Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23930 del 22/10/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 23930 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

PU

SENTENZA

sul ricorso 4827-2008 proposto da:
MELCHIORI

PARIDE

MLCPRD32D21C498N,

elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE 130, presso lo
studio dell’avvocato TERENZIO ENRICO MARIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROLANDO
EMANUELA giusta procura speciale notarile del Dott.
Notaio CRISTIANO CASALINI in Cerea del 7/06/2010 rep.
n. 9508;
– ricorrente contro

PASETTO MARCO PSTMRC59CO2C498Y,

1

PASETTO STEFANO

Data pubblicazione: 22/10/2013

PSTSFN60P14C489Q, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato
PANARITI BENITO, che li rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PERINI GIAMPAOLO giusta delega
in atti;

avverso la sentenza n. 1114/2007 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 08/08/2007 R.G.N. 34291/07;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’inammissibilita’ in subordine il rigetto del
ricorso.

2

– controricorrenti

Svolgimento del processo

1. Notificatogli, ad istanza di Stefano e Marco Pasetto
in data 24.3.00, precetto di rilascio di un immobile
destinato a sala cinematografica, con annessa corte
indispensabile all’uso di quella, fondato su di un decreto

ordinaria promosso da Lino Speranza e Lina Baldo anche nei
suoi confronti, l’intimato Paride Melchiori si oppose
dinanzi al tribunale di Verona – sez. dist. di Legnago,
adducendo l’erroneità dell’inclusione della corte nel
decreto, riconosciuta da successiva sentenza n. 428/02 nel
corso del giudizio di divisione.
Il tribunale accolse l’opposizione con sentenza n.
13/05, ma la corte di appello di Venezia, adita dai
Pasetto, riconobbe l’inopponibilità ai medesimi, in un
giudizio diverso da quello in cui si era formato il titolo
esecutivo consistente nel decreto di trasferimento, dei
provvedimenti resi nel giudizio di divisione in tempo
successivo senza il coinvolgimento degli aggiudicatari; e
statuì che, conclusa l’esecuzione, non vi era più spazio
per la tutela del debitore, con definitiva irretrattabilità
della vendita forzata in favore dell’aggiudicatario, salvo
il

solo caso – da farsi valere, però, con autonoma azione

di nullità – della collusione tra procedente e acquirente;
ma compensò le sole spese del giudizio di primo grado.
Per la cassazione della sentenza della corte lagunare,
pubblicata il 28.8.07 e notificata il 19.12.07, ricorre ora
Paride Melchiori, affidandosi a tre motivi; resistono, con

3

di trasferimento 28.6.99 reso in un giudizio di divisione

controricorso illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378
cod. proc. civ., Stefano e Marco Pasetto.
Motivi della decisione

2. Il ricorrente Melchiori sviluppa tre motivi e:
– conclude il primo (rubricato “violazione e/o falsa
il

proprietario nei confronti del quale si è svolto il
processo

di

espropriazione/divisione,

quando

l’aggiudicatario si avvale del decreto di trasferimento
come titolo esecutivo per il rilascio dell’immobile, può
contestare con l’opposizione di cui all’art. 615 cpc che
l’immobile di cui si chiede il rilascio sia quello che è
stato trasferito con il decreto?;
– con il secondo (rubricato “omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio”), pare dolersi della mancata
considerazione, quale fatto decisivo, dell’esclusione dal
decreto di trasferimento dell’area cortiva annesso al
fabbricato; ma non conclude con alcun separato ed autonomo
momento di sintesi o di riepilogo;
– conclude il terzo (rubricato “nullità della sentenza o
del procedimento”) col seguente quesito:

l’omessa pronuncia

da parte del giudice di appello avverso specifiche
eccezioni di nullità dell’atto introduttivo del giudizio di
appello,

fatte

tempestivamente

valere

dalla

parte

appellata, così come l’aver pronunciato oltre i termini
delle pretese e delle eccezioni richieste dall’appellante
integrano una violazione dell’art. 112 cpc, con conseguente (11
declaratoria di inammissibilità e nullità dell’intero

