Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23929 del 25/09/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 25/09/2019), n.23929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25406/2016 proposto da:

ADRAGNA ALIMENTI ZOOTECNICI S.R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato FABIO

PISANI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

AGOSTINO EQUIZZI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS) elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ESTER ADA SCIPLINO,

GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 245/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 26/04/2016 R.G.N. 1296/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/06/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del primo e secondo

motivo accoglimento del terzo motivo del ricorso;

udito l’Avvocato FABIO PISANI;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Palermo, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 10927/2014, ha confermato la sentenza non definitiva del Tribunale di Trapani nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza dell’Inps accertando che la società opponente Adragna Alimenti Zootecnici srl aveva posto in essere varie inadempienze nel pagamento dei contributi ed ha riformato la sentenza nella parte relativa all’individuazione della normativa applicabile per la determinazione delle sanzioni.

La Corte territoriale ha all’Inps, come accertata periodo 1985-30 novembre 1992, erano dovute per il periodo contributivo relativo alla vigenza del D.L. n. 463 del 1983, convertito in L. n. 638 del 1983, le somme aggiuntive previste da tale normativa e per il periodo contributivo successivo quelle previste dal D.L. n. 536 del 1987, convertito in L. n. 48 del 1988. La Corte ha specificato che la L. n. 388 del 2000, art. 116, poteva trovare applicazione a decorrere dalla sua entrata in vigore.

La Corte ha escluso che potesse essere dichiarata cessata la materia del contendere come preteso dalla società per aver presentato domanda di condono D.L. n. 6 del 1993, ex art. 4. Ha rilevato, infatti, che la società si era limitata a produrre tre istanze di condono prive della accettazione dell’Inps, nonchè bollettini di pagamento a favore dell’Inail. Ha osservato, inoltre, che la ratio del D.L. n. 6 del 1993 citato, art. 4, era quello di consentire il pagamento di un importo più favorevole e non certo, come richiesto dalla società, di sanare la propria esposizione debitoria avvalendosi delle agevolazioni da sgravio e da fiscalizzazione degli oneri sociali.

2. Avverso la sentenza ricorre la soc. Adragma Alimenti Zootecnici con tre motivi.

Resiste l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione alle istanze di condono, nonchè vizio di motivazione. Osserva che la Corte aveva omesso di esaminare le istanze di condono sulle quali vi era il timbro di avvenuta ricezione dall’Inps. Deduce che,come risultava dalla domanda di condono del 30 aprile 1993 (doc. n. 4 indice fascicolo corte d’appello), la società aveva dichiarato che a seguito di regolarizzazione delle omissioni accertate dal verbale ispettivo del 15/1/93 ed il recupero di sgravi e fiscalizzazione non conguagliati, essa risultava a credito e che,nella successiva domanda di condono del 31/5/1996, aveva richiamato quanto annotato nelle precedenti domande.

Osserva che era irrilevante il pagamento a favore dell’Inail atteso che la società, a seguito del recupero degli sgravi e della fiscalizzazione, risultava complessivamente a credito nei confronti dell’Inps.

4. Con il secondo motivo denuncia violazione D.L. n. 6 del 1993, art. 4, conv. con modifiche L. n. 63 del 1993, D.L. n. 166 del 1996, art. 3, i cui effetti prodottisi sono validi ai sensi della L. n. 608 del 1996.

Deduce che la normativa menzionata dispone l’inapplicabilità della norma che stabilisce la perdita dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi nei confronti dei soggetti che provvedono alla regolarizzazione con il condono. Censura, pertanto la sentenza nella parte in cui ha negato che la società potesse avvalersi delle agevolazioni da sgravio e da fiscalizzazione degli oneri sociali.

5. Con il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 18, con riferimento alla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 217 e segg.. Avendo chiesto il condono non era tenuta al pagamento di alcuna sanzione.

Afferma l’applicazione generalizzata del sistema sanzionatorio di cui alla L. n. 662 del 1996 a tutte le omissioni contributive in qualunque tempo poste in essere purchè esistenti ed accertate alla data del 30/9/2000.

6. I primi due motivi sono infondati.

Circa il primo motivo va rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto che la soc. si era limitata a produrre tre istanze di condono prive della accettazione dell’Inps e che nei bollettini di pagamento il beneficiario era l’Inail. La Corte ha, poi, ritenuto le istanze amministrative inidonee a sanare il debito contributivo essendo infondata la pretesa della società di sanare la propria posizione debitoria avvalendosi delle agevolazioni da sgravio e da fiscalizzazione degli oneri sociali.

La censura della soc. Adragna non si traduce in denuncia di errore di diritto. La società ricorrente chiede, invece, a questa Corte una nuova valutazione di merito circa la documentazione prodotta relativa al condono, difforme da quella già fatta dalla Corte territoriale. La censura, inoltre, non risulta neppure autosufficiente non avendo nè riprodotto, nè indicato la collocazione della documentazione nel fascicolo per consentire a questa Corte una rapida verifica della fondatezza di quanto denunciato.

Quanto ai rapporti tra condono,sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali (di cui anche al secondo motivo) va rilevato che dalla sentenza non emerge alcuna verifica della possibilità della società di avvalersi degli sgravi e della fiscalizzazione degli oneri sociali. In particolare non risulta neppure che, fin dal primo grado, la società abbia opposto, ed in che termini, il suo diritto ad avvalersi degli sgravi e della fiscalizzazione onde consentire la revoca del decreto ingiuntivo in quanto integralmente pagato il debito contributivo verso l’Inps così come da essa sostenuto. Nel ricorso in Cassazione la soc. si limita a richiamare quanto dichiarato nelle istanze amministrative, ma nulla riferisce in concreto circa il suo diritto agli sgravi o alla fiscalizzazione degli oneri sociali, nè riporta la documentazione necessaria a provare che nessuna somma era dovuta all’Inps tanto da doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere.

7. Il terzo motivo deve, invece essere accolto a riguardo va richiamato quanto affermato da questa Corte secondo cui “In tema di sanzioni civili per omissioni contributive, la L. n. 388 del 2000, in deroga al principio “tempus regit actum”, ha sancito la generalizzata applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla L. n. 662 del 1996, a tutte le omissioni contributive, in qualunque tempo poste in essere, purchè esistenti ed accertate alla data del 30 settembre 2000, contemperando la “voluntas legis”, da un lato, di applicare con effetto retroattivo la nuova disciplina più favorevole agli obbligati di cui all’art. 116, commi da 8 a 17 e, dall’altro, di evitare di interferire sulle attività di cartolarizzazione e di iscrizione a ruolo, già effettuate sulla base della disciplina precedente. In tal modo sono state tenute ferme le penalità di cui alla L. n. 662 citata e, nel contempo, è stato riconosciuto alle aziende sanzionate in modo più consistente un credito contributivo allo scopo di alleggerirne l’impatto, con disciplina di intrinseca ragionevolezza”.

8. Per le considerazioni che precedono in accoglimento del terzo motivo la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, rigetta i primi due; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA