Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2393 del 31/01/2018


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2393 Anno 2018
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA
sul ricorso 1569-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2017
1615

IACO CAR SRL in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE
GIUSEPPE MAZZINI 88, presso lo studio dell’avvocato
FABRIZIO FILIPPUCCI, che lo rappresenta e difende
giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 31/01/2018

controricorrente avverso

la

sentenza

L/444 .
COMM.TRIB.REG/SEZ.DIST.

di

n.
LATINA,

603/2009

della

depositata

il

25/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

TRICOMI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto eccezioni preliminari accoglimento ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAPOLUPO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato FILIPPUCCI
che si riporta agli atti.

udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LAURA


*•,14

FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate ricorre con quattro motivi per la
cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale

confermato la prima decisione, che aveva annullato l’avviso di
accertamento emesso nei confronti di IACO-CAR SRL per IVA,
IRPEG ed IRAP per l’anno 2000.
2. Il giudice di appello ha ritenuto che l’Amministrazione non
avesse fornito alcuna prova a sostegno della pretesa, ma si fosse
limitata a fare proprie le conclusioni dei verificatori senza
valutazione autonoma e critica delle stesse e, considerata anche
l’assoluzione pronunciata dal Tribunale di Cassino nei confronti
dell’amministratore della società contribuente in merito all’acquisto
di autovetture in violazione del regime del margine, ha confermato
l’annullamento dell’avviso.
3. La contribuente resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Preliminarmente vanno esaminate e respinte le eccezioni
sollevate dalla controricorrente in merito al ricorso.
1.2. La prima, relativa alla mancanza della procura speciale alle
liti dell’Avvocatura dello Stato, è infondata.
Come già affermato da questa Corte, con principio che qui è
ribadito, «In tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di
quanto sancito dall’art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le
agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in
giudizio del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’art.
43 del T.U. approvato con r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, senza che
occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale,

del Lazio, sezione staccata di Latina, in epigrafe indicata, che ha

restando i rapporti tra Direttore dell’agenzia ed Avvocatura erariale
in ambito meramente interno.» (Cass. n. 13156/2014).
1.3. L’eccezione di violazione del principio di autosufficienza è
infondata, poiché il ricorso nella sua formulazione consente di
ripercorrere tutte le fasi processuali e la vicenda oggetto della
controversia con adeguatezza; il ricorso, inoltre, pur presentandosi
come “farcito”, non va dichiarato inammissibile poiché il coacervo

individuabile ed isolabile, può essere separato ed espunto dall’atto
processuale, la cui autosufficienza, una volta resi conformi al
principio di sinteticità il contenuto e le dimensioni globali, appare in
linea con gli ordinari criteri ex art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc.
civ. in relazione ai singoli motivi (Cass. nn. 18363/2015,
12641/2017).
1.4. L’eccezione concernente la mancata formulazione dei
quesiti nel ricorso è infondata.
La sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data
25.11.2009, non è soggetta al regime dei quesiti dettato dalla
disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58,
comma 5, e successivamente abrogato, dell’art. 366-bis cod. proc.
civ..
2.1. Con il primo motivo la Agenzia denuncia la violazione degli
artt.2697 cod. civ. e 36 e 38 del d.l. n.41/1995, conv. dalla legge
n.85/1995, in merito al regime probatorio applicato dalla CTR con
riferimento alle contestazioni mosse per violazione del c.d. regime
del margine. Con il secondo lamenta la insufficiente motivazione in
merito alla ritenuta sussistenza dei presupposti per l’applicazione
del regime del margine, laddove in sentenza è affermato che dalla
documentazione in atti emergerebbe che «molti degli acquisti
contestati come acquisti intracomunitari risultano effettuati da terzi
senza la dovuta autorizzazione della ditta», senza tuttavia
esplicitare le ragioni e gli elementi di tale convincimento.

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Cons. est. Laura Tricorni

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dei documenti integralmente riprodotti, essendo facilmente

2.2. I motivi possono essere trattati congiuntamente per
connessione. Sono fondati e vanno accolti.
2.3. Trova applicazione il principio secondo il quale «In tema di
IVA, il regime del margine – previsto dall’art. 36 del d.l. n. 41 del
1995, conv. con modif. in I. n. 85 del 1995, per le cessioni da parte
di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, da collezione o
di antiquariato – costituisce un regime speciale in favore del

dell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata
restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora
l’amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici,
che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta
a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di
aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad
un’evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima
esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza
e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di
essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a
farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla
compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta
diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei
limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente
integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di
accertare, sia pure solo in via presuntiva, se VIVA sia già stata
assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di
esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del
margine deve essere riconosciuto, anche quando l’amministrazione
dimostri che, in realtà, l’imposta è stata detratta. Nell’ipotesi,
invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti
attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei
veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto esercizio del
diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a monte per l’acquisto dei
veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio
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Cons. est. Laura Tricorni