4

applicazione dell’art. 615 cpc”) col seguente quesito:

giudizio e passaggio in giudicato della sentenza di primo
grado.
Dal canto loro, i controricorrenti Pasetto:
– quanto al primo motivo, rilevano che correttamente la
corte territoriale ha identificato l’azione di controparte

mercé l’adduzione di errori verificatisi nel processo in
cui si era formato il titolo esecutivo, così escludendo
l’opponibilità dell’errore contenuto nel titolo, in difetto
di impugnativa di quest’ultimo nel corso del processo in
cui si era formato ed estendendone il contraddittorio agli
aggiudicatari acquirenti;
– quanto al secondo motivo, escludono trattarsi di fatto
controverso, visto che la sentenza successiva nel giudizio
di divisione è pacificamente passata in giudicato e, con
essa, l’accertamento di non estensione del decreto di
trasferimento alla corte pertinenziale; respinta la pretesa
del ricorrente di sollecitare a questa Corte la
interpretazione del titolo, rimarcano poi avere la corte
territoriale statuito l’inopponibilità del provvedimento
successivo conseguito nel corso del giudizio di divisione
in relazione al bene come compiutamente descritto nel
decreto di trasferimento e nella precedente ordinanza di
vendita; concludono nel senso che è l’inopponibilità
dell’accertamento dell’errore nel decreto e non già
l’erroneità del decreto in sé ad essere il punto decisivo
della controversia, in quanto tale non attinto dalla
censura del ricorrente;

5

come opposizione all’esecuzione per rilascio di immobile,

-

del terzo motivo denunciano l’inammissibilità per

difetto di valida illustrazione (con violazione dell’art.
366, n. 4, cod. proc. civ.) e per non pertinenza del
quesito di diritto rispetto al contenuto sostanziale della
censura, ma altresì l’infondatezza, illustrando i motivi di

ampiezza; e negano un’omissione di pronuncia sull’eccezione
di nullità dell’atto di citazione in appello;
e

concludono

con

una

finale

eccezione

di

inammissibilità del ricorso per mancata indicazione degli
atti e dei documenti sui quali è fondato, non bastando la
materiale allegazione al medesimo della sentenza n. 428/02
del tribunale di Verona, della sentenza di primo grado e
dell’atto di citazione in appello.
3. Va, a questo punto, in via preliminare rilevato
essere incontroverso:
– che il bene reso oggetto del precetto di rilascio qui
opposto coincide con l’oggetto del decreto di trasferimento
originariamente pronunciato

in favore degli odierni

esecutanti;
– che il debitore cui è stato intimato il rilascio era
una delle parti del giudizio di divisione;
– che è sopravvenuto, nel giudizio di divisione in cui è
stato emesso il decreto di trasferimento posto a base della
oggi opposta esecuzione, un provvedimento giudiziale (la
sentenza n. 428 del 21.2.02 del tribunale di Verona) di
esclusione dall’oggetto del decreto stesso dell’area
annessa ai fabbricati;

6

appello proposti e sottolineandone la specificità ed

- che in tale giudizio di divisione, neppure ai soli
fini della modifica o correzione o restrizione del decreto
di trasferimento, non sono stati messi in condizione di
partecipare gli aggiudicatari acquirenti, precettanti
opposti nel presente giudizio.

stata pubblicata tra il 2.3.06 ed il 4.7.09, alla
fattispecie continua ad applicarsi, nonostante la sua
abrogazione (ed in virtù della disciplina transitoria di
cui all’art. 58, comma quinto, della legge 18 giugno 2009,
n. 69) l’art. 366-bis cod. proc. civ. e, di tale norma, la
rigorosa interpretazione elaborata da questa Corte (Cass.
27 gennaio 2012, n. 1194; Cass. 24 luglio 2012, n. 12887;
Cass. 8 febbraio 2013, n. 3079). Pertanto:
4.1. i motivi riconducibili ai nn. 3 e 4 dell’art. 360
cod. proc. civ. vanno corredati, a pena di inammissibilità,
da quesiti che devono compendiare: a) la riassuntiva
esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice
di merito; b) la sintetica indicazione della regola di
diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di
diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta
applicare al caso di specie (tra le molte, v.: Cass. Sez.
Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio
2008, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8
novembre 2010, n. 22704); d) questioni pertinenti alla
ratio decidendi,

perché, in contrario, difetterebbero di

decisività (sull’indispensabilità della pertinenza del
quesito, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008,
n. 27347; Cass., ord. 19 febbraio 2009, n. 4044; Cass. 28

