Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23929 del 23/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 23/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 23/11/2016), n.23929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21032-2015 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA

257, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CIANNAVEI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELANGELO

MONTEFUSCO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 298/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO del 27/01/2015, depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Andrea Ciannavei difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

S.G. ricorre contro l’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 298/5/15, depositata il 2 febbraio 2015, con la quale, veniva respinto il ricorso per revocazione proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 1052/20/14 in quanto i fatti posti a sostegno della decisione di secondo grado avevano costituito punti controversi sui quali il collegio si era pronunciato.

Con l’unico motivo di ricorso, che si articola in due censure, il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto dì discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5).

Le censure sono ambedue destituite di fondamento.

Avuto riguardo alla dedotta violazione di legge (si osserva che la CTR nella, pur sintetica motivazione, ha con chiarezza evidenziato la ratio decidendi e l’iter logico della decisione, escludendo la sussistenza dei presupposti per la revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 4), ritenendo, con valutazione di merito che non risulta efficacemente contraddetta dalla ricorrente, che gli errori di fatto dedotti dalla contribuente costituivano punti controversi sui quali la sentenza impugnata aveva pronunziato.

Non è dunque pertinente il richiamo della ricorrente alle disposizioni di cui all’art. 2696 c.c. e art. 115 c.p.c., afferenti al merito della controversia ed all’eventuale errore in materia di ripartizione dell’onere della prova, posto che la C1R ha senz’altro escluso la revocabilità della sentenza sulla base della condizione ostativa prevista dall’ultimo inciso dell’art. 395 c.p.c., n. 4), per avere la sentenza impugnata pronunciato sui fatti controversi oggetto dell’asserito errore di percezione.

Del pari inammissibile l’ulteriore censura, con la quale la contribuente lamenta l’omesso esame della documentazione prodotta, poichè essa non investe la ratio della pronuncia impugnata, che, come già evidenziato, ha in radice escluso la revocabilità della sentenza in quanto i fatti posti dalla ricorrente a fondamento della revocazione costituivano punti controversi sui quale la sentenza impugnata per revocazione aveva pronunziato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 3.000,00 Euro per compensi, oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA