Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23929 del 22/10/2013


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 23929 Anno 2013
Presidente: MASSERA MAURIZIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

Rep.

ORDINANZA
Ud. 02/10/2013

sul ricorso 30945-2007 proposto da:
PU

MASI AGRICOLA S.P.A. 03546810239, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore dott. SANDRO BOSCAINI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.PISANELLI 4,
presso lo studio dell’avvocato GIGLI GIUSEPPE, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MERCANTI GIUSEPPE giusta delega in atti;
– ricorrente contro

BANCA POPOLARE VICENZA S.C.P.A. 00204010243, per se’
e quale cessionaria di ramo di azienda della BANCA
POPOLARE UDINESE S.P.A., in persona del Direttore

1

Data pubblicazione: 22/10/2013

Generale

dott.

DIVO

GRONCHI,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo
studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, che
loarappresenta e difende unitamente all’avvocato
FERRO MARINO giusta delega in atti;

MARCELLO GABANA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA RODI 32, presso lo studio dell’avvocato LAURITA
LONGO LUCIO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato AZZI ALESSANDRO giusta delega in atti;
BEVADOR S.R.L., in persona del legale rappresentante
PIETRO CRIVELLARO, VIGNE DELLE VENEZIE S.R.L., in
persona

del

legale

rappresentante

SERAFINO

CRIVELLARO, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato GIZZI
FABRIZIO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DEL MESTRE ANNA giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

FALL. TENUTA SAN FRANCESCO DELLA VIGNA S.R.L., CAVA
IMP. EDILE CORMOR CIEC S.R.L. , CASSA RISP. PADOVA
ROVIGO S.P.A. , UNICREDIT BANCA IMP. S.P.A. ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 276/2007 del TRIBUNALE di
UDINE, depositata il 05/03/2007 R.G.N. 884/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

2

PARADISO S.P.A., in persona del legale rappresentante

udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO
DE STEFANO;
udito l’Avvocato PIER LUIGI SESTILI per delega;
udito l’Avvocato GIORGIO DE ARCANGELIS;
udito l’Avvocato LUCIO LAURITA LONGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’estinzione del ricorso.

3

udito l’Avvocato FABRIZIO GIZZI;

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. La Banca Popolare di Vicenza intraprese, in danno
delle società Bevador srl e Vigne delle Venezie srl, quali
terze datrici di ipoteca in favore della Tenuta San
Francesco della Vigna srl, poi fallita (in un’operazione in

cui anche la Cava Impresa Edile Cormor C.I.E.C. srl aveva
prestato ipoteca quale terzo), esecuzione immobiliare
presso il Tribunale di Udine, iscr. al n. 6/04 r.g.e.,
nella quale intervennero la UniCredit Banca d’Impresa e la
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.
Con ricorso dep. all’ud. 17.12.04, peraltro, la Masi
Agricola spa propose opposizione di terzo (ai sensi
dell’art. 619 cod. proc. civ.) e

,

in surroga delle

esecutate restate inerti, all’esecuzione, addotta la sua
qualità di promissaria acquirente di terreni agricoli in
Castions di Strada (UD) dalla Bevador srl per E
5.280.288.000, resi oggetto della procedura esecutiva. In
particolare, essa addusse esserle stata taciuta l’ipoteca
concessa il 18.2.98 e, comunque, dedusse l’invalidità di
quest’ultima, siccome concessa in violazione delle norme in
materia di divieto di operazioni in conflitto di interessi
(ai sensi degli artt. 2631 e 2624 cod. civ., nella
formulazione anteriore al d.lgs. 61/02), ovvero perché
esorbitante dall’oggetto sociale, ovvero ancora perché
stipulata in violazione dell’art. 1392 cod. civ.
La Banca Popolare di Vicenza, costituitasi, contestò la
legittimazione dell’opponente, siccome mera promissaria
acquirente dei beni; conclusa la fase sommaria con la
sospensione dell’esecuzione, per quella di merito si

4

I

costituirono

le

esecutate,

invocando

il

rigetto

dell’opposizione ed adducendo al riguardo sia la pendenza
di altri due giudizi con la Masi Agricola – uno dei quali
ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. in relazione al
preliminare di compravendita – che la conoscenza, da parte

