Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23930 del 23/11/2016


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Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 12/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1485-2012 proposto da:

V.C., (OMISSIS), C.Q. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA Il ARBERINI 52, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO ROMEO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AUGUSTO VISCARDI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DELLO STATO – AGENZIA DELLE ENTRATE –

UFFICIO DI MILANO (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 115/38/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 21/09/2010, depositata il 18/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

C.Q. e V.C., esercenti la professione di avvocato in forma di studio associato, ricorrono, affidandosi a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con la quale la CTR Lombardia, in sede di rinvio disposto da questa Corte con sentenza n. 27749/2008, ha accolto l’appello dell’Ufficio e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato il ricorso proposto avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione ad istanza di rimborso IRAP relativa all’anno 1998. L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.

Il primo motivo di ricorso prospetta il vizio di motivazione della sentenza.

Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, poichè la CTR aveva valorizzato elementi irrilevanti ai fini del riconoscimento dell’autonoma organizzazione – compensi e spese -.

Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge. La CTR aveva liquidato le spese dell’intero giudizio di merito, ancorchè la Cassazione, con la sentenza n. 27749/08 cit. si fosse limitata a prevedere l’obbligo dei giudice di rinvio di liquidare le spese del giudizio di legittimità.

I primi due motivi di ricorso, che meritano un esame congiunto stante la loro stretta connessione, sono infondati.

Va rammentato che Cass. S.U. n. 7371/2016 ha di recente chiarito che “…presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi, ma quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, Che siano soggetti passivi dell’imposta a norma del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3 – comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni – essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l’attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione”.

Le S.U. hanno in particolare valorizzato la circostanza che il D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, secondo periodo stabilisce che “l’attività esercitata dalle società e dagli enti” costituisce in ogni caso presupposto di imposta e, ancora, che secondo l’art. 3, comma 1, lett. e) del medesimo decreto sono soggetti passivi le società semplici e quelle a esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 5, comma 3 Tuir). Ne consegue che con riferimento a tali soggetti, la natura giuridica prescelta costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale, senza che occorra accertare, in concreto, la sussistenza di un’autonoma organizzazione.

Orbene, nel caso di specie la CTR non solo ha accertato l’esistenza in forma associata della professione di avvocato dei due professionisti, ma ha altresì valutato l’esistenza di elementi dai quali ha tratto il convincimento dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, senza che i contribuenti abbiano fornito la prova dell’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività. Sulla base di tali considerazioni, la sentenza è immune dai prospettati vizi, apparendo congruamente motivata e corretta in diritto.

Il terzo motivo di ricorso è parimenti infondato.

Ed invero, il giudice di appello, allorchè riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali – cfr. Cass. n. 15483/2008, Cass. n. 4052/2009, Cass. n. 6259/2014 -.

La CTR, in sede di rinvio, ha dunque correttamente provveduto a liquidare le spese del giudizio di primo che aveva visto inizialmente vittoriose le parti contribuenti e di quelle del secondo grado e di legittimità per le quali ultime la sentenza di questa Corte n. 22749/2008 aveva espressamente rimesso la liquidazione al giudice del rinvio.

Il ricorso va quindi rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

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