Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23930 del 12/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.12/10/2017),  n. 23930

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20499/2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 157, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAULLE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO BENUSSI;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI POMPIANO E DELLA FRANCIACORTA Soc.

Coop, in persona del suo Presidente, cui è succeduta in forza di

contratto di cessione di crediti GEMINI SPV S.R.L. con Socio Unico,

e per essa la mandataria FBS S.P.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO IOLITA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 524/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 06/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta soc. coop. domandava emettersi ingiunzione di pagamento di confronti di I.S.B. – Industria Servizi Bresciana s.r.l., nonchè contro C.G. e P.A. per Euro 348.203,63.

In data 26 marzo 2008 il Tribunale di Brescia pronunciava il decreto ingiuntivo, che veniva opposto da P..

Nella resistenza della banca, il Tribunale di Brescia respingeva l’opposizione con sentenza poi confermata dalla Corte di appello in data 6 giugno 2016.

2. – Contro quest’ultima decisione P.A. ha proposto ricorso per cassazione articolandolo in sei motivi. Resiste con controricorso la Banca di Credito Cooperativo di Pompiano e della Franciacorta. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è dedotta la nullità del procedimento per omessa pronuncia, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’eccezione di inesigibilità del credito al momento del deposito del ricorso monitorio, oltre che per la mancata considerazione della circostanza di fatto per cui il ricorso stesso venne depositato prima della scadenza del termine indicato dalla banca per l’effettuazione del pagamento. Rileva il ricorrente che il recesso era stato comunicato con telegramma ricevuto in data 19 marzo 2008 e che la domanda di ingiunzione risultava proposta quando il recesso non era ancora efficace e il correntista non poteva ancora considerarsi obbligato al pagamento. Una eccezione in tal senso era stata proposta in prime cure dal ricorrente e quindi ribadita in appello: nondimeno su di essa il giudice del gravame aveva mancato di pronunciarsi.

1.1. Con il secondo motivo l’istante denuncia l’errata applicazione dell’art. 1845 c.c., per avere la Corte distrettuale ravvisato nella condotta dell’istituto un recesso per giusta causa, nonostante la mancata allegazione di quest’ultima da parte dell’istituto di credito; denuncia, altresì, che il termine concesso per il pagamento da parte del fideiussore era inidoneo a consentire l’esecuzione dell’obbligo e si duole, in tal senso, della mancata declaratoria di una nullità contrattuale ex art. 1418 c.c.. Assume il ricorrente che la Corte territoriale aveva accertato che la dichiarazione di recesso risultava motivata con esclusivo riferimento al contratto di mutuo, mentre la revoca dell’affidamento e il recesso dal rapporto di conto corrente non erano supportati da alcuna motivazione.

1.2. – La censura di cui al terzo motivo ha ad oggetto l’errata applicazione dell’art. 1186 c.c., art. L. Fall., artt. 5 e 160 (R.D. n. 267 del 1942): lamenta l’istante che il giudice del gravame abbia attribuito identico significato alle nozioni di “insolvenza”, nelle diverse accezioni con cui la stessa sarebbe da intendere in base all’art. 186 c.c. e alla L. Fall., art. 5 e di “stato di crisi”.

1.3. – Col quarto motivo è lamentata l’errata interpretazione dell’art. 2965 c.c.. Deduce l’istante che la Corte di appello aveva impropriamente ritenuto valide le pattuizione di cui all’art. 7 del contratto di mutuo e all’art. 12 delle condizioni generali di contratto applicabili all’affidamento in conto corrente: fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado il ricorrente aveva peraltro eccepito come le clausole in questione dovessero ritenersi illegittime in quanto tali da rendere eccessivamente difficile alle parti l’esercizio del diritto. Il ricorrente richiama, in proposito, l’art. 2965 c.c., affermando che la norma in questione trovava applicazione anche in tema di fideiussione.

1.4. Col quinto motivo l’istante si duole dell’errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1175 e 1366 c.c.. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la condotta di chi recede dal contratto possa reputarsi conforme a correttezza e buona fede per il semplice formale rispetto del termine di preavviso convenuto. Assume, in particolare, che il termine di due giorni, fissato per il pagamento, fosse tale da rendere sostanzialmente impossibile l’esecuzione della prestazione.

