Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23929 del 03/09/2021

Cassazione civile sez. I, 03/09/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 03/09/2021), n.23929

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23685/2020 proposto da:

I.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Patruno, in

virtù di mandato in calce al ricorso per cassazione.

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di BARI n. 859/2020,

pubblicata in data 3 giugno 2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2021 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con sentenza del 3 giugno 2020, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da I.G., nato ad (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari del 3 giugno 2020, che aveva confermato il provvedimento di diniego della Commissione territoriale competente.

2. Il richiedente aveva riferito di essere stato, fino all’età di cinque anni, ad (OMISSIS), e di essersi, poi, trasferito a (OMISSIS) presso l’abitazione del nonno; di essere di religione cristiana e di avere lasciato il paese di origine perché ricercato dalla polizia in quanto accusato ingiustamente della morte della sua ragazza musulmana, i cui genitori avevano osteggiato la loro relazione e, per questo, lo avevano fatto arrestare il 17 (OMISSIS); che la sua ragazza era rimasta incinta e lui l’aveva portata in ospedale ad abortire; che i genitori, non convinti che l’evento fatale si era verificato durante la gravidanza, avevano prima picchiato il nonno, che aveva perso la vista, e poi avevano bruciato l’abitazione del padre.

3. La Corte di appello ha ritenuto che la narrazione dell’appellante presentava profili di frammentarietà, di incoerenza e di contraddittorietà in ordine a particolari essenziali, richiamati sia dalla commissione, sia dal Tribunale per pervenire al giudizio di implausibilità del racconto e che il giudizio di inattendibilità del racconto non era stato contestato in modo specifico, avendo il richiedente incentrato le proprie difese sulla situazione sociale e politica della Nigeria e sulla conseguente propria vulnerabilità in caso di rimpatrio; che non sussistevano nemmeno i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche alla luce delle fonti richiamate, aggiornate al 2018; quanto alla protezione umanitaria, i giudici di secondo grado hanno affermato che mancava ogni elemento atto a suffragare la sussistenza di un diritto assoluto meritevole di protezione e di circostanze idonee a dimostrare che tale diritto sarebbe stato pregiudicato dal rientro in patria e mancava, inoltre, la prova di ogni forma di integrazione, sia pure sopravvenuta, nel contesto nazionale, integrazione non desumibile dall’attestato di un corso di frequenza di lingua italiana nel 2018.

4. I.G. ricorre per la cassazione del decreto con atto affidato a due motivi.

5. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte distrettuale omesso un riferimento(preciso ed aggiornato circa le fonti nazionali ed internazionali da cui desumere le condizioni sociali e politiche del paese di provenienza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

1.1 Il motivo, riguardante specificamente la fattispecie di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. c), è inammissibile, perché volto a sollecitare questa Corte ad una rivalutazione delle fonti informative per accreditare, in questo giudizio di legittimità, un diverso apprezzamento della situazione di pericolosità interna della Nigeria, giudizio quest’ultimo inibito alla corte di legittimità ed invece rimesso alla cognizione esclusiva dei giudici del merito, la cui motivazione è stata articolata – sul punto qui in discussione – in modo adeguato e scevro da criticità argomentative, avendo specificato che nel paese di provenienza del richiedente non si assiste ad un conflitto armato generalizzato, tale da integrare il pericolo di danno protetto dalla norma sopra ricordata.

1.2 La Corte di merito, in particolare, ha provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), affermando, con specifica motivazione riportata alle pagine 3 e 4 del provvedimento impugnato, che la Nigeria e, in particolare, l’Edo State, in cui l’istante aveva vissuto, posto a sud della Nigeria, era un paese che, per quanto caratterizzato da instabilità socio-politiche non era soggetto a un livello di violenza generalizzata ed indiscriminata, essendo l’attività del gruppo fondamentalistico islamico denominato (OMISSIS) localizzata al nord del paese e che, in ogni caso, vi era stata una diminuzione degli episodi di violenza nel delta del Niger; la Corte, inoltre, evidenziava che in Nigeria l’aborto era illegale e che era consentito soltanto in situazioni in cui la vita della donna era in pericolo.

1.3 Questo nel rispetto della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass., 11 dicembre 2020, n. 28349; Cass., 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990) e dell’onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento (Cass., 20 maggio 2020, n. 9230).

1.4 Ciò tuttavia, non può valere ad esonerare il ricorrente dall’onere di allegazione delle specifiche circostanze ritenute decisive ai fini del riconoscimento dell’invocata misura di protezione, con la conseguenza che il motivo di ricorso che mira a contrastare l’apprezzamento delle fonti condotto dal giudice di merito deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base la Corte territoriale ha deciso siano state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti (Cass., 18 febbraio 2020, n. 4037), onere non adempiuto nel caso in esame, dove il ricorrente ha genericamente dedotto, nel difetto, peraltro di autosufficienza del ricorso, che i giudici di secondo grado non si erano soffermati sulle “copiose ed articolare allegazioni difensive della difesa del richiedente che invece rappresentavano uno scenario attuale di grave insicurezza per la popolazione esteso all’intero Paese e alla specifica zona di provenienza” (pag. 4 del ricorso per cassazione).

2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo la Corte di appello effettuato la valutazione comparativa, alla luce delle allegazioni lavorative e della situazione di violenza generalizzata e diffusa della zona di provenienza del richiedente, nonché del lungo periodo di assenza dal Paese di origine e della giovane età dello stesso.

2.1 I motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso, mancando(di indicare le allegazioni lavorative che non sono state prese in considerazione della Corte di appello e perché manca di confrontarsi con la ratio decidendi dei giudici di merito, che hanno affermato(che non sussistevano seri motivi umanitari e che mancava la prova di ogni forma di integrazione, sia pure sopravvenuta, nel contesto nazionale, integrazione non desumibile dall’attestato di un corso di frequenza di lingua italiana nel 2018.

2.2 Ciò nel rispetto dei principi affermati da questa Corte secondo cui l’accertamento delle condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno fondato su ragioni umanitarie si fonda sull’allegazione come gravi motivi di elementi derivanti dalla situazione sociale, politica o ambientale del Paese di provenienza del richiedente, pur non configuranti il pericolo di persecuzione o di danno grave, rilevanti ai fini della protezione internazionale, che incidano eziologicamente in modo individuale sulle condizioni personali di vita del richiedente e sulla valutazione della situazione vissuta nel Paese di accoglienza, rilevante come elemento di comparazione, a cui dare rilievo mediante un giudizio prognostico che fa ritenere che sussisterebbe una grave violazione dei diritti umani se il richiedente fosse rimpatriato (Cass., Sez. U., 13 novembre 2019, n. 29459; Cass., 23 febbraio 2018, n. 4455).

3. In conclusione, il rigetto va dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2021

 

 

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