate le domande riconvenzionali di contenuto risarcitorio proposte in prime cure dagli odierni ricorrenti.

In particolare, la Corte di merito ha disatteso l’impugnazione avente ad oggetto la reiezione di queste ultime domande, affermando che gli appellanti in via incidentale non avevano fornito prova del danno subito.

2. – La sentenza della Corte sicula è stata impugnata per cassazione da Villaggio Sicilia e C.S. con un ricorso che si fonda su di un unico motivo. FBS s.p.a., quale mandataria di Eliso Finance s.r.l. (già Banca Antoniana Popolare Veneta), resiste con controricorso. Non hanno svolto attività difensiva S.F. e Ca.Do..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, l’omessa valutazione della consulenza tecnica contabile disposta dal giudice del gravame e l’erroneità delle conclusioni cui è pervenuto quest’ultimo: conclusioni che si deduce essere affette da manifesta illogicità. In sintesi, gli istanti deducono che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la revoca del decreto ingiuntivo opposto trovasse giustificazione nel mancato adempimento dell’onere della prova, da parte della banca, con riferimento agli estratti conto, e non nel positivo riscontro, attinto attraverso l’esperimento della consulenza tecnica, quanto all’inesistenza della pretesa creditoria. Assumono, in particolare, che tale erroneo convincimento aveva indotto il giudice distrettuale a ritenere insussistente il pregiudizio da loro fatto valere con l’azione di danno.

2. – Il motivo è manifestamente infondato, e così il ricorso.

Come è noto, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (sul punto: Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

Si osserva, allora, e anzitutto, che sul piano giuridico la mancata prova del credito equivale alla prova della sua insussistenza: sicchè, a prescindere da ogni ulteriore considerazione, non si vede come il dedotto mancato apprezzamento di elementi che, in positivo, avrebbero dato ragione dell’inesistenza di un saldo a debito del correntista possa assumere un qualche rilievo, sul piano della decisione da adottare, ove il giudice abbia comunque dato atto della mancata documentazione, attraverso gli estratti conto, di quello stesso saldo debitorio.

Il denunciato omesso esame dell’inesistenza del credito, che si assume desumibile dalle risultanze della consulenza contabile, risulta, poi, privo di decisività avendo specificamente riguardo alla pronuncia rispetto alla quale gli odierni ricorrenti sono risultati vittoriosi. La Corte di appello ha infatti respinto la domanda risarcitoria degli appellanti in via incidentale rilevando che i medesimi non avevano “fornito alcuna prova del danno subito”. Ora, il positivo riscontro del danno risarcibile non coincide, di certo, con la prova dell’insussistenza del credito (potendosi certamente escludere, in astratto, che l’azione contro chi non sia debitore provochi sempre e comunque un pregiudizio al soggetto convenuto in giudizio). Nè si vede come possa sostenersi che la Corte di merito avrebbe giudicato esistente il danno ove avesse, in via di ipotesi, valorizzato le risultanze della consulenza tecnica, piuttosto che la carenza probatoria del credito, siccome non documentato in modo appropriato dagli estratti conto che la banca era tenuta a produrre in giudizio: infatti, nell’uno come nell’altro caso l’azione intesa al recupero del credito si palesa priva di fondamento (ma non per questo, o meglio, non solo per questo, produttiva di un danno risarcibile, come si è detto).

E’ poi appena il caso di aggiungere come la dedotta illogicità che presenterebbe, a detta dei ricorrenti, la pronuncia impugnata, risulti essere, ancor prima che del tutto assente, insuscettibile di essere fatta oggi valere col ricorso per cassazione: infatti, non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza, atteso che il cit. n. 5 dell’art. 360 c.p.c., attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti (Cass. 6 luglio 2015, n. 13928).

3. – Al rigetto del ricorso segue la statuizione sulle spese, regolate secondo soccombenza.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controcorrente, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti perchè parte ricorrente versi l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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