Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2393 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. III, 03/02/2020, (ud. 10/09/2019, dep. 03/02/2020), n.2393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. IANNELLO Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 12724/2018 proposto da:

M.B., e M.M., quale erede di L.C.,

M.M. quale erede di L.C. e quale tutore di

M.F.V., domiciliati in Roma, presso la Cancelleria Civile

della Corte di Cassazione, rappresentai e difesi dall’AVVOCATO

SALVATORE CITTADINO;

– ricorrenti –

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 00265/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/09/2019 da Dott. Cristiano Valle;

udito l’Avvocato Salvatore Cittadino per i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

ed in subordine del terzo motivo del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 00265 del 06/02/2018, ha rigettato l’appello proposto da L.C., M.B. e M.M., in proprio e quest’ultima anche nella qualità di (all’epoca) tutrice provvisoria di M.V.F., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto per intervenuta prescrizione della domanda di risarcimento danni conseguenti alle vaccinazioni alle quali M.V.F., loro figlio e fratello, era stato sottoposto negli anni (OMISSIS) e (OMISSIS) e dalle quali era derivata encefalite con conseguente ritardo nello sviluppo.

La sentenza della Corte territoriale è impugnata con quattro motivi di ricorso.

Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

I ricorrenti hanno inviato memoria a mezzo posta, pervenuta in cancelleria il 7 agosto 2019.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 2909 c.c.. Il mezzo afferma che la sentenza n. 00265 del 2018 è in contrasto con sentenza della Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, n. 00847 del 2015, passata in giudicato, che in giudizio avente ad oggetto l’indennizzo di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 in favore di M.V.F., aveva disatteso l’eccezione di prescrizione.

Il secondo mezzo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove la sentenza impugnata non ha tenuto conto della sentenza n. 00847/2015 della Corte di Appello di Catania, sezione lavoro, laddove essa ha statuito che la madre ed i fratelli del M.V.F. erano a conoscenza del nesso causale tra infermità contratte dal congiunto e vaccinazioni antivaiolose soltanto nel 2004.

Il terzo motivo è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2935 e 2947 c.c. e art. 2967 c.c. e del citato art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla data della conoscenza del nesso causale, da collocare, come ritenuto dalla Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, al 22 maggio 2004, con conseguente decorso della prescrizione da detta data e non dal 1968, come ritenuto dal Tribunale in composizione ordinaria prima e dalla Corte di Appello di Catania dopo.

Infine il quarto motivo censura la sentenza d’appello per avere posto a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di impugnazione.

I ricorrenti espongono che avverso la sentenza qui impugnata è stata proposta domanda di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5.

Non risulta che la domanda di revocazione sia stata decisa.

La Corte di Appello di Catania, adita in revocazione, non risulta avere disposto sospensione del termine per l’impugnazione in cassazione o del relativo procedimento.

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 00265 del 06/02/2018 della Corte di Appello di Catania è inammissibile, non risultando soddisfatti i requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Riguardo alla più volte evocata sentenza della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. 00847 del 2015 non si precisa se sia stata prodotta in quanto giudizio e neppure nelle fasi di merito.

Il ricorso, peraltro, al di là di un generico riferimento alla circostanza che essa avrebbe disatteso l’eccezione di prescrizione pure ivi avanzata, relativa, nondimeno, ad un diritto suscettibile di essere fatto soltanto da epoca posteriore a quella dell’effettuazione del vaccino antivaioloso, al quale M.V.F. venne sottoposto nel 1952 e nel 1959 (Cass. n. 07304 del 30/03/2011 “In tema di indennizzo spettante ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il principio per cui il termine triennale per la presentazione dell’istanza in sede amministrativa non può decorrere prima che l’avente diritto abbia avuto conoscenza del fatto lesivo, trova applicazione anche con riferimento agli eventi dannosi verificatisi prima dell’entrata in vigore della L. n. 210 del 1992; pertanto, il termine decorre dall’entrata in vigore della legge solo se alla medesima data il soggetto abbia già avuto conoscenza del danno (con riferimento anche alla sua eziologia), in caso contrario il termine decorre dal momento in cui il soggetto risulti avere avuto conoscenza del danno”), non contiene alcuno stralcio decisivo della detta sentenza, nè indica esattamente in quale fase di merito, e segnatamente in quella di appello, essa sarebbe stata prodotta, come esattamente rilevato in controricorso della difesa erariale.

L’affermazione, peraltro, della genericità dell’eccezione di prescrizione, formulata dal Ministero della Salute, è del tutto inammissibile, avendo i giudici di merito ritenuto correttamente posta l’eccezione di prescrizione e non risultando compiutamente esplicato, in ricorso, in quali termini la genericità della stessa si atteggerebbe.

L’esordio della prescrizione è stato, pertanto, correttamente fissato all’anno 1968, anno in cui l’Istituto di Igiene mentale di (OMISSIS) formulò per M.V.F. diagnosi di “encefalite post-vaccinica”, con la conseguenza che l’azione risarcitoria domanda dei L. – M., proposta in sede civile nel 2009 era ampiamente prescritta.

Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito è coerente con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 27757 del 22/11/2017 e più di recente n. 17421 del 28/06/2019) nella correlata materia dei danni da emotrasfusioni: “In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da pazienti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo, di cui alla L. n. 210 del 1992, attesta l’esistenza, in capo al malato e ai familiari, della consapevolezza che queste siano da collegare causalmente con le trasfusioni e, pertanto, segna il limite ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, ma ciò non esclude che il giudice di merito individui in un momento precedente l’avvenuta consapevolezza del suddetto collegamento sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato”.

L’inammissibilità dei tre motivi di ricorso concernenti il giudicato e la prescrizione comporta inammissibilità del residuale e dipendente motivo sulle spese di giudizio dei gradi di merito, non risultando alcuna violazione della regola della soccombenza.

Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 2.250,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA ed IVA per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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