Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2393 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. I, 02/02/2010, (ud. 19/10/2009, dep. 02/02/2010), n.2393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6217/08 proposto da:

T.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Michele Maria Amici giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

E

sul ricorso n. 9803/08 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente incidentale –

contro

T.L.;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze del 24 gennaio

2008 nella causa iscritta al n. 413/2007 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 ottobre 2009 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

udito, per il ricorrente principale, l’avv. Alberto Landi, per

delega; alla presenza del Pubblico ministero, in persona del

sostituto procuratore generale, Dott. Patrone Ignazio, che nulla ha

osservato.

LA CORTE:

Fatto

OSSERVA

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. T.L. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 24 gennaio 2008, con il quale la Corte di appello di Firenze ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore della somma di Euro 2.800,00, a titolo di indennizzo per il superamento del termine di ragionevole durata di un processo penale a suo carico iniziato il 2 marzo 2001 e concluso con sentenza depositata il 19 dicembre 2006 e quindi durato cinque anni, nove mesi e diciassette giorni;

1.1. il Ministero intimato ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di quattro motivi.

OSSERVA 2. I due ricorsi possono essere riuniti ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro il medesimo decreto;

2.1. la Corte di appello di Firenze ha accolto la domanda nella misura di Euro 2.800,00 a titolo di indennizzo del solo danno non patrimoniale, avendo accertato una durata del processo superiore di due anni, nove mesi e diciassette giorni rispetto al termine ragionevole;

3. il ricorrente censura il decreto impugnato, proponendo tre motivi di ricorso, con i quali lamenta che:

3.1. la Corte di merito, con vizio di omessa, erronea, contraddittoria e/o insufficiente motivazione, ha accolto il ricorso sulla base di travisamento dei fatti con riferimento alla rilevanza della posta in gioco e alla mancanza di comportamenti dilatori addebitabili al ricorrente medesimo, il quale così ha sintetizzato la censura: Alla luce delle osservazioni che precedono si può ragionevolmente affermare l’omissione, l’insufficienza o quantomeno la contraddittorietà della motivazione sulla quale il decreto impugnato si fonda posto che il Giudice a quo ha ritenuto irrilevante la posta in gioco ed ha, altresì, ritenuto di dover applicare gli importi minimi stabiliti dalla Cedu non essendovi comportamenti dilatori addebitabili alla parte. Si domanda allora quale sarebbe stata la decisione della adita Corte ove il processo fosse risultato particolarmente complesso e ove avesse riscontrato comportamenti dilatori addebitabili al ricorrente medesimo (primo motivo);

3.2. la Corte di appello, con violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 3, e dell’art. 6, comma 1, della CEDU, non si è attenuta ai parametri di legge per la determinazione del termine ragionevole di durata del processo e per la determinazione del danno non patrimoniale; così è stato formulato il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: si chiede che l’ecc.ma adita Corte di legittimità voglia esprimere la propria opinione in ordine alla compatibilità della L. 23 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 2^ e 3^ con l’art. 6 par. 1 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo; si chiede inoltre all’Ecc.ma Corte di valutare la legittimità della decisione della Corte territoriale in relazione alla L. n. 89 del 2001, art. 2, commi 2 e 3 tenuto conto che con detta decisione la Corte toscana, discrezionalmente, disapplica le predette norme calcolando un periodo di ritardo inferiore a quello effettivo in aperta violazione delle norme medesime (secondo motivo);

3.3. i giudici di appello, con violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004 e dell’art. 91 c.p.c., hanno liquidato per le spese legali onorari irrisori e comunque diversi da quelli previsti dalla tariffa forense vigente; così è stato formulato il quesito di diritto: si chiede che l’ecc.ma adita Corte di legittimità voglia esprimere la propria opinione in ordine alla applicabilità di tutte le voci tariffarie sopra indicate (terzo motivo); 4. il ricorrente incidentale propone quattro motivi di censura con i quali deduce che:

4.1. la Corte di merito, con vizio di omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, ha stabilito in tre anni la durata ragionevole del processo presupposto, senza tener conto che si trattava di processo penale per reato di una certa gravita e senza considerare le sue concrete modalità di svolgimento (primo motivo);

4.2. la Corte di appello, con vizio di omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, nel riconoscere il patema d’animo e l’afflizione per la partecipazione al processo non ha tenuto conto che il ricorrente, a causa della sua situazione di irreperibilità, non ha partecipato alla fase dibattimentale (secondo motivo);

4.3. la Corte di appello, con violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), non ha tenuto conto della maggiore ampiezza del termine ragionevole di durata di un processo penale rispetto ad un processo civile; così è stato formulato il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: Dica la Corte se stante la diversa complessità di un procedimento penale quale mediamente configurabile rispetto ad un procedimento civile di media complessità nella determinazione del periodo di ragionevole durata L. n. 89 del 2001, ex art. 2, comma 3, lett. a) non debba farsi riferimento ad un periodo quinquennale di durata in luogo del periodo triennale ordinariamente richiamabile in materia di procedimento civile (terzo motivo);

4.4. la Corte territoriale non ha tenuto conto il decreto impugnato è stato sottoscritto solo dal Presidente e non anche dal Consigliere relatore, pur avendo valore decisorio e quindi di sentenza, sia pure semplificata (quarto motivo);

5. il primo motivo del ricorso principale appare inammissibile, in quanto con un unico motivo è stata dedotta genericamente sia la mancanza, che l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’obbligo di formulare le censure (e quindi anche i quesiti di diritti e i momenti di sintesi ex art. 366 bis c.p.c.) in modo rigoroso e preciso, secondo le regole di chiarezza indicate dall’art. 366 bis c.p.c. (Cass. 2008/9470), evitando doglianze multiple e cumulative (Cass. 2008/5471), così da non ingenerare incertezze in sede di formulazione e di valutazione della loro ammissibilità (Cass. 2008/2652); inoltre, a norma dell’art. 366 bis c.p.c., non sono state precisate le ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti di causa (Cass. S.U. 2008/25117; Cass. 2009/4589);

5.1. il secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, appaiono inammissibili, in quanto i quesiti di diritto formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. si risolvono in un mero e generico interpello della Corte in ordine alle censure così come illustrate ed alla violazione di determinate norme di legge, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 2008/24339);

6. il ricorso incidentale appare inammissibile in quanto non contiene la esposizione, pur sommaria, dei fatti di causa ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. 2005/19756; 2004/14474), nè, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa contraddittoria, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897); il ricorso incidentale non contiene neppure l’indicazione delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, ferma restando la inammissibilità della generica prospettazione con un unico motivo della mancanza, della insufficienza o della contraddittorietà della motivazione; inoltre il quesito di diritto, formulato con riferimento al terzo motivo del ricorso incidentale, è genericamente proposto con enunciazione tautologica sulla diversa complessità di un procedimento penale mediamente configurabile rispetto ad un procedimento civile di media complessità e non è conferente rispetto al decisum del decreto impugnato che nessun riferimento contiene alla durata di un processo civile medio (Cass. S.U. 2008/8466; 2008/11210), fermo restando che il quarto motivo del ricorso incidentale è comunque anche manifestamente infondato, in quanto il provvedimento con il quale la corte di appello pronuncia sul ricorso in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo è emesso in forma di decreto che, pur avendo forma collegiale e natura decisoria, deve essere sottoscritto dal solo presidente del collegio, ai sensi dell’art. 135 c.p.c., comma 4, senza che sia necessaria la firma del relatore (Cass. 2006/2969);

7. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati ai punti 5., 5.1. e 6., si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) ritenuto che i due ricorsi debbano essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto riguardano l’impugnazione del medesimo decreto;

osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione, non inficiate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente principale nella discussione orale;

rilevato che le osservazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità di entrambi i ricorsi e che l’esito del giudizio giustifica la integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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