Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2393 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 14/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il

26/11/2008, n. 3596/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/12/2010 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.A., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli depositato nel giugno 2008, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio instaurato dinanzi al T.A.R. Campania per risarcimento danno da mancato godimento del riposo lavorativo, giudizio iniziato nel settembre 2000 ed ancora pendente.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 26 novembre 2008, ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di tre anni, il processo si fosse protratto per ulteriori 5 anni circa, tenuto conto del modesto valore e della infondatezza della pretesa azionata nel giudizio presupposto dal C. – unitamente a molti altri, con conseguente scarsa incidenza delle spese di lite -, liquidava per il danno non patrimoniale complessivi Euro 4.000,00 (pari a circa Euro 800 per anno di ritardo), oltre ad interessi legali dalla domanda e spese del procedimento, liquidate in complessivi Euro 870,00 più accessori di legge. Avverso tale decreto C.A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero Economia e Finanze il 9 luglio 2009, formulando dieci motivi. Il Ministero non vi ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con i primi otto motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6 p. 1 CEDU) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5; art. 112 c.p.c.)- Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa CEDU secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2, che con essa contrastai, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1.500,00 per anno (motivi 1, 2, 4 e 5) ;

nella specie peraltro il decreto non avrebbe motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri motivi 3 e 6). Inoltre, ratione materiae doveva essere liquidato un bonus di Euro 2.000,00, concernente la controversia su diritti inerenti a rapporti di lavoro, ed il giudice non si sarebbe pronunciato sulla relativa domanda così violando l’art. 112 c.p.c.. (motivo 7) e l’obbligo di motivazione su un punto decisivo (motivo 8).

1.1.- I motivi nono e decimo denunciano violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla liquidazione delle spese processuali in misura difforme dalla nota spese depositata, vizio di motivazione sul punto (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.).

2.- I motivi indicati nel p.l, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati.

2.1- Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la “non applicazione” della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004),. in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001: qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1, Cost. (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo:

come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo”, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008). Fattamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principi qui esposti.

2.2 – Quanto alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, anche alla stregua dei più recenti orientamenti della Corte europea (cfr. Volta ct autres c. Italia, 16 marzo 2010; Falco et autres c. Italia, 6 aprile 2010) secondo i quali sono consentite, in relazione alle peculiarità dei singoli casi, liquidazioni di importi anche notevolmente inferiori a quello di mille Euro per anno, la Corte considera che uno scostamento, da parte del giudice di merito, rispetto al parametro di mille Euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di settecentocinquanta Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in gioco ed una durata del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria, mentre per il periodo ulteriore un sensibile scostamento da quel parametro non si giustifichi (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 22869/2009; n. 1893/2010; 19054/2010). La Corte di merito, riconoscendo al ricorrente a tale titolo la somma di Euro 4.000,00 complessivi per cinque anni di durata irragionevole, ha sostanzialmente rispettato tali orientamenti, esercitando validamente la sua discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo in coerenza con la sua valutazione, adeguatamente motivata (cfr. sopra) e non oggetto di specifiche censure in ricorso, circa la davvero minima entità della sofferenza presumibilmente patita dal ricorrente in relazione alla durata irragionevole del giudizio.

2.3 – Quanto al mancato riconoscimento di una somma forfetaria di Euro 2.000 (cd. bonus) in relazione alla circostanza che il giudizio presupposto aveva ad oggetto una controversia di lavoro, deve respingersi la tesi che tale somma ulteriore vada riconosciuta automaticamente in ogni caso di controversia di lavoro o previdenziale. La ragione di tale bonus, che la giurisprudenza europea riconosce laddove la particolare importanza di taluni giudizi induca a ritenere che il pregiudizio per la loro durata irragionevole sia stato maggiore, postula l’accertamento e la valutazione nel caso specifico delle particolari circostanze alle quali sia da ricondurre tale eventuale maggior pregiudizio. Si che, quando il giudice del merito non attribuisce tale ulteriore indennizzo forfetario, e quindi implicitamente non riconosce che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato dall’istante, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni – e se del caso alle prove addotte nel giudizio di merito. Ciò che non è dato riscontrare nel ricorso in esame.

3.- Anche i motivi indicati nel p. 1.1 sono infondati, atteso che la Corte di merito ha liquidato le spese – in ragione dell’importo riconosciuto al ricorrente-rispettando i minimi inderogabili di tariffa, tenendo conto delle attività normalmente necessarie in questo tipo di giudizi.

4.- Il ricorso deve pertanto essere rigettato, senza provvedere sulle spese non avendo il Ministero resistito al ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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