1.5. Il sesto mezzo censura la sentenza impugnata per errata interpretazione ed applicazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., ovvero per nullità del procedimento, con riferimento all’utilizzo di una prova atipica senza alcun confronto critico con le risultanze istruttorie. Osserva il ricorrente che aveva contestato la liquidità del credito ingiunto rappresentando la divergenza tra la somma oggetto dell’intimazione e quella risultante dalla comunicazione di recesso e dal certificato di saldaconto. Rileva che l’onere della prova dell’an e del quantum gravava sulla banca, da intendersi come attrice sostanziale nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, e lamenta che la prova atipica individuata dalla Corte di merito nel provvedimento del giudice fallimentare, che aveva accolto la domanda del ammissione al passivo del debito principale – era smentita dal confronto critico con le risultanze istruttorie.

2. – Il primo motivo è inammissibile.

La censura risulta carente di autosufficienza. Della questione oggetto del motivo, infatti, la sentenza impugnata non fa precisa menzione, nè il ricorrente spiega come il tema, di natura processuale, attinente all’inesigibilità del credito al momento della proposizione della domanda ingiuntiva, venne formulata con la citazione di appello (essendo evidentemente inidonee, ai fini dell’impugnazione, le deduzioni svolte nella memoria conclusionale di replica).

Si osserva, peraltro, che l’istante fa dipendere la necessità di revoca del decreto ingiuntivo dalla circostanza per cui, allorchè venne depositato il ricorso monitorio, il recesso non era ancora produttivo di effetti: nondimeno, il dato della inesigibilità del credito, che il ricorrente oppone, andrebbe valutato avendo riguardo al momento della pronuncia dell’ingiunzione, e non a quello della proposizione della domanda (giacchè il termine per l’adempimento costituisce una condizione dell’azione e, pertanto, è sufficiente che sia compiuto al momento della decisione: Cass. 16 novembre 2001, n. 14429). In tal senso, la questione oggetto della censura non risulta comunque posta in modo corretto.

E’ escluso, poi, che sul punto la sentenza possa dirsi affetta dal vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti: infatti, il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello (Cass. Sez. U. n. 16 marzo 2017, n. 6835).

2.1. – Il secondo motivo presenta elementi di connessione col quarto e col quinto, sicchè può essere scrutinato insieme ad essi.

I tre motivi vanno tutti disattesi.

Con riferimento al recesso dal contratto di apertura di credito, deve rilevarsi che la Corte di merito abbia dato conto conto di come l’odierna controricorrente avesse dedotto “la sussistenza di un numero sufficiente di elementi per (…) revocare con effetto immediato l’affidamento concesso” (pag. 6 della sentenza impugnata). E’ evidente, pertanto, che il tema delle ragioni atte a giustificare il recesso dal contratto di apertura di credito fosse stato introdotto in causa e appartenesse al thema decidendum.

Ciò posto, la sentenza impugnata ha sottolineato come, in forza del contratto, la banca, ricorrendo una giusta causa o un giustificato motivo, potesse recedere dal contratto anche senza preavviso.

Ora, in tema di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, l’art. 1845 c.c., comma 3, contiene un esplicito rinvio alla volontà delle parti in ordine alla durata del preavviso e in tale spazio, lasciato alla privata autonomia, non trova alcun ostacolo logico nè giuridico la previsione dispositiva dell’esonero del recedente dalla concessione di qualsiasi termine e dell’operatività immediata del recesso comunicato alla controparte, trattandosi di termine inerente allo svolgimento di un rapporto di natura patrimoniale (così Cass. 23 novembre 1993, n. 11566). Ben vero è che la validità della clausola andrebbe apprezzata alla luce della disciplina di tutela del consumatore e, in particolare, avendo riguardo alle disposizioni in tema di nullità delle clausole abusive: ma l’applicabilità della disciplina consumeristica all’odierno ricorrente è stata esplicitamente esclusa dalla Corte di appello e sul punto non è stata proposta impugnazione: sicchè la questione è oramai coperta da giudicato interno. Per quel che concerne, poi, l’asserita contrarietà della condotta della banca ai canoni di correttezza e buona fede, deve osservarsi che il ricorrente non chiarisce affatto come la questione sia stata fatta valere con l’appello (per il che solo il motivo si palesa inammissibile: per tutte, Cass. 18 ottobre 2013, n. 23675). E’ evidente, per altro verso, che, nei termini in cui è stata posta, la censura involga un apprezzamento di fatto: tale deve infatti intendersi il giudizio circa la congruità del termine per il pagamento che la banca, in presenza di una clausola che le consentiva di recedere senza preavviso, ha assegnato al proprio debitore (termine indicato in giorni due nella sentenza impugnata: pag. 8).

Priva di idonea consistenza è, poi, la censura incentrata sull’asserita violazione dell’art. 2965 c.c.: e ciò in quanto nel caso in esame non viene in questione il termine per l’esercizio di un diritto fissato a pena di decadenza, quanto il termine per l’adempimento dell’obbligazione. Non è quindi conferente quanto dedotto in ordine alla nullità delle clausole che prevedano termini di decadenza che rendano eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.

2.2. – Pure infondato è il terzo motivo.

Lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l’art. 1186 c.c., ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l’impossibilità da parte di quest’ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni: tale stato di insolvenza non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purchè idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore (Cass. 18 novembre 2011, n. 24330; cfr. pure Cass. 14 maggio 2008, n. 12126). Ebbene, la sentenza impugnata, che ha valorizzato plurimi elementi indicativi della suddetta incapacità della società I.S.B. di onorare le proprie obbligazioni (segnalazione presso la Centrale rischi, aggravamento della situazione patrimoniale) – incapacità culminata nell’apertura, a distanza di pochi mesi, di alcune procedure concorsuali ai danni della medesima si sottrae a censura, non evidenziando alcun errore di diritto.

2.3. – Da ultimo, il sesto motivo investe questa Corte di un accertamento che sfugge al sindacato di legittimità.

Il giudice distrettuale ha osservato che il credito di Euro 178.982,71, relativo al rapporto di mutuo, che era stato dedotto dalla banca nel ricorso per Decreto Ingiuntivo, era stato accertato dal giudice delegato in sede di verifica dei crediti da ammettere al passivo, mentre, con riferimento al rapporto di conto corrente, la banca aveva prodotto il contratto, contenente le condizioni economiche applicate del rapporto e la serie completa degli estratti conto, le cui appostazioni non erano state oggetto di puntuali contestazioni.

Le premesse giuridiche da cui muove la Corte di Brescia meritano condivisione. Per un verso, come ricordato dallo stesso giudice distrettuale, il rapporto di subordinazione e dipendenza dell’obbligazione fideiussoria rispetto a quella principale si riflette necessariamente sul problema della prova (da ultimo: Cass. 10 novembre 2015, n. 22954), sicchè il giudice chiamato ad accertare, nei confronti del fideiussore, l’esistenza e l’ammontare del debito garantito può utilizzare il provvedimento del giudice delegato sulla domanda del creditore di insinuazione al passivo fallimentare di detto debitore (Cass. 12 aprile 1984, n. 2369). Per altro verso, in tema di conto corrente bancario, l’estratto conto comunicato dalla banca al debitore principale e dal medesimo non impugnato nel termine di cui all’art. 1832 c.c., assume carattere di incontestabilità, sicchè è idoneo a fungere da mezzo di prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato nei confronti del fideiussore (per tutte: Cass. 19 gennaio 2016, n. 817).

Ciò posto, quel che viene sollecitato, da parte del ricorrente, è un riesame delle risultanze probatorie: attività, quest’ultima, che è in questa sede preclusa, specie ove di consideri che l’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, non attribuisce più alcun rilievo alla insufficienza o contraddittorietà della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053 e Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054, secondo le quali l’attuale quadro normativo fa salvi i soli casi dell’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali).

3. – In conclusione, il ricorso è respinto.

4. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte:

rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti perchè parte ricorrente versi l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2017

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