7

4. Va pure premesso che, essendo la sentenza impugnata

settembre 2011, n. 19792; Cass. 21 dicembre 2011, n.
27901);
4.2. a corredo dei motivi di vizio motivazionale vanno
formulati momenti di sintesi o di riepilogo, che devono
consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo

del ricorso, il quale indichi in modo sintetico, evidente
ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo,
chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la
motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta
insufficienza della motivazione la rende inidonea a
giustificare la decisione (Cass. 18 luglio 2007, ord. n.
16002; Cass. Sez. Un., 1 ° ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30
dicembre 2009, ord. n. 27680);
4.3. infine, è consentita la contemporanea formulazione,
nel medesimo quesito, di doglianze di violazione di norme
di diritto e di vizio motivazionale, ma soltanto alla
imprescindibile condizione che ciascuna sia accompagnata
dai rispettivi quesiti e momenti di sintesi (per tutte:
Cass. sez. un., 31 marzo 2009, n. 7770; Cass. 20 dicembre
2011, n. 27649).
5. In applicazione dei criteri di cui al paragrafo
precedente:
5.1. il primo motivo è inammissibile, perché concluso da
quesito privo di ogni riferimento al caso concreto e della
anche solo sommaria enunciazione delle caratteristiche
della fattispecie concreta, mentre la

regula iuris di cui

si chiede l’affermazione è manifestamente eccentrica
rispetto alla

ratio decidendi;

quest’ultima, infatti, come

8

l

ricostruita sub 3, non riguarda la diversità del bene
oggetto di decreto di trasferimento rispetto a quello di
cui si chiede il rilascio, ma l’opponibilità di tale
correzione o modificazione o restrizione successiva, resa
in un giudizio a cui essi, diretti destinatari della
pronuncia, non sono stati messi in grado di partecipare;

5.2. il secondo motivo è anch’esso inammissibile, perché
privo di qualunque autonomo momento di sintesi o di
riepilogo, tanto meno dai rigorosi requisiti di cui

sub

4.2; e, comunque, effettivamente la corte territoriale
fonda la sua decisione non già sull’ontologica esistenza o
meno dell’errore nel decreto di trasferimento originario,
ma, appunto, sull’inopponibilità del provvedimento di
correzione o modificazione o restrizione di quello agli
aggiudicatari acquirenti, inammissibilmente lasciati
estranei ad un giudizio che li coinvolgeva direttamente;
5.3. anche il terzo motivo è inammissibile, perché
assistito da quesito apodittico in punto di

regula luris

generale e privo di idonei riferimenti sia alle peculiarità
del caso di specie (non indicandosi, in particolare e
neppure sommariamente, quali fossero le domande od
eccezioni pretermesse), sia alla

regula iuris che si assume

malamente applicata alla fattispecie.
6. D’altra parte, correttamente la corte territoriale
identifica quale titolo esecutivo della minacciata – ed
oggi opposta esecuzione per rilascio il decreto di
trasferimento pronunciato originariamente nel giudizio di
divisione ordinaria (conformemente alla giurisprudenza di
questa Corte: per tutte, v.: Cass. 1 dicembre 1998, n.

9

l

12174; Cass. 4 luglio 2006, n. 15268; Cass. 14 ottobre
2011, n. 21224); ed è noto che,

dinanzi ad un titolo

esecutivo giudiziale non è consentito al giudice
dell’opposizione avverso il precetto su di quello fondato
entrare nel merito di valutazioni da contestare in sede di

(per tutte e tra le più recenti,

vedansi: Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ove più ampi e
completi riferimenti; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505;
Cass. 4 agosto 2011, n. 16998; Cass. 27 gennaio 2012, n.
1183; Cass. 24 luglio 2012, n. 12911):

ma, beninteso, in

quella sede e nel contraddittorio dei diretti interessati,
cioè dei beneficiari della condanna contenuta nel titolo
stesso, tanto corrispondendo ad un principio cardine
dell’ordinamento processuale.

Pertanto, la sentenza gravata

si sottrarrebbe anche nel merito alle censure mossele,
avendo fatto corretta applicazione del seguente principio
di diritto: ogni modifica sostanziale – come la limitazione
del suo oggetto – di un decreto di trasferimento

(a

prescindere dalla sua correttezza e dalle conseguenze in
ordine alla stabilità della vendita forzata e dei suoi
effetti, nonché dall’individuazione della corretta azione
da intraprendere)

non è opponibile agli aggiudicatari

acquirenti se questi non sono stati messi in condizione di
partecipare al giudizio in cui quella modifica è stata poi
pronunciata.

7. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile ed
il soccombente ricorrente condannato alle spese del
giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, tra

impugnazione del titolo

loro

in

solido per

la

comunanza

della

posizione

processuale.
.

P.

Q.

M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Paride Melchiori al pagamento delle spese del giudizio di

in solido, liquidate in 5.200,00, di cui e 200,00 per
esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 2 ottobre 2013.

legittimità in favore di Stefano e Marco Pasetto, tra loro

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