gravami sui beni promessi in vendita, nonché sostenendo la
cessazione dell’eccezionale legittimazione del creditore ad
agire in surrogatoria, una volta venuta meno la prospettata
inerzia del debitore.
Intervenuta in giudizio per aderire alle difese della
creditrice procedente anche la Paradiso spa, nelle more
divenuta cessionaria del credito azionato, la causa era
infine decisa dall’adito tribunale di Udine con sentenza n.
276 del 5.3.07, con cui era, da un lato, rigettata
l’opposizione di terzo, e dall’altro dichiarata l’opponente
carente di legittimazione all’opposizione all’esecuzione ed
inammissibile la sua istanza di surroga nella titolarità
delle ipoteche in contestazione, con condanna della Masi
Agricola al pagamento delle spese di lite nei confronti
della sola Banca Popolare di Vicenza.
Per la cassazione di tale sentenza, notificata addì
1.10.07, ricorre oggi la Masi Agricola spa, affidandosi ad
almeno sei motivi; resistono, con separati controricorsi,
la Banca Popolare di Vicenza scpa, la Bevador srl e la
Vigna delle Venezie srl, nonché la Paradiso spa, mentre non
svolgono qui attività difensiva la curatela del fallimento
della Tenuta San Francesco della Vigna srl, la Cava Impresa (

5

dei soci di questa, della complessiva situazione dei

Edile Cormor – C.I.E.C. srl, la Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo e la UniCredit Banca d’Impresa.
2. Questi i termini della vicenda:
– risulta iscritta il 18.2.98 l’ipoteca concessa (in
favore della Banca Popolare di Vicenza,

creditrice

intervenute Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e
UniCredit Banca d’Impresa) su beni poi pignorati (nel 2004,
in danno di Bevador srl e Vigne delle Venezie srl, quali
terzi datori di ipoteca – con ulteriore terzo datore
C.I.E.C. srl – tutti in favore della Tenuta S. Francesco
della Vigna srl, poi fallita);
– è del 22.1.01 il preliminare con cui parte dei beni
sono stati promessi in vendita (da Benador a Masi
Agricola);
– è proposta il 17.12.04 l’opposizione della promissaria
acquirente (Masi Agricola), per la quale è oggi causa;
– è stato trascritto il 28.4.05 l’atto di citazione ai
sensi dell’art. 2932 cod. civ.

(ad impulso di Masi

Agricola, odierna ricorrente).
3. Questi i motivi di censura:

un primo

(rubricato “contraddittoria o omessa

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, in relazione all’art. 360, comma I, n. 5,
c.p.c.”), di mancato esame nel merito dei motivi di
opposizione di terzo dichiarata inammissibile;
– un secondo (rubricato “violazione e falsa applicazione
degli artt. 615 e 619 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.
3, c.p.c.”), sull’asserita inammissibilità di contestazioni

6

procedente in processo esecutivo in cui sono poi

del titolo esecutivo da parte del terzo opponente, se
promissario acquirente del bene staggito;
– un terzo (rubricato “contraddittorietà e insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. – Erronea

c.p.c. in relazione all’art. 360, comma l, n. 3, 4 e 5,
c.p.c. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e
619 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma l, n. 3,
c.p.c.”), di censura alla concreta interpretazione della
domanda,

posta a base del rigetto dell’istanza di

sospensione ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ.;
– un quarto (rubricato “violazione degli artt. 112, 167,
180, 183, 184 c.p.c. … in rapporto agli artt. 360, comma l,
n. 3, 4 e 5, c.p.c. – Contraddittoria motivazione su un
fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione
all’art. 360, comma l, n. 5, c.p.c.”), di contestazione del
venir meno dell’eccezionale legittimazione processuale in
surroga al momento della cessazione dell’inerzia delle
debitrici, siccome tardiva e comunque insussistente;

un quinto

(rubricato “omessa,

insufficiente e

contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.”), con cui – opponendo
una exceptio doli generalis – è prospettata la tesi della
tardiva costituzione delle debitrici quale atto di abusivo
esercizio del diritto;
– un sesto (rubricato “omessa pronuncia e conseguente
violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360,
coma l, n. 3 e 4, c.p.c.”), di omessa pronuncia sulla

7

interpretazione della domanda e violazione dell’art. 112

domanda proposta dall’opponente in corso di causa, anche in
ordine all’offerta di pagamento del credito ipotecario.
4. Tuttavia, in prossimità della pubblica udienza del
2.10.13, è depositato atto di rinuncia della ricorrente,
sottoscritto per accettazione dalle controricorrenti.

processo deve essere dichiarato estinto con ordinanza,
essendo intervenuta la rinuncia dopo la comunicazione della
fissazione della trattazione in pubblica udienza (Cass.,
ord. 27 gennaio 2011, n. 1878): e senza necessità di
pronunciare sulle spese del giudizio di legittimità, attesa
la richiesta delle sottoscrittrici del detto atto di
compensazione delle stesse.
P.

Q.

M.

La Corte dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
terza sezione civile della Corte suprema di cassazione,
addì 2 ottobre 2013.

Pertanto, a norma dell’art. 390 cod. proc. civ., il

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