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contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale

dell’attività propria dell’impresa, con conseguente negazione del
trattamento fiscale più favorevole.» (Cass. SU. n.21105/2017,
Virgilio).
2.4. Orbene nel caso di specie, la CTR non si è attenuta a
questo principio.
Invero la CTR non ha esaminato gli elementi oggettivi offerti
dall’Amministrazione, concernenti, tra gli altri, l’epoca di

rilevanti ai fini della qualifica degli stessi come “nuovi”, nonché la
qualità dei cedenti comunitari, come si evince dal ricorso ove sono
trascritti per autosufficienza stralci del pvc e dell’atto impositivo,
elementi che solo ove ritenuti non rilevanti avrebbero potuto
esonerare la contribuente dall’onere della prova volta a dimostrare
la ricorrenza dei presupposti applicativi richiesti dalla legge e della
sua buona fede. Ed ancora ha affermato erroneamente, alla luce di
quanto chiarito dalle Sezioni Unite, che l’onere della prova spetta
all’Amministrazione.
3.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione degli artt.56,
comma 5, del d.P.R. n.633/1972, 7 della legge n.212/200, 36 e 38
del d.l. n.41/1995, conv. dalla legge n.85/1995, in merito al
riconoscimento della sussistenza del vizio motivazionale dell’atto
impositivo.
3.2. Il motivo è fondato e va accolto.
3.3. L’art. 7, comma 1, della I. n. 212 del 2000, che si riferisce
solo agli atti di cui il contribuente non abbia già avuto integrale e
legale conoscenza, consente di assolvere all’obbligo di motivazione
degli atti tributari anche

per relationem,

ovvero mediante il

riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti,
che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca
il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto,
contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessari e
sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la
cui indicazione permette al contribuente ed al giudice, in sede di
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Cons. est. Laura Tricorni

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immatricolazione ed il chilometraggio già maturato dai veicoli,

eventuale sindacato giurisdizionale, di individuare i luoghi specifici
dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che
formano gli elementi della motivazione del provvedimento. (Cass.
nn.9323/2017, 15327/2014).
3.4. A ciò va aggiunto che la motivazione per relationem non è
illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte
dell’Ufficio degli elementi da quella acquisiti, giacché ciò significa

ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo
alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente,
non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del
contraddittorio (Cass. n.21119/2011).
Ne consegue la erroneità della decisione impugnata, che va sul
punto emendata, laddove ha ritenuto insufficiente a soddisfare
l’onere motivazionale per l’avviso, la adesione dell’Amministrazione
alle conclusioni raggiunte dai verificatori “senza alcuna valutazione
autonoma e/o critica delle stesse” (fol. 2 della sent.).
4.1. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli
artt.654 cod. proc. civ. , 36 e 38 del d.l. n.41/1995, conv. dalla
legge n.85/1995, 56, comma 5, del d.P.R. n.633/1972, per avere
omesso la CTR di effettuare una propria ed autonoma valutazione
degli elementi probatori acquisiti nel processo penale celebratosi
nei confronti del legale rapp. p.t. della società.
4.2. Il motivo è fondato.
4.3. Giova ricordare che nel processo tributario, l’efficacia
vincolante

del

giudicato penale di

assoluzione

del

legale

rappresentante della società contribuente non opera
automaticamente per i fatti relativi alla correlata azione di
accertamento fiscale nei confronti della società, poiché in questo,
da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto di quella
testimoniale ex art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992) e, dall’altro,
possono valere anche presunzioni inidonee a fondare una
pronuncia penale di condanna. Pertanto, stante
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semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni,

l’evidenziata autonomia del

giudizio tributario rispetto

a

quello penale, il giudice tributario non può limitarsi a rilevare
l’esistenza di una sentenza penale definitiva in materia di reati
fiscali, recependone acriticamente le conclusioni assolutorie ma,
nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle
parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 cod.
proc. civ.), deve procedere ad un suo apprezzamento del contenuto

prova acquisiti nel giudizio (Cass. nn. 19786/2011, 16262/2017).
Nel caso in esame la CTR non ha operato correttamente poiché
si è limitata ad un recepimento acritico delle conclusioni raggiunte
in sede penale.
5.1. In conclusione il ricorso va accolto; la sentenza impugnata
va cassata e rinviata alla CTR del Lazio in diversa composizione per
il riesame e per le statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
– Accoglie il ricorso, cassa e rinvia la sentenza impugnata e
rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione per il riesame e
per le statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, l’8 novembre 2017.

Il Consigliere estensore
(Laura TriOmi)

della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di

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